Nomina ADS, poteri dell’amministratore e incasso polizze

QUALI POTERI ALL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON FAMILIARE?

Nomina ADS, poteri dell'amministratore e incasso polizze

Nomina ADS, poteri dell’amministratore e incasso polizze

Nomina ADS, poteri dell’amministratore e incasso polizze: Interessante decreto del tribunale modenese con nomina a tempo determinato di Amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare e completa  ed esaustiva individuazione dei compiti con conferimento dei poteri quali:

  • riscossione della pensione rilasciando quietanza;
  • versamento di queste rendite nonché dei frutti dei titoli (le polizze) nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria; identici poteri gli vengono attribuiti per quanto concerne le due polizze vita della persona;
  • utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile necessario al pagamento di ogni spesa di residenza nella Casa Protetta, cui l’amministratore sarà tenuto, con obbligo di accantonamento del residuo;
  • assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;
  • prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari “ordinari” che si rendessero necessari per la salute;
  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (segnatamente, rinnovo della domanda di riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento);
  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;
  • verifica della possibilità e dell’opportunità di riscatto delle polizze vita della persona con conseguente accredito degli importi, ad operazioni in ipotesi realizzate, sul conto corrente di essa;
  • verifica della configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità a mezzo delle quali si pervenne alla stipulazione delle polizze con Axa MPS Financial nonché per i contenuti delle stesse.

Segue anche l’individuazione degli oneri collegati alla funzione con l’obbligo di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro sessanta giorni dalla data del giuramento, sulla situazione esistente e obbligo di riferire sempre per iscritto periodicamente, allegando rendiconto, circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona; in questa relazione l’ADS prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.

Avv. Alberto Vigani



 

TRIBUNALE DI MODENA

Il Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso
1.    Con ricorso, depositato in data 20 aprile 2009 il dott. Rino Bellori nella ricoperta veste di Responsabile del “Centro Servizi la Terza Età Francesco e Chiara Srl” ha chiesto la nomina di amministratore di sostegno a F.M., ottantaseienne; celibe; senza figli; stabilmente domiciliato presso la Struttura Protetta “Francesco e Chiara” di Pavullo con una retta giornaliera di € 65,00 circa.
2.  A supporto della richiesta parte istante ha addotto, e documentato, tra le disabilità più significative, un deficit cognitivo abbastanza rilevante per vasculopatia cerebrale cronica con note di atrofia e sindrome parkinsoniana.
3. Secondo il ricorrente queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti: (a) riscossione della pensione mensile (gli è stata di recente negata la richiesta indennità di accompagnamento) per circa € 1.600,00, (b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la persona non è proprietaria di immobili; è intestatario di conto corrente, senza deleghe, su cui viene versata la rendita mensile e con provvista di circa € 8.300,00 presso Banco Popolare, Filiale di Pavullo; è intestatario di due polizze vita con premi unici, rispettivamente, di € 117.500,00 e 257.500,00 con decorrenza 28 aprile 2008 e scadenza 28 aprile 2014 stipulate nelle condizioni a dir poco sospette su cui, più ampiamente, sub5), (c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute, (d) presentazione di istanze assistenziali, (e) presentazione delle eventuali dichiarazioni dei redditi e sottoscrizioni di atti di natura fiscale, (f) verifica sull’opportunità di mantenere o meno gli investimenti assicurativi.
4. Si è costituita, aderendo al ricorso A.C., nipote del beneficiario ed unica parente che ha mantenuto nel tempo rapporti di vicinanza, cura e affetto con esso.
5. La vicenda della stipulazione delle due polizze vita va descritta, sulla base dei riferimenti di A.C. e delle risultanze della documentazione in atti, nei termini che seguono: (a) nell’anno 1998 il Martinelli, all’epoca settantantacinquenne, dopo aver venduto la casa di sua proprietà e unito al ricavato i suoi risparmi, si trasferì a San Giovanni Rotondo dove aveva deciso di trascorrere l’ultimo periodo della sua vita per la devozione nutrita nei confronti di Padre Pio; (b) negli anni che seguirono la nipote A.C. e il marito, V.Z., gli fecero visite abbastanza frequenti finché, in una di queste occasioni (giugno 2008), il M., manifestando preoccupazione e turbamento, riferì loro che aveva sottoscritto, contro la sua volontà, due polizze assicurative con la Axa MPS Financial con un investimento che aveva prosciugato pressoché integralmente i suoi risparmi e nelle quali venivano individuati come beneficiari A.B., per il caso vita, e F. Di G., per il caso morte, tanto l’uno quanto l’altro religiosi appartenenti alla Struttura ospitante di San Giovanni Rotondo; (c) la C. e il coniuge si attivarono per prestare al M. l’aiuto loro richiesto e riuscirono, pienamente consenziente l’anziano, a concordare con il Direttore della Banca Monte dei Paschi di Siena, dove le polizze erano state sottoscritte, il cambiamento dei beneficiari che furono contrattualmente individuati, per il caso vita, nel M. stesso e, per il caso morte, nella nipote A.C.; (d) l’operazione ebbe esecuzione con indubbio risultato tutelante per la persona che si trovò ad acquisire la veste di beneficiario in un momento in cui non poteva ancora essere esercitato il riscatto del capitale per infrannualità rispetto al momento della decorrenza (28 aprile 2008) delle polizze; (e) la fiducia, sicuramente ben riposta, dell’anziano nella nipote e nel coniuge di essa lo indusse ad incaricarla della custodia della documentazione tutta riguardante le polizze e del reperimento, nella zona di Modena, dove manifestò il fermo intento di ritornare a vivere, una decorosa Struttura Protetta che fu individuata nella casa “Francesco e Chiara” di Pavullo nella quale oggi alloggia dopo che, dall’inizio del mese di agosto 2008, si allontanò da Monte Rotondo fruendo, nel primo periodo, dell’ospitalità dei coniugi Z. nell’abitazione di costoro in Modena.

