L’ Amministratore di Sostegno

GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GUIDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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917 Comments

  1. Sono AdS di mia zia, vedova e senza figli, malata di Alzheimer. La badante che è con la zia si occupa di assisterla nel quotidiano, provvede al pranzo, alla pulizia della casa e alla somministrazione delle medicine.
    Il mio compito è quello di garantire: il suo benessere, di soddisfare tutte le sue esigenze di vita, di cura e gestione della casa di proprietà e del consistente patrimonio per la numerosa serie di incombenze bancarie, postali e burocratici.
    Ora, anche in considerazione di alcune senteze favorevoli, ho chiesto al GT una giusta indennità che recuperi le spese da me sostenute, quantificate in mille euro, e il tempo dedicato alla funzione per un totale di 3.000,00 euro. Il GT come risposta alla mia istanza ha deliberato un indennizzo di 1.000,00 euro pur riconoscendo la notevole attività sostenuta a favore della beneficiaria.
    Ritengo del tutto insufficiente la somma deliberata come posso far valere la mia richiesta ?
    Grazie e cordiali saluti
    Giorgio

  2. Gentile Giorgio,
    capisco la sua richiesta, ma devo segnalarle che non è previsto un compenso per l’ADS: il giudice può liquidare il rimborso delle spese sostenute con rendicontazione a piè di lista o forfettizzarle in via equitativa. L’amministratore di sostegno non è un’attività prevista per essere remunerativa. Mi spiace.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

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  3. Nel ringraziarLa per la risposta che mi ha dato devo farle presente che la mia non è una richiesta di remunerazione ma di una giusta indennità.
    Come Lei sicuramente saprà una sentenza emessa dal Tribunale di Modena il 23/11/2005 riconosce oltre alle spese una equa indennità per un importo di € 4.200,00 ad un AdS.
    Tra le varie motivazioni che il GT porta una mi ha colpito ed è la seguente:
    “Questo istituto dell’indennità si sostanzia nella corresponsione di una somma di denaro che l’ordinamento riconosce dovuta al fine di eliminare uno squilibrio ovvero allo scopo di ristabilire l’equilibrio fra due patrimoni”.
    Se ho capito, nel tutelare il patrimonio dell’assistita si deve salvaguardare anche il patrimonio dell’ AdS che non è solo quantificabile con la lista delle spese ma anche con il tempo dedicato alla funzione, con il risultato ottenuto e con l’impegno profuso.
    Grazie attendo una Sua ulteriore considerazione a queste mie osservazioni.
    Cordiali saluti

  4. Gentile Giorgio,
    seppur io possa personalmente condividere molto del suo sentire, la pronuncia del tribunale modenese che abbiamo anche noi commentato è quasi solitaria e certamente poco condivisa, almeno nei fatti. Anche se molti giudici ritengono di liquidare un’indennità che vada oltre le spese, la maggior parte di loro si limita a quantificarla in cifre irrisorie e comunque lontane dal ristorare la profusione di sforzi ed energie che molti ADS spendono per i propri beneficiati.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  5. Buongiorno,
    ho un fratello maggiorenne disabile al 100% dall’età di 3 anni che vive con i miei genitori, che lo assistono giorno e notte . Fino ad oggi il ritiro della pensione d’invalidità veniva fatto da mia madre, in quanto abilitata al ritiro della stessa. Ora che non è più possibile ritirarla in contanti, ma vige l’obbligo di aprire un conto nasce un problema; i miei genitori non essendo i tutori (richiesta mai fatta per “ignoranza” in campo legale) ne ads, non possono aprire il conto sul quale versare la pensione. Dobbiamo procedere con la richiesta di ads? il termine per l’apertura del conto è il 7 marzo e da quanto ho capito la nomina dell’ads non è molto celere (In posta hanno situazioni simili ferme da oltre 6 mesi.). Come possiamo procedere? Grazie

  6. Gentile Nicola,
    io suggerirei di presentare immediatamente il ricorso per la nomina di Amministratore di sostegno evidenziando le ragioni di urgenza ma anche chiedendo la nomina di un ADS provvisorio nelle more dell’udienza per la nomina del definitvo.
    Riterrei anche opportuno andare a parlare con il giudice per evidenziare le imminenti necessità ed il caso particolare.
    giudice.

