L’ Amministratore di Sostegno

GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GUIDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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917 Comments

  1. Tutto molto bello "in teoria", tuttavia spesso non è così facile individuare se una persona ha delle limitazioni personali nelle capacità di decidere per se, o è addirittura indotto ad azioni sotto pressione spicologica pur non avendo una conclamata limitazione nella capacità di intendere e di agire. Credo che il buon utilizzo di questa legge e quindi di questo procedimento risieda comunque nel "buon senso" di un giudice che in breve tempo deve poter e riuscire a "capire" una situazione che grava intorno ad una persona.
    Una curiosità di cui poco si tratta è relativa all'iter con il quale un giudice tutelare recepisce tutte le informazioni a riguardo; in pratica fissa un udienza, ma questa udienza praticamente com'è? Che io sappia convoca alcuni parenti del "nominato" nella rischiesta di un amministratore di sostegno; ai quali cosa può chiedere? Vengono sentiti tutti insieme i parenti oppure uno alla volta? Quanto tempo occorre affinchè un giudice tutelare possa ritenere esaustiva la qualità e la mole di informazioni assunte per decidere in merito?
    Se non sbaglio nella legge è previsto anche un possibile ricorso alla Corte di Appello e via via a quella di Cassazione; questo prolungherebbe notevolmente la nomina di un Amministratore o sbaglio?
    Grazie a tutti.
    Gabriele

  2. Salve Gabriele, Lei fa alcune domande utili ed interessanti. Andiamo per ordine rispondendo ai sui quesiti.

    Lei chiede:

    – ma questa udienza praticamente com'è? Trattasi di un udienza civile avanti un Giudice del Tribunale che si tiene con libertà di forme per far comprendere al magistrato la situazione personale e familiare in essere.

    – vengono convocati alcuni parenti del "nominato" nella richiesta di un amministratore di sostegno; ai quali cosa può chiedere? Il Giudice può chiedere notizie sui rapporti tra i familiari e il potenziale amministrato, sulle sue condizioni di salute e sulla volontà dei congiunti in merito alla nomina di uno di loro.

    Vengono sentiti tutti insieme i parenti oppure uno alla volta? vengono sentiti in udienza pubblica e non separatamente.

    Quanto tempo occorre affinchè un giudice tutelare possa ritenere esaustiva la qualità e la mole di informazioni assunte per decidere in merito? Il Giudice di solito impiega alcuni minuti ma, all'occorrenza, può disporre verifiche ulteriori e visite mediche.

    Se non sbaglio nella legge è previsto anche un possibile ricorso alla Corte di Appello e via via a quella di Cassazione; questo prolungherebbe notevolmente la nomina di un Amministratore o sbaglio? Il Giudice deiciderà sul ricorso entro pochi giorni dal termine degli incombenti (udienza e verifiche). Successivamente, il provvedimento di accoglimento o di rigetto potrà essere impugnato se vi saranno i presupposti processuali e sostanziali.

    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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    Staff

  3. Egr. Avv.,
    le espongo il caso di mia moglie perchè è indecisa se richiedere un'amministrazione di sostegno oppure iniziare una azione legale neli confronti dei fratelli:
    mia suocera è stata  assistita in casa da una badante sino ai primi di gennaio 2010 seguita per una settimana al mese da mia moglie che abita a 250 km di distanza tra il disinteresse del resto dei fratelli abitanti in loco perchè interessati a ricoverare la mamma ( da notare che sia il medico curante sia la geriatra erano pienamente soddisfatti della situazione in cui si trovava mia suocera).
    A suo tempo con la scusa della previsione di un peggioramento dello stato di salute era stata effettuata da una figlia la domanda di ricovero alla ASL di competenza al fine di entrare in graduatoria ed essere pronti nel caso di bisogno , situazione che non si è verificata visto anche il miglioramento avuto da mia suocera nell'ultimo anno dopo l'operazione subita.
    Ai primi di gennaio 4 fratelli con la scusante di portare la mamma a fare fisioterapia presso la casa di riposo la hanno ricoverata ( approfittando della sua buonafede ed ingannandola visto che il ricovero è iniziato il primo giorno di entrata in casa di riposo, mentre nel caso di fisioterapia è prevista solo una entrata giornaliera).
    Mia moglie è rimasta shoccata dal comportamento dei fratelli vista anche l'assicurazione da parte della geriatra della ASL che le aveva garantito che la graduatoria non avrebbe permesso il ricovero essendoci molte persone più bisognose di un ricovero immediato, inoltre la  dottoressa di base  si è sentita offesa ( e non solo…) visto che non è stata consultata e completamente estromessa dal momento del ricovero…
    Da notare inoltre che i fratelli e le sorelle ed altri parenti di mia suocera  quando la andavano a trovare a casa convenivano pienamente nel fatto che era trattata molto bene ed invidiavano bonariamente sia la sua situazione sia di avere  trovato una badante affezionata…
    Contro delle persone che hanno agito in questo modo per motivi presubimilmente economici come  si può procedere? E' sufficiente la richiesta di un amministratore di sostegno o si possono riscontrare altri comportamenti che configurano dei reati?
    Vedo mia moglie confusa vista la situazione in cui si è trovata e le sarei grato di una sua valutazione.
    Cordiali saluti
    Carlo

