La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministratore di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.
L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.
Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’Amministratore di Sostegno è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.
Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).
A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.
L’Amministratore di Sostegno può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.
Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.
L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.
Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.
Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.
L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.
Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:
I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.
A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.
L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:
Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.
Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.
Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’Amministratore di Sostegno, facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.
Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:
Avv. Alberto Vigani
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salve, sono l'amministratore di sostegno di mio padre.
Dopo tante anni di cure mio padre e tornato a casa e non e ingrado di intendere e volere a seguito di un incidente stradale.
I parenti, cioè zii fratelli madre e sorella, non sono mai andati a trovarlo perche odiano tutti noi ..... e ora vogliono venire a trovarlo a casa nostra...
Volevo sapere se posso impedire che vengono a trovarlo.
Grazie.
Marada
Gentile Marada,
le scelte dell'ADS devono essere improntate al eprseguimento degli interessid el beneficiato e non ad altro. Sul punto Le consiglio di sentire il giudice tutelare qualora le visite arrechino disagio o ansia al soggetto amministrato.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
Grazie mille.
Cordialità.
Alessandra
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Salve,
una domanda: puo' un Amministratore di sostegno nominato dal Giudice rifiutarsi di informare e di tenere aggiornati i parenti dell'amministrato sulla situazione delle disponibilita' finanziare che gli permettono d'essere economicamente indipendente?
Quanto sopra in quanto come figlio dovrei provvedere io quando i suoi fondi saranno terminati e non vorrei trovarmi impreparato.
Grazie
Massimo
Gentile Massimo,l'Amministratore di Sostegno risponde al Giudice. Per ogni richiesta di informazioni si può proporre istanza al magistrato tutelare. I rapporti di cordialità e cortesia di solito permettono anche il rilascio di informazioni in tempo reale: questo è chiaramente più difficile in situazioni di conflitto fra congiunti.
Per meglio comprendere l'istituto dell'ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell'avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Gentile Avvocato,
mio padre è da luglio ads della sorella, 81 anni, con deficit cognitivi derivanti dall'età. Stiamo valutando se intentare causa al suo promotore finanziario per eventuale circonvenzione d'incapace. In questo quadro, vi sono anche sospetti che altri parenti-un' altra sorella e i di lei figli - abbiano convinto la beneficiaria, negli ultimi due anni, a fargli dei prestiti sotto forma di bonifici bancari, e ad interloquire col suddetto promotore allo scopo di influire sugli investimenti di cui è titolare la beneficiaria stessa; purtroppo, l'atmosfera di sospetto rende difficile chiedere loro conto a viso aperto di queste presunte manovre. Quindi:
-i poteri dell'ads sono retroattivi (diciamo, agli ultimi 2-3 anni ante nomina)?
-come poter dissipare tali sospetti? Forse richiedendo al Giudice Tutelare di intervenire presso i parenti? Oppure potrebbe lo stesso ads chieder loro chiarimenti in via formale, facendosi forte della propria investitura?
La ringrazio e Le faccio i miei complimenti per l'utile servizio che offre
Pier
Gentile Pier,
i fatti narrati in riferimento ad una possibile circonvenzione d'incapace, se confermati in via preliminari da riscontri fattuali, permettono a chiunque lo svolgere denuncia avanti le sedi competenti. Sarai poi la Polizia Giudiziaria, e la Procura, a procedere ad un'indagine.
Per quanto concerne l'ADS, sarà opportuno relazionare il Giudice Tutelare di quanto scoperto e chiedere allo stesso magistrato istruzioni sul da farsi.
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Buongiorno,
ho 45 anni e ho la sclerosi multipla, non cammino.
Vivo sola e mi faccio aiutare da persone straniere e spesso mi lasciano senza preavviso.
I servizi sociali del mio comune mi hanno consigliato di farmi assistere da un amministratore di sostegno.
Il mio unico problema e' che non cammino e ho bisogno di essere aiutata in casa e fuori per uscire e fare le visite.
Mi spaventa la figura di un amministratore di sostegno perche' io non voglio qualcuno che decida tutto al mio posto vorrei un aiuto per le cose che non riesco a fare, ad esempio badare alle persone che mi aiutano per evitare che mi trattano male per rendere la mia vita dignitosa e aiutarmi a dove ho delle limitazioni.. e farmi uscire, peccato che non ho la macchina.. prima facevo l'infermiera .i
Grazie per qualche spiegazione.
Lorenza.
Gentile Lorenza,
l'Amministratore di Sostegno non è l'interdizione e lei non abbisogna di un tutore. Potrebbe quindi chiedere la nomina di un ADS solo per quelle attività che vanno oltre le sue capacità fisiche senza veder menomare la sua vita decisionale.