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  7. Gentile Avvocato,
    colgo l’occasione in questo spazio per porgerLe un paio di domande a cui dovrei trovare urgente risposta:
    1. Un Amministratore di Sostegno è tenuto anche a firmare un nuovo contratto di accoglienza in un istututo assistenza anziani se i firmatari dello stesso sono venuti a mancare?
    2. L’istituto può rivalersi sull’AdS (che firma nuovo contratto) se il beneficiario non ha liquidi sufficienti per pagarsi tutta la retta?
    Puntualizzo che il beneficiario ha perso nel tempo marito e figli.
    La ringrazio anticipatamente per la sua preziosa disponibilità.
    Cordiali saluti.

  8. Gentile Chicca,
    mi occorre una precisazione: firmare il contratto con la casa di riposo previa autorizzazione del Giudice non vuol dire sottoscrivere anche garanzie personali, alle quali non si è autorizzati od obbligati a sottostare. Si sottoscrivere rappresentando il beneficiato con conforme autorizzazione del Giudice Tutelare.

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  9. Gentile E.F.
    condivido completamente l’ipotesi di proprorre ricorso per ADs. L’istituto serve appunto anche per i casi di prodigalità come abbiamo scritto in alcuni articoli.
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  10. Buongiorno Avvocato
    ho visto la sua risposta del 13 febbraio e la ringrazio. Volevo avere però una conferma da Lei: posso richiedere comunque il verbale relativo alla nomina dell’ADS di mio zio anche se sono nipote di secondo grado, oppure non ho nessuna autorità nel farlo?
    La ringrazio
    saluti

  11. Buona Sera,
    ho già postato una domanda in merito alla situazione di mio fratello disabile al 100%. La nomina dell’ads può essere conferita a più persone (come la procura ad agire)? Premetto che io non vivo pù con i miei genitori; se fossi nominato ads, causa età dei miei genitori, gli stessi avrebbero libero accesso alla gestione del conto dove è versata la pensione?
    Grazie

  12. Gentile Nicola, certo che è possibile. Dipende però dal provvedimento di nomina del giudice e dai poteri che vengono conferiti dal giudice.

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  13. Gentile Avvocato,
    prima di tutto la ringrazio per la sua tempestiva risposta. Se ho capito bene un AdS prima di firmare un qualsiasi contratto con la casa di riposo deve chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare o sbaglio?
    Considerando poi che il beneficiario non ha pensione sufficiente per integrare la retta ma si trova già ricoverato nell’istituto (in attesa che il Comune ove risiedeva porti a termine burocrazie che rendano possibile la presa in carico dell’integrazione della retta stessa, già confermata con Delibera), come si deve comportare l’AdS con la casa di riposo onde evitare di incorrere in eventuali spiacevoli situazioni?
    Ho letto la Guida Breve dell’AdS ma non ho trovato riferimenti a riguardo.
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.

  14. Gentile Chicca,
    l’ADS deve svolgere le attività che sono autorizzate dal giudice Tutelare. Se la retta non è coperta dal reddito del beneficiato, non credo che vi sarà autorizzazione in proposito al ricovero a pagamento. Semmai vi sarà richiesta di accesso ai servizi sociali.

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  15. SALVE.
    HO PRESENTATO IN TRIBUNALE IL RICORSO DELL ADS PER MIA MADRE CHE SI TROVA IN OSPIZIO.
    I MIEI FRATELLI IL GIORNO DEL RICORSO DAVANTI AL GIUDICE, SI SONO PRESENTATI CON IL LEGALE, CON UNA RELAZIONE IN CUI DICHIARANO CHE NOSTRA MADRE NON SI TROVA NELLA SITUAZIONE RICHIAMATA NELL’ARTICOLO 404 c.c.
    AFFERMANO CHE ELLA è IN GRADO DI ATTENDERE AUTONOMAMENTE ALLE FUNZIONI DELLA VITA QUOTIDIANA.
    LA MAMMA NON PUO PROVVEDERE AI PROPRI INTERESSI A CAUSA DI INFERMITÀ FISICA E COGNITIVA.
    COME MI DEVO COMPORTARE IN QUESTA SITUAZIONE DAVANTI AL GIUDICE PER DIFENDERE LA MAMMA.
    GRAZIE MILLE.
    LUISA

  16. Gentile Luisa,
    dimetta certificazione medica che documenti lo stato di salute di Sua madre e chieda che il Giudice disponga degli accertamenti sanitari. Ad ogni buon conto, visto che le sue controparti (i fratelli) si sono dotati di una difesa tecnica, le suggerirei sinceramente di dotarsi di assistenza processuale da parte di un avvocato pratico della materia.