  4. Salve Carlo, concordo pienamente sull'opportunità di nominare un Amministratore di Sostegno che provveda, dietro contollo del Giudice Tutelare, alle necessità della signora ricoverata.
    Il ricorso lo può introdurre chiunque, anche lei, e credo che possa consentire la miglior verifica degli interessi di chi è più debole.
    L'ADS potrà anche verificare l'eventuale esistenza di fatti di rilevanza penale e segnalarli al magistrato per gli opportuni adempimenti.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  5. Egr. avv.,
    la ringrazio per la sua risposta e penso che mia moglie inizierà la procedura per la richiesta dell'ADS.
    Spero anche che il tutto avvenga in un tempo sufficientemente veloce al fine di difendere realmente gli interessi di chi è più debole.
    Cordiali saluti,
    Carlo   

  6. Gentile Avvocato,
    vorrei porle un quesito:
    nel 2006, una mia zia, ad oggi ancora nubile, vivendo da sola e rendendosi conto delle difficoltà legate alla sua età oramai avanzata, decise di nominarmi suo procuratore.
    Ciò fece perchè si ritrovava attorno solo me e sempre a me è molto legata perchè di fatto mi ha allevato.
    Per queste ragioni mi ha rilasciato nel 2008 procura generale avanti il NOtaio.
    Purtroppo, l’anno scorso, mentre andava a fare la spesa a piedi, venne travolta da un’autovettura e trasportata all’ospedale in condizioni gravi.
    Io ho allora avvertito il resto dei suoi familiari che, tuttavia, se ne erano disinteressati per anni. Ciò ho fatto perchè si temeva fosse in punto di morte e volevo comunque consentirle il confroto di qualche altro parente.
    Ebbene, si sono presentati due giorni dopo in due suoi fratelli. Non li vedeva da oltre vent’anni!
    Oggi la Zia sta fortunatamente meglio. Purtroppo ha bisogno di assistenza continua ed io, avendo avviato tutto il necessario per ottenere il risarcimento assicurativo, forse riuscirò a farle avere entro il 2010 un acconto sull’indennizzo.
    Nel frattempo i due fratelli scomparsi hanno annusato i soldi in arrivo: così mi hanno riempito di denunce che, grazie al cielo, sono state archiviate dopo l’accertamento dell’insussistenza di qualunque reato.
    Da ultimo però hanno presentato un’istanza di Amministratore di Sostegno pur non avendo alcuna prova o certificazione di necessità della zia.
    Io mi sono costituito con il mio legale ed ho reso il conto del mio operato, delle spese e delle cure sostenute per la zia beneficiaria.
    Ma adesso, è possibile che il Giudice nomini un amministratore?
    Io le ho dato aiuto e cure, affetto e collaborazione per visite specialistiche e fisioteraie.
    Per questo penso che il mio operato è meglio di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.
    Mi chiedo perciò il perchè di nominare un estraneo che nemmeno conosce mia zia, e ciò al solo fine di preservare il capitale ai fratelli.
    Potrebbe darmi qualche suggerimento?
    ANCORA LA NOMINA NON E’ AVVENUTA.
    E POI VORREI chiederle se è VERO CHE LA PROCURA GENERALE PUO’ ESSERE ANNULLATA SOLO SE IL SOGGETTO E INTERDETTO?
    SPERO DI ESSERE STATO CHIARO ANCHE SE IN MANIERA MOLTO SINTETICA.
    Simone.

  7. Salve,
    avrei bisogno di capire se per il seguente caso può essere una soluzione la nomina di un Amministratore di Sostegno.
    Un mio parente versa in condizioni piuttosto difficile all'ospedale dopo aver subito un improvviso crollo nel suo stato di salute finora ottimale.
    Alterna stati di coscienza in cui risponde a stati di torpore, ma fino a pochi giorni fa era in grado di capire e rispondere. In ogni caso, vista l'età, la ripresa potrebbe non essere immediata.
    Questa persona possiede a titolo personale alcune case ed è socio per una piccola percentuale di una società immobiliare insieme ai due figli.
    Purtroppo i due futuri eredi continuano a litigare tra loro senza possibilità di accordo sulla gestione patrimoniale, in particolare per quanto riguarda l'entrata di affitti, la gestione delle uscite, il pagamento del personale di assistenza e pure sulla cura del padre.
    Vorrei capire se in questo caso, per la tutela della persona anche dal punto di vista patrimoniale, può essere una soluzione la nomina dell'Ads.
    Inoltre tra i due figli uno sarebbe maggiormente in grado di gestire in coscienza tutti gli aspetti, ma l'altro si oppone. In questo caso il GT come si comporta?
    Grazie mille.
    Alberto

  8. Salve Alberto,
    Le confermo che la scelta di nominare un amministratore di sostegno può fare al caso vostro. Il ricorso può essere presentato da chiunque vi abbia interesse, e quindi anche Lei.
    La scelta del soggetto idoneo sarà assunta dal Giudice Tutelare e, se vi sarà contrasto fra i parenti più prossimi, potrà scegliere un soggetto esterno o, magari, Lei.
    Resto a disposizione.
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  9. Salve,
    in caso di presentazione di una istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, quali sono i tempi dovuti per la convocazione degli interessati da parte del Giudice Tutelare e dall’udienza, se non vengono disposti accertamenti, quali i dovuti tempi per la nomina?
    Esistono disposizioni normative specifiche o ci si attiene alle procedure generali in campo civile?
    Ringraziandola anticipatamente
    Antonio

