Ads e capacità testamentaria

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E  TESTAMENTO: SI PUO’?

Testamento e Amministratore di sostegno

Testamento e Amministratore di sostegno

Molto spesso sentiamo porre domande circa il testamento delle persone sottoposte ad ADS. Anzi, è pure già capitato di veder impugnato il testamento di persone sottoposte ad amministratore di sostegno.

Ebbene, in primis va ricordato che la persona sottoposta ad Amministratore di sostegno, sempre capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente preclusole dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.), resta astrattamente capace di testare. Qui abbiamo parlato anche di testamento biologico.

L’art. 591 del codice civile (rubricato “Casi d’incapacità”) dispone infatti che:

Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d’incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

La capacità di testare può quindi può essere limitata solo dal Giudice tutelare con apposito provvedimento. Quindi, il beneficiario, capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente preclusole dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.), è astrattamente capace di testare (cfr. art. 591 c.c.).

Il Giudice se chiamato a decidere sulla capacità di testare del beneficiario deve valutare: 1) se le condizioni psicologiche del medesimo lo rendano soggetto a circonvenzione; 2) se sia in grado di comprendere la portata di tale atto e della propria decisione; 3) se possa decidere in autonomia.

Sul punto è di suffragio il decreto del Tribunale di vercelli di cui riportiamo di seguito il testo integrale.

Avv. Alberto Vigani



***

– Trib. Vercelli, 4.9.2015

IL TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI

SEZIONE CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

Il Giudice tutelare, dott. Carlo Bianconi, a scioglimento della riserva odierna, letta l’istanza 24.6.2015 ex art. 411, u.c., c.c. avanzata dall’amministratore di sostegno, Avv. (omissis);
richiamato il proprio decreto 25.6.2015;

letta la memoria 17.7.2015, depositata nell’interesse della beneficiaria dall’Avv. (omissis);
udita personalmente la beneficiaria all’udienza odierna;

dato atto dell’intervento del P.M.;

osserva quanto segue.

Nel subprocedimento in corso si discute della opportunità di estensione, nell’interesse della beneficiaria, delle limitazioni legali circa la capacità di testare previste per gli interdetti (art. 591 c.c.). Si richiama il contenuto degli atti sopra indicati.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Dal punto di vista giuridico, va premesso che la beneficiaria, capace di agire in relazione al compimento di ogni atto non espressamente preclusole dalla legge o dal decreto di nomina (art. 409 c.c.), è astrattamente capace di testare (cfr. art. 591 c.c.).

Tale capacità può essere privata solo dal Giudice tutelare, ciò che avvenuto in via cautelare ed urgente nel caso in esame, con decreto ex art. 405, comma 4, c.c., in data 25.6.2015, reso a seguito del deposito del ricorso avanzato ex art. 411, u.c., c.c. dall’amministratore di sostegno (volto ad estendere tale limitazione alla beneficiaria in via definitiva).

Tale facoltà, lungi dal costituire una sorta di “vessazione” o “umiliazione” della persona della beneficiaria, si inscrive piuttosto nel sistema di protezione caso per caso delineato dalla normativa in materia di amministrazione di sostegno: ciò non sarebbe infatti ipotizzabile in caso di interdizione, laddove il soggetto tutelato è sempre e comunque legalmente privato della capacità di negoziare validamente un testamento (cfr. art. 591, comma 2, nr. 2, c.c.).

L’art. 411, u.c., c.c., che permette di estendere al beneficiario le limitazioni (ma anche “gli effetti”, magari benéfici) previste dalla legge per l’interdetto, assolve dunque appieno alla funzione, invero nobile, di approntare un sistema di tutela del caso singolo, così garantendo decisioni diverse per fattispecie diverse, concretizzando e sublimando il principio consacrato nell’art. 3 della Carta Costituzionale.

Con stretto riferimento alla materia testamentaria, dunque, il Giudice tutelare si trova investito di un – sia consentito – difficile, e per lui nuovo, compito: quello di decidere chi sia in grado di negoziare testamento, e chi, al contrario, non lo sia.

Ritiene chi scrive che gli unici appigli positivi, utili per circoscrivere il campo di indagine evitando illegittimi e pericolosi arbitrii, siano da individuarsi nelle norme che regolano casi (almeno in parte) analoghi.