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  17. Gent.mo,
    le pongo le seguenti questioni:
    – l’amministratore ha una valenza retroattiva sugli atti compiuti dal beneficiario nel periodo precedente la sentenza?
    – per aprire la procedura, è necessario avere l’invalidità o basta altra certificazione? Di che tipo?

    Grazie mille,
    Antonella

  18. Gentile Antonella,
    rispondo per punti:
    le scelte dell’ADS non hanno alcuna valenza retroattiva;

    per proporre ricorso è sufficiente dare contezza al giudice del deficit della persona da beneficiare con qualsiasi certificazione medica.

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  19. Buonasera, devo presentare una richiesta per la nomina di un ADS per tutelare gli interessi di mia zia (sorella di mia madre). Fra le persone da avvisare/indicare nella richiesta sono elencati: Genitori – Fratelli – Coniuge – Figli.
    Nel caso di fratelli defunti sono tenuto ad indicare/avvisare i figli di questi ultimi ?
    Grazie Mille

  20. Gentile Davide,
    indichi i congiunti che Lei ha descritto, anche quelli premorti specificando che ci sono dei figli, sarà il Giudice a scegliere i soggetti a cui notificare il ricorso.
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  21. Gent.mo Avvocato, piu’ che un commento la presente è una semplice domanda: voglio sapere se nel ricorso al Giudice Tutelare per l’AdS, il ricorrente deve espressamente indicare gli atti per i quali chiede la misura di protezione, come ad esempio l’apposizione di firma nei contratti di locazione, nella riscossione della pensione ecc., ovvero, indipendentemente dall’esplicita richiesta nell’istanza, il G.T. decide, in base allo stato in cui versa il beneficiario, quali atti autorizzare con l’assistenza dell’AdS e quali invece possono essere compiuti direttamente all’AdS? In attesa di un cortese cenno di riscontro ringrazio.

  22. Gentile Manuele,
    se servono particolari autorizzazioni fin da subito è opportuno già precisarle in sede di ricorso. Ricordo che l’ADS può di prassi compere gli atti di ordinaria amministrazione dovendo chiedere autorizzazione al Giudice Tutelare per il resto.
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  23. Salve
    sto facendo domanda per mio marito per l’amministratore di sostegno,
    e vorrei ,come probabilmente sarà , che firmasse anche lui non del tutto incapace di intendere e volere
    Gli altri parenti interessati sono contrari a che lui firmi
    Perché?

  24. Gentile Margherita,
    non saprei davvero. Dovrebbe chiederlo a loro.
    Al più posso teorizzare che temano:

      che la richiesta del beneficiando possa trovare particolare attenzione da parte del giudice e quindi veder la definizione dei poteri dell’ADS andare oltre i loro desideri;
      che lo stato di salute del beneficiando non possa rappresentare una vera e propria capacità e vi possa essere una possibile circonvenzione dell’incapace.

    Lei potrà forse avere idee più chiare in merito.