  10. Salve Antonio,
    i tempi di nomina sono quelli ordinari di fissazione di un’udienza civile cautelare, o al più di un’udienza ordinaria.
    Dai 15 ai 60 giorni di media.
    Dalla nomina, immediata in assenza di opposizione dei congiunti, possono decorrere fino a una quindicina di giorni per l’accettazione della funzione. Ma raramente di più.
    Non vi è una normativa processuale specialistica ed il riferimento sul punto è quello del codice di rito.
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  11. Buongiorno,
    La madre del mio ragazzo ha avuto un tracollo fisico il giorno 01 Marzo e l’abbiamo trovata a terra in uno stato catatonico; abbiamo perciò chiamato il 118 e, grazie al loro suggerimento, il dipartimento di salute mentale.
    Le è stata diagnosticato un disturbo delirante in demenza vascolare.
    Abbiamo quindi preso una badante 24-24, ma la situazione sta degenerando sempre di più e diventa necessario un ricovero in casa di cura.
    Siamo andati da un avvocato che ci ha detto di fare domanda per l’accompagnatore di sostegno e così stiamo facendo. Purtroppo la signora ha anche una figlia che abita nel nord italia: questa non la viene a trovare da almeno 5 anni e non si è fatta mai sentire: il giorno 01 il mio ragazzo la ha informata dello stato della madre e lei ha fatto solo in paio di telefonate nei 2 giorni successivi e poi ha cominciato a minacciarlo che in caso di ricovero lo avrebbe denunciato.
    All’inizio il problema non si è posto dato che abbiamo trovato in poco tempo una badante, ma ora non si può più pensare di continuare così.
    Tenga conto che lui si ritrova a non poter lavorare 3 giorni su 5 alla settimana e a non dormire più per le preoccupazioni e la paura che la madre possa avere una crisi.
    Premesso che stiamo inoltrando la richiesta come amministratore, se nel frattempo si pone il problema e la badante ( come già detto) volesse andare via, possiamo ricoverare la signora in casa di cura senza rischiare nessuna denuncia o dobbiamo aspettare il tribunale e continuare a vivere in questo incubo con il rischio oggettivo della perdita del lavoro del figlio?
    E questo oltre il peggioramento della signora che non si sottopone a nessuna visita geriatrica o altro perchè non si rende conto della sua malattia?
    Si possono tutelare madre e figlio? O questa figlia, che ha abbandonato lui e la madre al loro destino, ha il potere di distruggere la vita di entrambi ?
    Grazie per ogni aiuto.
    Distinti saluti.
    Francesca

  12. Cara Francesca, ritengo che la nomina di un Amministratore, magari anche non familiare, sia la soluzione più appropriata. Questi fin da subito, ovvero fin dal provvedimento di nomina, potrebbe farsi autorizzare dal Giudice tutelare al ricovero della beneficiata in caso di peggioramento delle condizioni cliniche.
    Diversamente, se vi fossero necessitò urgenti, si potrebbe provvedere al ricovero con certificazione medica.
    Il Giudice potrebbe comunque provvedere con urgenza se gli fosse segnalata la necessità.
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  13. Buongiorno Avv.
    le pongo una domanda. l'amministratore scelto è un avvocato ed il beneficiario è locatore di un immobile. nell'ipotesi in cui il conduttore non paghi i canoni e si voglia intraprendere un'azione di sfratto, l'amministratore quale avvocato, può presentare istanza al Giudice Tutelare e chiedere di rappresentare legalmente il beneficiario in un processo civile (intimazione di sfratto, citazione per la convalida, decreto ingiuntivo…)?
    grazie per la sua disponibilità
    Valentina

  14. Salve Valentina,
    per certo, se vi è un’inadempienza del conduttore dell’immobile di proprietà del beneficiato, vi è l’obbligo dell’ADS (acronimo di amministratore di sostegno) di attivarsi per la tutela degli interessi dell’amministrato.
    Questo può avvenire con un’istanza al Giudice Tutelare affinchè nomini autorizzi la nomina di un avvocato che agisca in tutela dei diritti oggetto di lesione.
    Se l’ADS è un collega non potrà però agire in proprio quale procuratore del suo amministrato.
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  15. Egr. Avv.,
    avrei bisogno delle spiegazioni. Sono venuta in Italia tre anni fa per i motivi familiari (mio marito e’ italiano). Dato che ho laurea in psicologia e ho lavorato tanti anni in Ucraina nel sociale, mi sono iscritta ai corsi per amministratore di sostegno. Questi corsi sono a pagamento. Quando mi sono iscritta,, nessuno mi ha spiegato che l’amministratore di sostegno non e’ una prefessione, ma l’incarico. Adesso ho superato 13 esami con i voti alti, manca solo il tirocinio per finirlo sto corso. E solo poco tempo fa quando ho cominciato studiare le meterie speciali per Ads, ho scoperto che questo incarico e’ gratuito ” L’incarico di AdS è svolto a titolo gratuito, salva la possibilità di ottenere un equo compenso ( rimborso spese), nella misura determinata dal giudice tutelare.”
    Sono rimasta completamete shoccata perche ho speso un mucchio dei soldi sperando a trovare il lavoro dopo il corso. Adesso la mia domanda. Dove, presso quali strutture posso a trovare il lavoro come Ads per guadagnare oppure non e’ possibile?
    Grazie in anticipo.
    Distinti saluti
    Olga