Non può non pensarsi, in primo luogo, alle disposizioni che disciplinano l’attività notarile di raccolta degli atti, che impongono al rogante “un’indagine sulla volontà delle parti” (art. 47 l.Not.; art. 67 r.Not.;); in secondo luogo, a tutte le norme che disciplinano l’invalidità del testamento o delle singole disposizioni (591, comma 2, nr. 3, c.c.; 624 e sgg. c.c.;), solitamente scrutinate dal Collegio investito di cause aventi ad oggetto l’impugnazione del negozio.
Tutte le norme appena riportate, le quali prendono in considerazione le più diverse ipotesi di coartazione della volontà (infermità, dolo, violenza, errore, captazione, etc.) hanno un unico denominatore comune: impongono al Pubblico Ufficiale (Notaio o Tribunale) di vagliare che l’atto confezionato risponda effettivamente alla volontà che la parte ha esternato, e, che detta volontà sia stata, a monte, manifestata consapevolmente e liberamente; l’indagine, in altre parole, mira ad approfondire se la parte versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porla in stato di facile raggirabilità e che non le consentano di giovarsi di intervalli di lucidità; ovvero se comprenda in modo corretto o meno la natura dell’atto da compiersi; o ancora, se vi possa essere indotta sulla scorta di percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni.
Con una precisazione, sottile ma decisiva: se il Notaio interviene al momento stesso della redazione dell’atto; ed il Tribunale, eventualmente, in epoca successiva all’apertura della successione; il Giudice tutelare, dal canto suo, è chiamato a pronunciarsi in epoca addirittura precedente alla negoziazione del testamento.

Il rilievo non è di poco conto, se si pone mente al fatto che: i) lo scrutinio circa l’incapacità naturale del testatore è ben possibile, seppur con tutte le difficoltà del caso, a priori (ossia in epoca precedente la redazione del testamento) ed indipendemente dal contenuto concreto dell’atto e dal comportamento altrui; ii) l’indagine circa l’eventuale coartazione della volontà del testatore per effetto di violenza, dolo, errore o captazione, al contrario, è per sua natura strutturata quale indagine successiva, o tutt’al più contestuale, alla redazione dell’atto, non potendosi mai, a priori ed indipendentemente dalla concreta esegesi delle disposizioni di ultima volontà, ritenere con certezza che siano in corso condotte abusive da parte di terze persone (condotte che oltretutto potrebbero essere destinate a cessare), né tantomeno escludere che esse, all’attualità inesistenti, possano manifestarsi in futuro.

***

Ciò detto, si prende in considerazione il caso concreto.
La beneficiaria, oggi ascoltata dal G.t., si è mostrata invero ben orientata, tanto nello spazio, quanto nel tempo; dopo un breve lasso di agitazione (confermato dalla continua ricerca dello sguardo di conforto del proprio Legale), ha parlato in maniera piuttosto distesa della sua vita, del suo menage odierno, dei rapporti con i parenti, con il personale di assistenza, e con l’amministratore di sostegno.

Si è mostrata a tratti precisissima: ricordava il nome del geriatra che oltre due mesi orsono la sottopose a visita (dott. Laguzzi), somministrandole il test mmse, e ha ben collocato nel tempo l’evento; parimenti, ricordava alla perfezione il nome del Notaio rogante (dott. Oneto di Alessandria), e le circostanze di tempo, oltre che i motivi, dell’incontro preliminare con il medesimo.
Proprio circa la decisione di rivedere le ultime volontà (a suo tempo evidentemente già espresse; la circostanza è confermata dal Difensore della beneficiaria, cfr. pag. 3 memoria 17.7.2015, ove si fa riferimento ad una “postilla”), non si è mai contraddetta, mostrandosi sostanzialmente coerente e conscia della portata del negozio da compiere: ha messo in relazione la volontà di modificare il proprio testamento con il comportamento della cugina nei suoi confronti, a lei non gradito, e con l’affetto che prova per la badante che da lungo tempo la segue.