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  25. Gentile Staff,
    sono stata nominata AdS del mio compagno, in stato vegetativo persistente a seguito di incidente stradale.
    In questi giorni è stata prospettata la possibilità di intervenire sulla colonna vertebrale per la stabilizzazione (applicazione di placche). A causa delle sue condizioni di salute, della complessità dell’intervento e di una serie di fattori imponderabili che potrebbero innescarsi, il chirurgo ha espresso una valutazione di successo dell’intervento pari al 50%. C’è un alto rischio di infezioni che potrebbero anche essere molto severe. Scopo di questo intervento è consentire la posizione seduta e la possibilità di effettuare esercizi riabilitativi per quanto possibile considerato che si trova in stato di tetraplegia Di contro, lasciare il mio compagno in questa condizione (a letto) implica un rischio di infezioni che alla lunga possono portare al decesso.. Poiché l’intervento è intanto una opportunità e quindi una scelta, demandata ai familiari, anzi formalmente all’AdS, è richiesta la firma del consenso informato per poter procedere allo stesso.
    Il decreto di nomina recita che posso “rappresentare in via esclusiva il beneficiario nei rapporti con gli Enti pubblici assistenziali e socio-sanitari per la richiesta di prestazioni sanitarie”.
    Considerata la tipologia di intervento e le valutazioni cliniche espresse dal chirurgo, ritenete che l’autorizzazione dello stesso rientri nel potere conferitomi dal GT secondo la formulazione sopra riportata? Ovvero, fatte le opportune considerazioni dal punto di vista umano in altra sede, sono giuridicamente nella posizione di poter decidere della vita del mio compagno?
    Un vs cortese e sollecito riscontro è veramente gradito.
    Grazie.

  26. Gentile Brunilde,
    ad una primissima disanima mi pare che alemno una domanda sia doverosa: l’autorizzazione a “rappresentare in via esclusiva il beneficiario nei rapporti con gli Enti pubblici assistenziali e socio-sanitari per la richiesta di prestazioni sanitarie” include anche prestare il consenso per un intervento che può incidere sulla vita del beneficiato?
    Io, seppur con qualche perplessità se vi fossero dei problemi di urgenza, riterrei che possa esser necessario il parere autorizzativo del Giudice Tutelare.

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  27. Gentile Avvocato,
    è possibile che un amministratore di sostegno venga nominato a totale insaputa dell’interessato? Senza che il giudice incontri di persona la persona interessata?
    Grazie
    Marina

  28. Gentile Marina,
    la risposta è assolutamente NO. L’unico caso in cui vi può essere nomina senza l’audizione della parte interessata è in caso di nomina provvisoria, in attesa appunto dell’udienza, per motivi gravissimi e di solito indicati dall’autorità sanitaria competente.
    Deve comunque poi esserci l’audizione del beneficiando che potrà opporsi alla nomina anche avvalendosi della difesa di un avvocato.
    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
    Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
    Grazie mille.
    Cordialità.
    Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM

  29. Salve,
    per una serie di motivi ho deciso di richiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno ESTERNO per mio nonno, grazie anche all’appoggio degli assistenti sociali. La domanda è già stata inoltrata e siamo in attesa della data di udienza e del nome dell’avvocato che verrà nominato. In questi giorni di attesa, però, sono venuta a conoscenza che il fratello di mio nonno gli ha fatto versare ingenti somme di denaro a suo favore, senza giustificato o valido motivo. Ora Le chiedo, è possibile in qualche modo fare ricorso e annullare questo bonifico, in quanto siamo nel periodo di attesa della nomina, ma la domanda effettiva è già stata inoltrata? Non vorrei che questo parente sfruttasse questi ultimi giorni di “libertà” per approfittarne ulteriormente.
    La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
    Cordiali Saluti.

  30. Gentile Mirko,
    il nominando ADs dovrà realizzare l’inventario dei beni dell’amministrato e verificare che non vi siano ammanchi o movimentazioni in suo danno di connotazione illecita. Relazionerà poi il Giudice Tutelare che prenderà i prenderà i provvedimenti necessari.
    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  31. Gentile Avvocato,
    mia suocera (88 anni) si trova “ricoverata” presso la casa di riposo (?) S.Maria del Mare (Pellestrina). Dopo quasi 6 mesi, l’assistente sociale della casa di riposo ha detto a mia cognata (figlia) che bisogna fare RICORSO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. A parte il fatto che mia suocera non possiede niente, la figlia, già da anni, ha la delega per riscuotere la pensione (la stessa arriva su di un libretto postale; viene poi trasferita sul C/C di mia cognata, la quale effettua ogni mese bonifico di pagamento retta – la differenza per la retta la pagano i figli)
    E’ corretta questa richiesta della casa di riposo, visto che l’ unico “patrimonio” di mia suocera è la pensione?? Non è che facendo questo Ricorso per Amministratore di Sostegno ci impedisca di fare domanda di trasferimento di mia suocera in altra struttura?
    L’assistente sociale della casa di riposo di San Donà (dove io abito) mi ha detto che devo rassegnarmi: non posssiamo fare domanda di trasferimento per mia suocera perchè danno la precedenza a chi ha la residenza a San Donà. Se mia suocera potesse essere accolta a San Donà, le sarei più vicina: per arrivare a Santa Maria del mare devo partire da S. Donà alle 13, sto 1 h e mezzo da mia suocera e torno a casa alle 19 di sera! Mi può dire a chi devo rivolgermi per sapere se tutto questo è legale?
    La ringrazio anticipatamente.
    Cordiali saluti.

