La Cassazione civile, sez. I, con la sentenza del 29-11-2006, n. 25366, ha preso posizione sulla necessità di avvalersi di un avvocato anche nel procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno quando si verificano alcuni presupposti.
Quali sono i casi in cui serve l’avvocato? Vediamoli assieme.
La Suprema Corte afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell’avvocato) solo in quelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore.
Diventa invece necessario, per contro, detta difesa con il patrocinio dell’avvocato ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.
Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio.
(Cassa con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006)
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Scusatemi, ma forse è chiaro per chi è laureato in Giurisprudenza, ma non per un cittadino normale a cui credo questo sito voglia rivolgersi.
Se la legge ha persino esentato i bolli per non gravare sulle tasche del cittadino (già sfortunato per avere una "disgrazia" in casa) perchè mai dovrebbe avere bisogno di un avvocato per una domanda che fa lui volontariamente ??
Scorrendo decine di pagine in argomento pubblicate da altri Comuni Italiani, nessuno, tranne Venezia, parlano mai della necessità di rivolgersi ad un avvocato ...... chi è che sbaglia ? tutti gli altri ? o forse basta limitare la richiesta a determinati atti (quali?)
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, saluto.
Nicola.
Gentile Nicola,
innanzitutto vi è da dire che il ricorrente può sempre farsi assistere da un avvocato mentre, in taluni frangenti, può partecipare da solo al giudizio. Bisogna quindi vedere quando si può presentare da soli il ricorso e poi presenziare senza patrocinio tecnico al procedimento.
La Suprema Corte (Cass. 25366/2006) afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede ex lege il ministero del difensore (ovvero dell’avvocato) ma questo diventa invece necessario ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.
Questo vuol dire che NON si può "fare da soli" quando il provvedimento di nomina che verrà emesso sarà di natura tale da incidere in modo impattante sui diritti della persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno.
Ciò accade, ad esempio, quando nel provvedimento di ammissione all’amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Cassazione con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006).
Ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si potrà quindi soprassedere al patrocinio di un legale, necessario invece in tutti gli altri casi.
Ogni qual volta sia necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, sussistendone i requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
Grazie mille.
Cordialità.
Paola
Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM
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Buongiorno, abito a Milano e vorrei intraprendere questa professione. Sono laureato in giurisprudenza. paolo.dtm@alice.it.
Arrivederci. Paolo
Gentile Paolo,
pubblichiamo la sua disponibilità per tutti coloro che ritenessero di necessitare di un qualche supporto. Precisiamo però che non si tratta di una vera e propria professione perchè il compenso non è fissato da un qualche tariffario, ma è rinviato soltanto al libero apprezzamento del Giudice Tutelare. La legge prevede che vi deve essere soltanto il rimborso delle spese sostenute.
Cordialità.
Staff
Nella risposta data a Nicola da admin il 12 nov.2010 alle 01:22 mi sembra che manchi una negazione alla riga 9 in cui è scritto: Questo vuol dire che si può "fare da soli" quando il provvedimento di nomina ecc.
Secondo me dovrebbe essere riscritto: vuol dire che NON si può "fare da soli" ecc.
Tutto ciò fa parte del : Amministratore di sostegno:difesa con avvocato o senza?
Distinti saluti Giuliano Clivio
Grazie mille per la segnalazione del refuso.
Sistemato al volo.
Vivissime cordialità.
Staff.
Cercavo info per mia suocera anziana con malattia invalidante progressiva, ed eventuale amministratore di sostegno perchè mio marito possa svolgere tutte le necessità legali e burocratiche per lei che non si sente di uscire di casa. Ho trovato il sito molto esauriente e utile, grazie 1000 e complimento per il linguaggio semplice e non "avvocatese". Diana
Gentile Diana, la ringraziamo.
Speriamo di esserle stata utile.
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Cordialità.
Paola
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Salve.
Mi spiace, ma ritengo che continui a non essere chiaro quando è necessario rivolgersi ad un avvocato per fare la domanda e quando invece ciò non è necessario. Cosa vuol dire "NON si può “fare da soli” quando il provvedimento di nomina che verrà emesso sarà di natura tale da incidere in modo impattante sui diritti della persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno."?
Quando è che il provvedimento di nomina incide in modo impattattante? E come si fa a sapere a priori se il provvedimento emesso dal giudice sarà impattante o meno?