  16. Gentile Olga,
    ho letto del suo percorso e, purtroppo, devo segnalarle che svolgere la funzione di Amministratore di Sostegno non è un lavoro. E’ infatti previsto solamente il rimborso delle spese sostenute ed il diritto ad un’indennità in merito di tipo forfetario.

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    Cordialità.

    Paola
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  17. Sono un anziano di 73 anni in cattive condizioni di salute che è rientrato da un’operazione al polmone in cui probabilmente (è in fase di accertamento) potrebbe esserci un tumore. In previsione di un mio decesso desidero lasciare a mia moglie straniera e sordomuta (siamo sposati in regime di separazione di beni) la parte di mia proprietà di una piccola attività commerciale (sono socio accomandante al 51%), esercitata sia tramite un negozio tradizionale sia tramite Internet.
    Sono stato socio in questa SAS dal 2001, senza percepire mai nessun utile, per il comportamento disonesto del vecchio accomandatario in compenso rischiando delle belle sommette. Adessso con un nuovo socio Accomandatario da circa 3 anni sono stati tolti i debiti e l’attività procede soddisfacentemente.
    Il problema è che l’Accomandatario vorrebbe tutta l’attività, e minaccia in caso contrario di aprire una attività concorrenziale, o direttamente o tramite un prestanome, visto che in questo periodo ha preso in mano tutta la clientela. Se fosse solo per me potrei anche accontentarmi di prendere una certa somma ed uscire dall’attività, ma ciò che mi interessa è invece lasciare alla moglie una fonte di reddito per il suo futuro, perché da sola non è certamente in grado di sventare la minaccia di perdere tutto alla fine.
    Pensavo che un Amministratore di Sostegno, finalizzato ad impedire l’avverarsi dei miei timori e limitato sia alla sorveglianza dell’attività sia all’impedimento di un’attività concorrenziale nello specifico ramo potesse essere una buona soluzione, visto forse anche come deterrente nei confronti del socio Accomandatario, dato che l’Amministratore sarebbe nominato da parte di un giudice al fine di salvaguardare la parte più debole.
    Rafaello

  18. Caro Raffaello,
    ho letto la sua analisi e la condivido. La nomina di un Amministratore di sostegno esterno a favore di sua moglie potrebbe consentire la miglior tutela della sua consorte in caso di perdita di chi oggi a lei provvede.
    Lo stesso provvedimento di incarico potrebbe prevedere ogni autorizzazione in riferimento alla tutela del patrimonio ed alle attività da svolgersi in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute.
    Mi faccia sapere.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
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  19. Salve.
    Come figlia ed ADS di mia madre titolare di accompagnamento e ricoverata presso RSA posso avere dei permessi, anche non retribuiti, come dipendente del settore privato?
    Può il datore di lavoro rifutare un permesso non retribuito per svolgere attività legate alla mansione di amministratore di sostegno? Mi sembra una lacuna nella Legge non avere previsto che l’ADS che è anche parente non sia supportato in questo, va bene non essere ricompensati ma non si può richiare di perdere il posto di lavoro.
    Saluti , Carla

  20. Gentile Carla,
    lei ha ragione nel dire che l’adempimento della funzione è lodevole di tutela da parte dell’ordinamento. Purtroppo ancor oggi non vi è una specifica deroga alla disciplina del rapporto di lavoro: si può però ritenere che la richiesta di permesso per esigenze legate all’ADS possa essere incluse nella fruizione dei permessi mensili consentiti dal CCNL.
    Cordialità.
    Staff.

  21. Egregio Avv.to,
    nel maggio 2009, abbiamo stipulato un contratto di affitto con una persona che era seguita dai servizi sociali.
    Tale persona ha dei parenti non conviventi. La persona è andata a vivere nell’appartamento con una badante. Nel novembre 2009 per la persona è stato nominato un ADS. Ora a maggio 2010 la persona è deceduta e nessuno ha dato disdetta del contratto di affitto. Noi dobbiamo restituire la cauzione di euro 1.500. La mia domanda è per chiudere il contratto basta il certificato di morte o l’ads doveva dare un preavviso?
    Il contratto ne prevedeva 6 di mesi di preavviso.
    Esiste un caso analogo?
    Grazie della sua risposta se ne esiste una…
    Mario