  32. Gentile Graziella,
    la richiesta di nomina di un ADs non nasce come necessità di provvedere alla gestione di un patrimonio ma come risposta alle esigenze di sostenere una persona non più autonoma sotto il profilo psichico o fisico. Per questo la struttura sanitaria probabilmente chiede che il rapporto giruidico con essa venga gestito da persona a ciò autorizzata in presenza del deficit di capacità di sua suocera.
    Ad ogni buon conto, l’ADS può chiedere di spostare la persona ricoverata in ogni momento previa autorizzazione del giudice che valuterà i motivi fondanti la richiesta.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  33. Gentile Avvocato,
    ho uno pro zio vedovo (marito di mia zia di primo grado) di 83 anni il quale è incapace di intendere di volere. Anni fa (quando era in possesso delle sue facoltà mentali) mi ha fatto la delega per pensione e accompagnamento. Ora, siccome le sue condizioni di salute sono peggiorate, la pensione (minima) e l’accompagnamento non bastano più a far fronte a tutte le spese necessarie (spese mediche,mantenimento casa,proprietà,ecc.).
    Potrei inoltrare richiesta per essere nominato ADS per vendere un immobile di sua proprietà dato che non riusciamo ad arrivare a fine mese? La ringrazio.

  34. Gentile Walter, mi pare che l’istituto di cui parliamo sia proprio adatto a casi come quello di cui lei scrive. Ricordi che sarà opportuno indicare sin da subito in ricorso questa necessità affinchè il Giudice possa tenerne conto nel conferimento dei poteri all’ADS.
    Per meglio comprendere l’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  35. Gentile avvocato,
    le chiedo quali siano le responsabilità giuridiche dell’amministratore di sostegno una volta che il suo amministrato è inserito in una casa di riposo previa autorizzazione del giudice.
    La ringrazio.
    Alessandra

  36. Gentile Alessandra,
    chiaramente il ricovero libera l’ADS di tutte quelle incombenze che sono collegate alla vita quotidiana, ma non ci solo queste. Seppur residui per la parte maggiore un’attività che sarà conseguente ad autorizzazione del Giudice Tutelare (gestione del patrimonio e scelte terapeutiche, ad esempio) non si può escludere che nell’esecuzione di queste vi sia responsabilità dell’amministratore; oppure nella relazione annuale che documenta quanto svolto.
    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  37. Buonasera
    Sono stato chiamato a firmare la richiesta per nominare mia zia come ADS di mia nonna. Ho deciso di non firmare , non ritenendo per svariati motivi la persona in oggetto affidabile per un incarico così delicato. La mia mancata firma costituisce un ostacolo al buon esito della richiesta o può essere in qualche modo ritenuta ininfluente?
    Ho letto attentamente la sua ottima guida ma non riesco a comprendere il significato delle firme nella richiesta di nomina da parte dei parenti
    grazie

