Sindrome da shopping compulsivo: va bene l’amministrazione di sostegno

SHOPPING COMPULSIVO & ADS

Shopping Compulsivo e ADS

Shopping Compulsivo & ADS

Con decreto 3 ottobre 2012, il Tribunale di Varese ha sottoposto ad amministrazione di sostegno una signora perchè affetta dalla sindrome da “shopping compulsivo”.

Il decreto

Nel corso della procedura richiedente la nomina di un ADS si è accertato come  che la donna si fosse dimessa dall’ultimo posto di lavoro per incassare il trattamento di fine rapporto, al fine di incassare il TFR poi speso in beni di consumo e di lusso. La medesima ha infatti contratto debiti, mediante società finanziarie, per circa 50 mila euro, così manifestando una totale incapacità di gestire il denaro.

Preso atto  della presenza di una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping o oniomania: dal greco onios = “in vendita,” mania = follia) in capo alla beneficiaria, tenuto altresì conto della gravemente disordinata gestione del denaro e nell’intento di consentirle di “riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito” e quindi la normalità di vita e di psiche, il giudice ha statuito un percorso di sostegno a termine, biennale, per il tramite la nomina di un amministratore nonché una terapia di sostegno, all’uopo incaricando il Sert competente.

Di seguito riportiamo per esteso il provvedimento.

Avv. Alberto Vigani



Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 3 ottobre 2012, GT. G. Buffone
Fatto e diritto

La persona beneficiaria, sentita all’udienza del 3 ottobre 2012, ha confermato i rilievi svolti dai parenti stretti, ascoltati in sede di esame, così confermando, nei contenuti, l’istanza del 25 luglio 2012, finalizzata ad ottenere un supporto protettivo e di sostegno giuridico, per far fronte alla sua attuale difficoltà nel contenere la propensione al consumo irrazionale di denaro e riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito. Si tratta, peraltro, di soggetto in cui la errata percezione del denaro, in una scala valoriale, ha determinato una incontenibile propensione al consumo mediante l’acquisto di beni di vario genere senza il carattere della necessità, in particolare abbigliamento, scarpe, prodotti per il corpo e simili (shopping). La irrefrenabile voglia di spesa ha causato un grave danno alla persona beneficiaria: in sede di esame, si è discusso di debiti contratti (mediante finanziarie) per quasi 50 mila euro con addirittura dimissioni presentata al datore di lavoro al solo fine di utilizzare il trattamento di fine rapporto. All’esito dell’esame, è emerso che la beneficiaria è motivata nel senso di riuscire a recuperare, gradualmente, la propria situazione di benessere.
Nella persona beneficiaria, la descrizione dei fatti e la specificità delle allegazioni, mette in luce la presenza di una sindrome da acquisto compulsivo (cd. shopping o oniomania: dal greco onios = “in vendita,” mania = follia), tenuto conto della gravemente disordinata gestione del denaro: è sufficiente rilevare come, in un solo giorno, la beneficiaria sia capace di effettuare anche 4, 5 o 6 acquisti, fino a spendere tra le 200 e le 500 euro in una settimana o un giorno, ovviamente con provvista del tutto inidonea a mantenere il ritmo di spesa: da qui debiti e contrazione del risparmio, tali da avere provocato un effettivo stato di dissesto finanziario in cui la beneficiaria è, in sostanza, mantenuta oggi dalla madre che paga le rate dei debiti accollati dalla figlia. Sfogliando le allegazioni documentali, è comunque possibile tratteggiare lo shopping della persona beneficiaria in termini di acquisto patologico (e non anche normale). Tenuto conto della attuale situazione della persona beneficiaria, si rende improcrastinabile un intervento di sostegno. Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministrazione, in questo settore, più che in altri, deve farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. In ossequio al trattato in esame, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile. Nel caso di specie, pertanto, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna l’introduzione di un percorso con il beneficiario stesso inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al consumo, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura. Il percorso di sostegno va, però, necessariamente integrato di un supporto di tipo terapeutico o, comunque, assistenziale, che possa incidere là dove il solo risvolto giuridico si riveli insufficiente; in tal senso devono essere coinvolti sia il medico curante della persona beneficiaria, sia il Servizio Territoriale di Varese per il contrasto alle dipendenze. E’ importante che l’amministratore di sostegno sia un soggetto che trova il consenso della persona beneficiaria: nel caso in esame, i familiari erano d’accordo sulla nomina del cognato.
P.Q.M.
letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.
dichiara aperta l’amministrazione di sostegno a tempo determinato in favore di …, nata a … il . 1971, residente in …. alla via …termine di scadenza: in data 30 ottobre 2014.
nomina amministratore di sostegno il cognato della persona beneficiaria, …,nato in …. il … 1965 e residente in …. alla via …, che viene invitato, tramite la cancelleria, a presentarsi davanti al g.t., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma i, 349 c.c. ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.
dispone che l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro sessanta giorni dal giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in cancelleria (mod. 362 c.c.).
Ricorda i doveri dell’amministratore.
Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma i, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al giudice tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.
Partecipazione del beneficiario
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma ii, c.c.).
Conflitto di interessi (411, comma 2, c.c.). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. l’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.
Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).
dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.