  22. Salve Mario,
    il decesso del conduttore – nell’ipotesi in cui all’epoca della morte non convivessero con il de cuius il coniuge, gli eredi, parenti o affini – comporta l’estinzione del rapporto (Cassazione 22 maggio 2001, numero 6965).
    Per l’effetto, gli eredi del conduttore non sono tenuti a comunicare al locatore il preavviso per il recesso dal contratto, ma devono limitarsi a riconsegnare al proprietario le chiavi e, con esse, il possesso dei locali.
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  23. Desidero sapere se due figlie possono essere nominate entrambe ADS per la stessa madre oppure occorre seglierne una, nel qual caso quali sarebbero i criteri da seguire ?
    Grazie
    Riccardo

  24. Salve Riccardo,
    Lei rappresenta la presenza di due familiari che possono entrambe essere interessate alla nomina ad ADS ma che forse sono in conflitto per l’attività da svolgersi. In caso di interessi contrapposti e contrasti fra i possibili candidati le segnalo che non vi può essere nomina diversa da quella di un singolo individuo. In presenza di fattispecie simili il Giudice Tutelare spesso provvede alla nomina di un soggetto terzo ed estraneo agli interessi in gioco.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  25. Egregio Staff,
    il 21.6.2010 c’è l’udienza (non so neanche se questo è il termine giusto) per la scelta dell’Amministratore di Sostegno riguardo una mia zia(G)(77enne) anziana, sola, divorziata senza figli, sorella di mia madre(A)(deceduta), che a causa di un grave incidente stradale, non è più in grado di badare a se stessa. Fin dal primo giorno dell’incidente si è presa cura di questa persona la sorella(M)(66enne sposata senza figli), un’altra mia zia (sempre sorella di mia madre), che ha provveduto in tutto e per tutto ai suoi interessi e ai bisogni con totale abnegazione, diligenza, amorevolezza, ecc. Quest’ultima(M) ha fatto istanza per la nomina dell’ads per cui all’udienza del 21.6.10 sono stata convocata insieme ad una mia sorella, a mio padre, alla seconda moglie di mio fratello (deceduto). La domanda è la seguente: posso esimermi dal presenziare a questa “convocazione” visto che NON (ripeto NON) sono interessata al possibile investimento di AdS tenendo conto che non sono all’altezza di occuparmene come egregiamente già se ne occupa la sorella(M)? Sono obbligata a presentarmi? Se non mi presento incorro in sanzioni penali, civili o di qualsiasi altra natura? Quali sono i miei diritti e quali i miei doveri? La ringrazio fin d’ora per la disponibilità.
    Saluti

  26. Salve Tancredi,
    Lei può certamente non presenziare all’udienza. Le è stato notificato il provvedimento di fissazione udienza assieme al ricorso solamente perché potenziale interessato alla vita della congiunta. Se vi sono già altre persone che se ne occupano e hanno la sua fiducia, non vedo la necessità di prendere parte alla nomina dell’amministratore di sostegno.
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  27. Buongiorno, la nonna di mia moglie è parzialmente autosufficiente; Dato che le due sorelle, figlie della suddetta anziana, non vanno d’accordo, ci siamo visti in passato costretti a chiedere l’ammministratore di sostegno, il quale però sta prendendo decisioni che a nostro avviso non sono corrette in quanto spesso pilotate dalla sorella di mia suocera che poco a cuore il destino della nonna. Anche dal punto di vista economico non ci pare che le cose vengano gestite correttamente. Inoltre l’avvocato incaricato si è dimostrato molto poco presente e competente in merito al suo ruolo di ADS è possibile richiedere di cambiarlo? grazie

  28. Gentile Marco, salve.
    Ho letto il suo quesito e le devo dire che si tratta di una domanda che viene posta spesso perchè molti si trovano a vivere un rapporto non facile con l’ADS proprio o dei congiunti . A volte per la difficoltà della situazione ed altre per la particolarità dei singoli caratteri della persona.
    Le preciso quindi che, in linea di massima, non vi sono problemi alal sostituzione dell’Amministratore di Sostegno. Ciò, nei casi di ADS a tempo determinato, può avvenire con la semplice segnalazione al magistrato dell’opportunità. Quando invece si tratta di nomina a tempo indeterminato, la richiesta di sostituzione deve essere motivata da elementi oggettivi e riscontri probanti.
    L’istanza può comunque essere sempre svolta al Giudice Tutelare che, poi, provvederà sul punto con decreto.
    Spero di esserle stato utile.
    Avv. Alberto Vigani

  29. Buongiorno Staff, vorrei sapere se è possibile richiedere la sostituzione dell’ADS qualora si ritenga che non adempia correttamente ai suoi doveri, grazie.

  30. Gentile Marco
    Le ho risposto sopra, ma vorrei aggiungere una precisazione: l’ADS si assume anche tutte le responsabilità della funzione. Ad eventuali negligenze possono anche seguire richieste risarcitorie a seguito della revoca/sostituzione. Ne tenga da conto.
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  31. Egr. Staff
    ho dei quesiti da porle, io ho una mamma invalida al 100% con accomp. per problemi psichiatrici, un fratello invalido al 100% per problemi psichiatrici e un fratello invalido al 100% affetto da tetra-paresi spastica dalla nascita, le mie domande sono: posso essere nominata amministratore di sostegno per la mia mamma e i miei due fratelli? Hanno delle responsabilità i servizi sociali del centro di salute mentale, dove è in cura mio fratello affetto da schizzofrenia, che dopo aver saputo che è stato usato da dei truffatori per raggirare delle banche e intestare a mio fratello dei mutui e conti correnti bancari non hanno preso d’urgenza il provvedimento di richiesta dell’amministratore di sostegno ?
    >
    > La rigrazio anticipatamente.
    >
    Laura