  38. Gentile Lorenzo,
    la sua sottoscrizione del ricorso non significa che il giudice non possa diporre in merito su istanza di altri congiunti. La sottoscrizione di ogni familiare libera dall’onere di dovergli notificare il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione di udienza. Potrete comunque rappresentare le vostre perplessità nel corso del’udienza chiedendo magari che venga nominato ADS altro soggetto.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  39. Spett.le Associazione

    sono a scriverle perche da 2 anni siamo in una situazione a dir poco drammatica
    2 anni fa mia madre si è vista assegnare un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO nonostante sia in grado di intendere e volere su richiesta dell’assistenza sociale…..
    L’amministratore in questione gli impedisce di fatto (nonostante l’enorma disponibilità di liquidi in banca) qualsiasi tipo di acquisto anche il piu banale,non tiene presente le sue necessita e la tratta praticamente come una menomata mentale incurante delle sue condizzioni fisiche tutto ciò con l’aiuto di un giudice che anche esse non si interessa della situazione (per non parlare dei servizi sociali che dopo averci messi l’amministratore non si sono piu interessati a mia madre)
    sinceramente non sappiamo che pesci pigliare in questa situazione
    abbiamo intrapreso anche un percorso psichiatrico per dimostrare che mia madre e sana e non ha bisogno di essere trattata cosi ma in piu di una occasione ci hanno impedito di svolgere queste visite perche ne l’amministratore ne il giudice le volevano dichiarando che non ne ha bisogno.
    è una situazione a dir poco drammatica…..per essere leggeri con le parole con i pensieri….

    noi non sappiamo piu cosa fare…..ha qualche consiglio in merito…
    grazie
    daniele

  40. Gentile Daniele,
    chiedete la sostitutzione dell’ADS rappresentando la vicenda ed eventualmente, se l’amministratore odierno è uj estraneo alla famiglia, proponendo come sostituto uno di voi congiunti.
    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  41. salve anche io mi trovo a fare il ricorso per l’amministratore a sostegno di mia sorella,dopo che i miei genitori sono mancati improvvisamente nel giro di pochi mesi l’uno dall’altra. il mio problema è che alcuni dei miei parenti non vogliono firmare il ricorso perchè non se la sentono. la mia domanda è se mi troverò di fronte a dei problemi oppure no,visto che mi stò occupando io di mia sorella e intendo farlo sempre? grazie

  42. Salve, daniele.
    Presenti pure da solo o con qui parenti che sono disponibili.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  43. Interessante e intelligente, peccato che non si possa scaricare il manualetto.
    Purtroppo viene dato per scontato che una persona debba essere presente su tweet o facebook.
    Personalmente essere presente su dei sistemi gestiti da aziende americane che monitorizzano tutto quello che diciamo, facciamo o guardiamo, non mi interessa.
    Se fosse possibile reperire il vs manualetto in maniera diversa, vi sarei grato se ne fossi avvisato.
    Grazie in anticipo.

  44. Mio marito ed i suoi fratelli hanno un problema con il padre che dilapida tutte le sue entrate senza provvedere a pagare le sue spese ordinarie (affitto, bollette,…). Gli assistenti sociali hanno consigliato di chiedere un Ads. Crede che questo istituto giuridico riesca ad essere di aiuto? Perchè mio suocero dovrebbe essere controllato in tutti i suoi atti compresi quelli che riguardano le esigenze ordinarie.
    Se i genitori accumulano debiti mentre sono in vita come riescono i figli a tutelarsi? Sicuramente dovranno rinunciare all’eredità in caso di morte ma nel frattempo come ci si dovrebbe comportare?

  45. Salve, Daniela.
    La risposta è assolutamente si.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  46. Gentile avvocato,
    avrei la seguente domanda: nella guida c’è scritto che il Giudice sceglie la persona tra quelle indicate all’art. 408 co 1 c.c., trattasi di un criterio preferenziale come quello degli alimenti ex art. 433 c.c. oppure i familiari non sono obbligati? e se non sono obbligati questo potrebbe essere un problema?

  47. Salve, Matteo.
    I familiari non sono obbligati ad accettare. In caso di rifiuto il giudice nominerà un ADS esterno.
    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  48. Salve, avrei gentilmente due domande da porre:
    – se l’ADS, durante l’incarico, ha fatto fronte con il proprio capitale alle spese della beneficiaria (viste le insufficienti entrata), può, una volta deceduta quest’ultima, domandarne il rimborso agli eredi?
    – che valore ha l’approvazione del rendiconto finale da parte del Giudice Tutelare? Certifica la correttezza della gestione dell’ADS e lo rende inattaccabile, salvo reclamo?
    Grazie per la cortese risposta.
    Saluti

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