PROGRAMMA DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno provvederà ad attivare, in favore della persona beneficiaria, un conto corrente di nuova istituzione/creazione su cui far confluire tutte le entrate e i redditi. Il conto/ deposito dovrà godere della possibilità delle operazioni home banking cosicché l’amministratore possa costantemente monitorare le attività sul conto stesso; alla persona beneficiaria, verrà rilasciata una carta di debito (e non carte di credito) con la previsione di soglie settimanali fisse. Prima di stabilire la soglia settimanale, la persona beneficiaria stabilirà con l’amministratrice un “piano di spesa”, specificando di quali somme necessita, settimanalmente, per la gestione ed il ménage quotidiano. Ogni ulteriore spesa fissa verrà direttamente domiciliata sul c/c. Nella previsione del piano, l’amministratrice introdurrà una provvista per l’eventualità di shopping: provvista che, di mese in mese, deve essere costantemente ridotta. La persona beneficiaria deve custodire un “diario delle spese” in cui annoti e documenti qualunque acquisto o spesa, ivi incluse quelle da shopping. Il diario sarà vistato periodicamente dall’amministratrice che riferirà al giudice tutelare circa i progressi dell’amministrazione. Ogni spesa “fuori soglia” sarà autorizzata dall’amministratore solo previa verifica delle ragioni che la rendono utile o necessaria. L’amministratrice verificherà se le attuali posizioni debitorie sono o non aggredi-bili da un punto di vista civilistico, avvalendosi di un Avvocato specialista del settore, tenuto conto del particolare stato soggettivo della beneficiaria al momento della sottoscrizione degli atti: inviterà i creditori, se ritenuto vantaggioso, ad un tavolo di mediazione o trattativa per una composizione bonaria.
La capacità negoziale della persona beneficiaria è esclusa in modo assoluto per quanto riguarda ogni tipo di prestito, mutuo, finanziamento: nessun contratto sarà valido senza la sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. La beneficiaria non può comunque sottoscrivere, senza la co-firma dell’amministratore, nessun negozio giuridico del valore superiore ad euro 100,00.
L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.
L’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno.

LIMITE DI SPESA (405, V, n. 5, c.c.): la pensione/reddito mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso. La persona beneficiaria non può compiere nessuno degli atti di cui agli artt. 374 e 375 c.c. se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.
Visti ed applicati gli artt. 344, 404 cod. civ.

DELEGA immediatamente il SER.T di …, dipartimento Dipendenze, affinché, previa presa in carico della persona beneficiaria, valutata la specifica situazione soggettiva, eroghi un servizio di sostegno e recupero per il soggetto beneficiario, eventualmente mediante anche un sostegno psicologico

CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).

SI PRECISA che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto & Giustizia 2011, 30 giugno).
Dispone che l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di cancelleria (mod. 380). termine entro cui depositare il rendiconto annuale: settembre 2013; settembre 2014.
Visto l’art. 405, comma vi, c.c. manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.
decreto immediatamente esecutivo (art. 405, comma i, c.c.) comunicazioni
all’amministratore di sostegno, a cura della cancelleria alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell’amministratore di sostegno al ser.t, a cura dell’amministratore di sostegno al pubblico ministero, a cura della cancelleria alla persona beneficiaria, a cura dell’amministratore di sostegno, fissa l’udienza in data 12 ottobre 2012 ore 9.20, per il giuramento dell’amministratore di sostegno, disponendo la comparizione personale della persona beneficiaria.

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