Ha in due occasioni ripetuto di voler “cambiare solo due voci”, dando così coerente dimostrazione di ricordare, da un lato, eventuali previe manifestazioni di ultime volontà, e di avere meditato ed individuato le disposizioni da modificare.
Ha esposto il tutto senza fare precisi riferimenti alle persone concretamente individuate ed istituite (o da istituirsi;) quali eredi o legatari, ma ciò su implicita determinazione del Giudice scrivente, il quale ha ritenuto non proficuo, ed anzi indebitamente lesivo della privacy della beneficiaria, scendere nei dettagli circa il contenuto delle singole disposizioni.
Le risultanze dell’esame sono ampiamente confortate dagli esiti della perizia geriatrica svolta dal dott. Laguzzi (23.6.2015), su scrupoloso incarico dell’amministratore di sostegno; il medico ha descritto la beneficiaria come “vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, in grado di esprimere le proprie emozioni e volontà”; il mmse test ha fornito un risultato di 28/30, ben più che soddisfacente per un soggetto di età molto avanzata, affetto da esiti di ictus ischemico.

Sulla scorta di tutto quanto emerso dall’istruttoria, può dunque affermarsi senza tema di smentita che la beneficiaria, quand’anche affetta da patologie, per lo più fisiche, che le rendono in parte impossibile provvedere ai propri interessi (art. 404 c.c.), non risulta affetta, allo stato, da infermità mentale tale da privarla della capacità naturale di testare; in ogni caso, anche a voler pensare il contrario (per mero amor di scrupolo), è comunque innegabile che la medesima sia – quantomeno – in grado di giovarsi di amplissimi intervalli di lucidità, evidentemente idonei alla manifestazione libera e serena delle proprie ultime volontà.
Con riferimento ad altri possibili pregiudizi e coartazioni della volontà della beneficiaria, non è invece possibile – per le ragioni esposte al paragrafo che precede – pronunciarsi in termini di certezza all’attualità; come spiegato, ipotesi di violenza e/o di dolo e/o di errore nella manifestazione delle disposizioni di ultima volontà, sono del tutto impronosticabili (peraltro, nel caso di specie, non appaiono verosimili); lo stesso è a dirsi quanto ad eventuali contegni di captazione da parte di terzi, al momento non nitidamente riscontrabili, e comunque auspicabilmente neutralizzabili dalla beneficiaria stessa, la quale ha mostrato di conservare una buona capacità di autodeterminazione; con riguardo a quest’ultimo aspetto, si ricorda in ogni caso come i contegni idonei ad inficiare la libera determinazione del testatore debbano corrispondere a veri e propri contegni ingannatori e fraudolenti intesi ad ingenerare una falsa rappresentazione della realtà, e non possano sostanziarsi nelle mere blandizie, nei suggerimenti e nei consigli, i quali – quand’anche moralmente ripugnanti, laddove interessati – non hanno giuridica rilevanza.

***

Per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso dell’amministratore di sostegno deve essere rigettato, con contestuale immediata revoca del decreto 24.6.2015 di questo Giudice; per l’effetto, la beneficiaria si intende reimmessa nel pieno possesso ed esercizio della propria capacità di negoziare testamento in qualsiasi forma.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in siffatta materia.

P.Q.M.

Il Giudice tutelare, definitivamente pronunciando sull’istanza ex art. 411, u.c., c.c. depositata dall’amministratore di sostegno in data 24.6.2015, previa revoca in ogni sua parte del proprio decreto 25.6.2015, così provvede:

– rigetta il ricorso;

– nulla sulle spese.

Provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 741 comma 2, c.p.c.

Si comunichi:

– all’amministratore di sostegno;

– alla beneficiaria (c/o Avv. Tiziana Rota);

– al Sig. Pubblico Ministero in sede.

Vercelli, lì 03.9.2015

Il Giudice Tutelare Dott. Carlo Bianconi

 

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2 Comments

  1. Gentile STaff,
    Non devo fare un commento bensì una domanda alle regole di un AdS.
    E’ obbligata al diritto della tredicesima l’assistito ?

    Grazie mille.
    Distinti saluti.
    Giuliana

  2. Gentile Giuliana,
    l’assistito (più spesso indicato come il beneficiario) non ha diritto ad alcuna 13esima e gli importi in sua libera disponibilità di solito vengono determinati dal giudice nel decreto di nomina del’ads o in quelli emenati per la sua successiva modifica.

    Per miglior dettaglio sull’istituto dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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