  32. Gentile Laura ho letto la sua vicenda e le dico da subito che non è così remota come si potrebbe pensare. Abbiamo vissuto un caso analogo anche in studio.
    Rispondo quindi al primo dei suoi quesiti confermandole che nulla osta alla nomina di un congiunto quale ADS per più beneficiati, alemno fino a quando fra essi non sorge una conflittualità (più sotto ho fatto l’esempio, che richiamo, di un’eventuale lite successoria).
    In merito invece alla circonvenzione di soggetti deboli Le significo che spesso la nomina dell’Amministratore di Sostegno arriva appena un secondo in ritardo oppure è l’occasione di scoperta dell’intervenuta circonvenzione dell’incapace.
    Per questo è importante che il nominato ADS abbia le competenze e le risorse per attivarsi in tutela dei danneggiati chiedendo l’intervento dell’autorità giudiziaria inquirente (PM) e delle forze dell’ordine preposte.
    Se il soggetto era seguito ai servizi sociali sarà necessario verificare le eventuali omissioni di atti d’ufficio: un tanto specialemente nel caso in cui il fatto di reato fosse conosciuto dal personale dell’ente pubblico e non vi fosse stata alcuna attivazione in tutela.
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  33. Gent.mo Staff,
    è possibile essere nominato ADS per una nipote essendo io già stato nominato ADS di un’altra nipote (tra di loro sorelle)?
    La nipote di cui sono già ADS è invalida civile al 100%, mentre l’altra lo è al 74%, sono residenti in due province differenti della stessa regione.
    Quali problemi/obbiezioni potrebbero emergere?
    Grazie anticipatamente

  34. Gentile Benedetto, salve.
    Lei mi chiede se, di fatto, vi possano essere motivi ostativi ad essere ADS di più congiunti.
    La risposta è per una volta sintetica: fino a quando non vi è un conflitto di interessi fra i beneficiati nulla osta ad avere un unico amministratore di sostegno. Altra cosa sarebbe se fra gli amministrati vi fosse ad esempio una lite giudiziale (ad es. successione in contestazione o beni in divisione giudiziale).
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  35. Salve, l’amministratore di sostegno, che nel decreto di nomina è stato incaricato della “gestione ordinaria degli interessi patrimoniali dell’a., per poter promuovere intimazione di sfratto per morosità nell’interesse dell’a., deve richiedere espressamente l’autorizzazione al g. tut., oppure tale azione rientra quelle per le quali ciò non è necessario, ex art. 374 c.c. ?
    grazie dell’aiuto.
    Distinti saluti.
    Ettore

  36. Salve Ettore, letto il suo quesito mi viene subito da precisare che tale autorizzazione potrebbe esser stata già chiesta in ricorso per nomina dell’ADS e quindi sarebbe necessario verificare il contenuto del provvedimento di nomina.
    Diversamente riterrei si tratti di un’attività straordinaria e quindi da autorizzare separatamente come del pari deve essere autorizzato il conferimento di un mandato al legale.
    Vi dovrà perciò essere apposita istanza al Giudice Tutelare sia per promuovere il giudizio che per la nomina dell’avvocato.

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  37. Salve,
    vi racconto della mia situazione: dal febbraio 2010 sono ADS di mia madre che colpita da ictus a tutta la parte ds del corpo non può firmare ed è afasica per cui non può esprimere le sue volontà se non a gesti.Nel decreto del giudice sono autorizzata al ritiro del trattamento pensionistico e” all’utilizzo dell’intera somma per le esigenze dell’amministrata”.
    Poichè per tutti questi mesi era ricoverata non ho avuto necessità di utilizzare la sua pensione, ma ora tornata a casa mia, per tutte le sue esigenze ho necessità di utilizzare la pensione. Domanda: per i generi alimentari devo, in sede di consuntivo, allegare gli scontrini del supermercato?
    E per le spese in più di luce, gas, acqua come devo fare?
    Ho preparato una domanda al giudice tutelare per poter prelevare dal conto cointestato una certa somma per tutte le esigenze compresi medicinali ecc. ma non riesco a contattarlo, posso mandarlo per raccomandata insieme all’inventario dei beni?
    Grazie per l’aiuto.
    Cordialità.
    Maria Angela