Osservato e deliberato
6.     In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 29 luglio 2009, è emerso che la stessa, ormai poco orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa.
7.     Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in Suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva.

Considerato e ritenuto
8. Sempre in data 29 luglio 2009 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio del ricorrente e della nipote del beneficiario A.C. che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi atti insistendo entrambi per l’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno ad un professionista di fiducia del Giudice Tutelare.
9.     La persona non è stata in grado di esprimere adesione criticamente cosciente rispetto alla attivazione dell’istituto.
10.     Non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno.
11.  La peculiarità della fattispecie in una con le concordi richieste del ricorrente e di A.C. – che per il comportamento tenuto nella vicenda di cui si è dato conto al n. 5 della premessa sarebbe da reputarsi più che idonea a ricoprire l’ incarico di amministratore di sostegno dello zio ma della quale va accolta la richiesta di esonero per comprensione e rispetto del timore di apparire mossa da interessi economici- induce questo Giudice Tutelare, a demandare il mandato ad un professionista di propria fiducia apparendo la soluzione più appropriata per la tutela della persona.
12.      Natura e finalità dell’incarico ne consigliano l’attribuzione, allo stato, a tempo determinato: dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Il Pubblico Ministero, notiziato, non e’ intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina l’Avv. Federico Neppi del Foro di Bologna

amministratore di sostegno di F.M., nato a Modena il (…) 1923 e domiciliato presso la Casa Protetta “Francesco e Chiara” di Pavullo

con le seguenti prescrizioni:

a)    L’incarico è a tempo determinato: dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

b)    All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della persona beneficiaria, le seguenti operazioni:
–         riscossione della pensione rilasciando quietanza;
–        versamento di queste rendite nonché dei frutti dei titoli (le polizze) nel conto corrente bancario intestato alla persona e rispetto al quale vengono attribuiti all’amministratore pieni poteri di gestione ordinaria; identici poteri gli vengono attribuiti per quanto concerne le due polizze vita della persona;
–       utilizzo delle rendite per le esigenze ordinarie tutte della persona nell’importo mensile necessario al pagamento di ogni spesa di residenza nella Casa Protetta, cui l’amministratore sarà tenuto, con obbligo di accantonamento del residuo;
–        assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;
–        prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari “ordinari” che si rendessero necessari per la salute;
–       presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria (segnatamente, rinnovo della domanda di riconoscimento dell’ indennità di accompagnamento);
–        compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale;
– verifica della possibilità e dell’opportunità di riscatto delle polizze vita della persona con conseguente accredito degli importi, ad operazioni in ipotesi realizzate, sul conto corrente di essa;
– verifica della configurabilità di danni, patrimoniali e/o di altra natura, in capo al beneficiario, per effetto delle modalità a mezzo delle quali si pervenne alla stipulazione delle polizze con Axa MPS Financial nonché per i contenuti delle stesse.

c)     L’amministratore di sostegno dovrà (1) riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro sessanta giorni dalla data del giuramento, (1a) sulla situazione concernente le polizze assicurative del beneficiario, (1b) sulla possibilità di un riscatto delle stesse e, in caso affermativo, a quali condizioni, (1c) sulla configurabilità di eventuali danni, patrimoniali e/ o di altra natura, derivati alla persona in dipendenza delle modalità degli accordi e dei contenuti dello specifico regolamento negoziale; in prosieguo (2) riferirà, sempre per iscritto e allegando rendiconto, circa l’attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della persona; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.

d)    Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

e)     La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 29 luglio 2009
IL GIUDICE TUTELARE
(Dr. Guido Stanzani)

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