Insomma, cercate di essere più chiari, per favore.
Distintamente.
Domenico.
Gentile Domenico, spiace che lei non trovi certezze nel variare della giurisprudenza italiana, ma così è. Invero non si ha un discrimine netto fra ciò che può essere proposto senza patrocinio tecnico e ciò che invece necessita di assistenza di un avvocato.
L'orientamento varia da tribunale a tribunale, e persino da senzione distaccata a tribunale principale.
In linea di massima, posso segnalarle che viene sovente chiesto il patrocinio tecnico quando vi è contenzioso fra congiunti del beneficiato o fra soggetto da sottoporre ad amministarzione e ricorrente.
La medesima Suprema Corte (Cass. 25366/2006) afferma che il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno non richiede ex lege il ministero del difensore
(ovvero dell’avvocato) ma questo diventa invece necessario ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Paola
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Buon giorno, ho entrambi i genitori con l'alzheimer. Appena diagnosticata la malattia ho fatto una procura presso un notaio, ora l'ASL mi richiede la nomina di un amministratore di sostegno. Sono obbligata richiedere anche questa figura?
Gentile Annamaria,
Lei non è obbligata a nulla. Se i servizi sociali ritengono che ve ne sia la necessità possono essere loro stessia chiedere la nomina di un ADS.
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Alessandra
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Buongiorno, sono nelle condizioni di chiedere di diventare amministratore di sostegno per un mio parente stretto malato di Alzheimer. Non conoscendo bene la procedura, temo che il giudice, una volta convocato il mio parente, possa traumatizzarlo con domande dirette sulla natura della sua malattia (alla persona interessa stiamo tenendo nascosta la reale gravità della sua malattia) mi potreste far sapere come il tribunale di roma tratta questi casi? (delicatezza della comunicazione).
Grazie anticipatamente.
Gentile Stefania,
si fidi dei magistrati che ben conoscono le condizioni psicologiche delle persone che si trovano ad esaminare.
Per meglio comprendere l'istituto dell'ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell'avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Buongiorno,
come posso tutelermi dai danni a terzi ( gas, allagamenti) che una persona affetta da dementa senile può causare. Se inoltro la domanda per la nomina di un ADS che puoò bastare?
Grazie
Gentile Paola,
da quanto mi pare di intendere Lei non è una congiunta della persona affetta dalla patologia e, pertanto, temo che lei non abbia la legittimazione ad agire. Può però segnalare la cosa ai servizi sociali perchè facciano intervenire il PM.
Per meglio comprendere l'istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell'avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Buonpomeriggio Avvocato,
grazie per la risposta. Purtroppo sono la nuora della signora affetta da demenza degenerativa. Il problema è che la signora non è collaborante non accetta la badante e vuole rimanere da sola, con la mia preoccupazione che possa succedere qualcosa.
I figli sono discordi nel ricoverarla in una RSA e a questo punto per tutelare la mia famiglia vorrei fare ricorso per ADS lasciando in bianco il nominativo e facendolo scegliere a questo punto dal Giudice Tutelare in modo che quelcuno si prenda la responsabilità di questa signora a tutti gli effetti.
Infatti leggevo che se l'ADS richiede il ricovero in una struttura protetta e il giudice tutelate acconsente la persona deve essere ricoverata.
La ringrazio in anticipo per le delucidazioni e la saluto cordialmente.
Le confermo quanto ha già scritto correttamente. Non serve che lasci in bianco il nominativo dell'ADS perchè può ben indicare al Giudice di nominare un soggetto esterno per disaccordo fra i familiari.
Cordialità.
Staff
Sono padre di una ragazza di 18 anni autistica, disabile totale da quando aveva 3 anni, mentre con mia moglie chiedevo informazioni su come presentare per la ragazza la domanda per la pensione di invalidità mi è stato detto che avrei dovuto ottenere la nomina come ADS, devo prendere l'avvocato? I tempi per la pronuncia quali potrebbero essere?
Grazie
Salve, Carlo.
Finchè la figlia è resta minorenne non rilevo la necessità di nomina di ADS perchè la potestà genitoriale pare consentire le necessarie attività di sostegno. Si tratta quindi di una scelta più che altro di opportunità.
La richiesta di ADS è comunque esperibile anche senza il supporto del patrocinio tecnico e di solito trova esito in poche settimane: di media da 4 a 10.
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