  38. Gentile Maria Angela, salve.
    Ho letto il suo quesito e mi viene da precisare che le spese correnti per medicinali e alimenti rientrano nelle spese di ordinaria amministrazione così ricadendo all’interno della sfera degli atti già autorizzati con il decreto di nomina, a meno che ivi sia previsto diversamente.
    Di solito il Giudice autorizza la spesa di un importo mensile appunto per queste necessità.
    Diversamente sarà necessario far integrare l’autorizzazione generale con il deposito di specifica istanza al Giudice Tutelare. Questi deve disporre con apposito provvedimento su tutti i ricorsi che vengono depositati. Per consentire una miglior celerità si potrà indicare l’urgenza o depositare successiva richiesa urgente in integrazione.
    L’ADS ha comunque autorizzazione a provvedere a tutto quanto di necessità urgente del beneficiato e quindi anche all’acquisto degli alimenti a lui necessari e quant’altro inerente le sue esigenze primarie di vita.
    Spero di esserle stato utile.
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  39. Gentile Avvocato, premetto che non conoscevo minimamente la figura dell’Amministratore di Sostegno, la quale ciè stata suggerita da un Assistente Sociale.
    Le spiego la situazione, chiedendoLe un parere:
    siamo 3 sorelle ed 1 fratello ed abbiamo in comune quello che resta dei beni ereditati dai nostri genitori.
    Noi 3 sorelle lavoriamo tutte (dipendenti della Pubblica Amministrazione, nello specifico 2 sono insegnanti di scuola di 2° grado ed 1 – io – sono segretaria di una scuola), mentre nostro fratello, per problemi di salute (depressione con anche numerosi ricoveri con ricorso a farmaci continui) non lavora e, poichè, quando è rimasto solo, per le sue “concezioni” non prendeva più i farmaci, ci siamo adoperate per inserirlo in una casa-famiglia (che fino a qualche anno fa ha pagato il Comune di residenza) dove, almeno, gli infermieri controllano che assuma regolarmente i farmaci e ove è presente anche uno psicologo.
    Ora, poichè, come dicevo, siamo tutti comproprietari dei beni rimasti, il Comune chiede a noi sorelle, quali parenti più prossimi, la partecipazione alle spese.
    Poichè i rapporti con nostro fratello non sono proprio “idilliaci” perchè da parte sua non intenderebbe partecipare alle spese in particolare di una casa che usiamo per le ferie che ha subito molti danni per una tromba d’aria (finora abbiamo provveduto utilizzando i ricavi degli affitti di due case), l’assistente sociale del Comune ha proposto a mia sorella (che è la più vicina geograficamente a nostro fratello pur non vivendo nello stesso paese ove è ubicata la casa-famiglia) di ricorrere a questa figura, anche se lui non è stato dichiarato incapace di intendere e volere.
    Pensa che possiamo far ricorso a questo istituto?
    E in quali termini?
    Grazie per la risposta che spero arrivi alla mia casella di posta elettronica
    Domenica Catanzaro

  40. Gentile Domenica, salve.
    Capisco quanto proprosto dall’assistente sociale e non escludo possa esser fattibile.
    In realtà vorrei però capire se è quanto serve al vostro congiunto o quanto desiderano i servizi sociali per esternalizzare la gestione dell’assistito.
    L’istituto del’Amministratore di sostegno è stato concepito per supportare quelle persone che abbisognano di un’integrazione al proprio percorso di vita con l’assistenza di un soggetto esterno che implementì la loro volontà e le assista.
    Non capisco se suo fratello soffre di una patologia che limita la sua capacità decisionale, o meno.
    Bisogna infatti ricordare che L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E’ UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI, come vie segnatamente descritto qui.
    Comunque preciso che in generale può esser considerato come unio strumento oeprativo molto duttile e quindi la sua capacità operativa può estendersi a situazioni fra le più variegate.
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  41. Gentile Avvocato buonasera
    Sono stato nominato ADS da poco e le confesso che mi sento un po a disagio perchè l’udienza è stata brevissima senza poter interloquire con il Giudice Tutelare per rappresentargli i problemi immediati. In pratica.. riconoscimento, consegna mandato, giuramento e firma e un “può andare”…
    Mia madre, beneficiaria in quanto affetta da Alzheimer, è stata riconosciuta sia da commissione medica che dal Giudice Tutelare “priva di intendere e volere” per qualunque atto per cui dovrò gestire in toto la situazione.
    Mia madre è ricoverata in una struttura ove si paga una retta di 2050 Euro contro una entrata globale di 1540 Euro ed io sto supplendo al disavanzo con i risparmi della mia mamma posti in CC cointestato.
    Presto questi risparmi finiranno per cui, d’accordo con i miei fratelli, per supplire alla differenza tra retta ed entrate della mamma, allegai alla richiesta di ADS una dichiarazione di intenti firmata da tutti gli eredi, con la quale si proponeva al G.T. la vendita della casa, di cui la mamma è cointestataria con i figli per successione.
    Detta casa è al piano terra sul cui solaio, dopo donazione area, è sorta la mia con criteri alquanto “familiari”, per cui l’eventuale fitto o vendita a terzi della stessa comporterebbe non pochi problemi per la mia famiglia.
    Dopo la mia nomina ho purtroppo scoperto che una norma del C.C. vieterebbe l’acquisto di detta casa all’ADS, nonostante il diritto di prelazione per cui, nonostante vi sia accordo tra i fratelli, io non potrei acquisirla.
    Lei pensa che il G.T., data la situazione particolare, possa derogare da questa norma stabilendo che lo stesso ADS, in quanto figlio, possa entrare in possesso dell’immobile? Naturalmente garantendo mediante rogito la disponibilità per tutte le spese afferenti la beneficiaria fino al concorso del valore della quota di possesso dell’immobile della stessa, il tutto stimato da perizia giurata?
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Francesco

  42. Gentile Francesco, salve.
    Ho letto il suo quesito e devo rilevare che il conflitto d’interessi fra Lei ed il beneficiato sia di difficile superabilità Di tanto dovrà però sempre fare istanza al Tribunale competente previa valutazione. Le consiglierei la sua sostituzione ad ADS con tecnico di fiducia (legale) che sia in grado di preparare quanto necessario da dimettere al Giudice (istanza per la vendita, per la nomina di tecnico per la perizia, etc.).
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  43. L’anno scorso mio padre, ultraottantenne, parzialmente disabile, ha perso una cifra considerevole a causa della presenza di una giovane donna ucraina che pretendeva da lui prestiti e regali continui. Al fine di tutelarlo sono state avviate le pratiche per nominare me stesso Amministratore di Sostegno, con il consenso di tutti i parenti.
    Da tempo però la donna di cui sopra, essendo stata ufficialmente diffidata dal frequentare mio padre, ha smesso di molestarlo, pertanto non sussiste più il motivo per cui avevamo inoltrato la richiesta.
    Il giorno 7 Luglio noi parenti siamo stati convocati in Prima Udienza dal Tribunale e tutti ci siamo resi conto che la nomina come Amministratore di Sostegno rappresenterebbe solo un danno economico per mio padre anzichè un vantaggio.
    E’ possibile revocare la domanda?
    Occorre pagare una penale?
    Preciso che non ho ancora prestato giuramento.
    Ringraziando anticipatamente,
    Mauro da Genova

  44. Gentile Mauro, salve.
    La ringrazio per la sua domanda perchè consente di chiarire una questione che sempre più spesso viene posta in materia di ADS. Ovvero cosa fare quando non vi sono più le condizioni che hanno condotto alla nomina dell’Amministratore di Sostegno. Ebbene poichè l’istituto è concepito come temporaneo, l’amministratore può sempre essere revocato o, persino, sostituito.
    Come vedrà QUI basta presentare apposita istanza al Giudice Tutelare rappresentandone l’occorrenza.
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  45. Egregio Staff,
    mia moglie è amministratore di sostegno di mio suocero, che è in un principio di Alzheimer. Nel documento è scritto che può compiere tutto tranne che vendere immobili. Gli immobili che possiede mio suocero sono 1/4 di mia moglie (ereditato da mia suocera deceduta), e 3/4 di mio suocero. Per poter vendere gli immobili, devono sussistere particolari esigenze, o si può chiedere al giudice una procura generale per vendere anche gli immobili? In questo caso bisogna chiedere un istanza davanti allo stesso giudice che ha rilasciato l’ADS? Circa un mese fa mio suocero è stato esaminato da un medico mandato dal tribunale per verificare il suo stato di salute mentale, in pratica è stato riconosciuto incapace di intendere.
    La ringrazio anticipatamente.
    Distinti saluti.
    Marco

  46. Gentile Marco, salve.
    La vendita degli immobili del beneficiato deve essere sempre necessitata dalle esigenze e dagli interessi del medesimo. Questi devono essere valutati dal Giudice e posti a fondamento del provvedimento autorizzativo la vendita che deve essere dettagliato sia nelle motivazioni che nelle condizioni di vendita: ovvero devono essere individuati il prezzo (previa perizia di un tecnico autorizzato) ed il soggetto individuato per l’acquisto.
    Cordialità.
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  47. Gentile Staff,
    Le scrivo per chiederle se a seguito dell’avvio della procedura di richiesta di un Amministratore di sostegno è possibile che il giudice o l’ADS dispongano che i parenti possano contribuire economicamente alle spese di vita dell’amministrato e, se si, in quali condizioni economiche deve trovarsi l’Amministrato
    Grazie anticipatamente.
    Distinti saluti.
    Mauro

  48. Gentile Mauro,
    per obbligare i congiunti a provvedere al sostentamento del beneficiato è necessario che vi sia apposita sentenza del Tribunale competente per accertamento degli obblighi di cui all’art. 433 del codice civile:

    Art. 433.
    Persone obbligate
    All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
    1) il coniuge;
    2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
    3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
    4) i generi e le nuore;
    5) il suocero e la suocera;
    6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

    Per ottenere tale provvedimento giudiziale deve essere promossa apposita azione da parte dell’ADS, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, o dal beneficiato, se ne ha ancora il potere .
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.

    Paola
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  49. Gentilissimo avvocato Vigani,
    mia moglie ha l’ADS su mio suocero, che purtroppo non è capace di gestire gli atti quotidiani della propria vita, l’anno scorso è deceduta mia suocera, mia moglie ha avuto in successione la metà che apparteneva a mia suocera (essendo in comunione dei beni).Mia moglie ha l’ADS a tempo indeterminato ma non ha l’autonomia di vendere gli immobili. Purtroppo alcuni immobili sono in stato precario e necessitano di interventi di ristrutturazione, per cui di denaro contante che non si ha.
    E’ figlia unica, per avere una procura generale a vendere gli immobili, si deve richiedere una motivazione specifica al giudice, o basta presenziare davanti ad esso per avere una nuova ADS con potere di vendita.
    La ringrazio anticipatamente, Marco.

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