A differenza dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale
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Salve volevo chiedere se l'amministratore di sostegno e' obbligato ad accudire fisicamente il disabile? ( mio fratello e disabile psichico con gravi problemi comportamentali) ed eventualeme come volevo chiedere come posso fare per fare richiesta per diventare amministratore di sostegno di mio fratello??
Gentile Enza, l'ADS non è una badante.
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Gentile Enza,
l'ADS non è un terapeuta ma un istituto giuridico.
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Sono ADS di mia madre, ha 82 anni ed è invalida 100% ma capace di intendere e di volere. Vive con me e mia moglie ma la convivenza è diventata impossibile a causa del suo carattere e della sua depressione (è una bipolare). Se decidessimo di metterla in casa di riposo per il suo e nostro bene, potrebbe rifiutarsi? L'ADS ha il potere di internarla contro la sua volontà
Grazie
Salve HDB, deve farsi autorizzare dal giduice previo parere medico.
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Paola
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Buona Sera,
Mia nonna è vedova e ha perso entrambi i figli, mia mamma e mio zio. Attualmente lei vive in casa di riposo e la sua pensione non basta per coprire tutta retta. Da quattro anni a questa parte ho pensato io ha finanziare mia nonna, ma ora mi trovo impossibilitata a poterlo fare. Mia nonna è proprietaria di un immobile nel quale vivo io, e l'idea era di venderlo in modo che lei potesse pagarsi le cure e la casa di riposo e vivere dignitosamente i suoi ultimi anni. Farò domanda per diventare il suo AdS, ma se la mia domanda fosse accettata, e nel caso la vendita andasse in porto, lei dovrebbe presentarsi dal notaio oppure basterebbe la mia firma? Questa cosa è di vitale importanza perché la sua malattia le ha portato una serie di deficit a causa dei quali la vita sociale risulta difficile, ad esempio incontinenza e non lucidità in alcuni momenti.
Grazie dell'attenzione
Gaia
Salve, Gaia.
Ritengo che l'atto di vendita debba essere fatto prima della nomina, perchè poi vi sarebbe assoluta incompatibilità fra acquirente e ADS.
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Paola
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Buongiorno,
Vorremmo venire a capo della situazione di una collaboratrice scolastica nominata dal Tribunale a.d.s. del cognato (fratello del marito) convivente . Ha diritto o no alla precedenza sui trasferimenti (L. 104) ? Ha diritto o no al congedo biennale durante la vita lavorativa ? Il Provveditorato agli Studi sostiene che non ne ha diritto in quanto non parente ma affine dell'amministato. Ringraziando, si porgono distinti saluti.
Non ho motivo per dissociarmi dal parere del provveditorato.
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salve mi chiamo claudio e gradirei sempre nel limite del possibile avere una risposta ho un figlio con una sindrome gli e stato riconosciuta l indennita di accompagnatore adesso da qualche mese ha compiuto 18 anni e abbiamo avviato la domanda di invalidita civile ora fin quando era minorenne non vi e stato nessun problema adesso abbiamo avuto qualche problema a riguardo un ricovero programmato che facciamo 2 volte l anno solo che contattando l amministrazione sociale mi diceva che devo fare domanda al giudice tutelare per decidere al posto suo e firmare al posto suo ora lui sa firmare certo non perfettamente, male si capisce e di andare alla saute mentale per farmi relazionare le capacita di mio figlio ora tutto questo e giusto fare? oppure basterebbe fare richiesta al giudice tutelare per essere l amministratore di sostegno? la ringrazio anticipatamente da claudio
Ho letto la sua narrazione e credo che l'amministratore di sostegno possa essere la figura istituzionale che più può essere idonea alle specificità di ogni caso partciolare quale il suo.
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Salve,
Attualmente sono tutrice di mia madre che ha gravi problemi mentali (schizofrenia paranoide) .
Purtroppo lei non si fa curare e secondo la legge non la si può obbligare a farsi curare, pertanto quando è al culmine della malattia le devo far fare il Trattemento Sanitario Obbligatorio.
Nel frattempo me ne combina di tutti i colori... per ultimo ha richiesto al Tribunale la revoca dell' interdizione dato che vuole amministrare la sua pensione da sola dato che la testa le dice che lei è stata designata da Gesù Cristo a salvare il mondo... quindi vuole utilizzare la sua pensione a tal fine.
Dato le idee bizzarre di mia madre, posso io , quale tutore rifarmi alla legge Art. 427c.c. per far annullare la richiesta di mia madre di revoca dell' interdizione? Se il giudice mi nominerà amministratore di sostegno potrò tenere questa situazione sotto controllo senza che mia madre non ci mandi prima tutti quanti in mezzo ad una strada ?
La prego di volermi dare una risposta al piu presto dato che l udienza per la revoca dell' interdizione richiesta da mia madre è imminente.
Ringrazio sin d' ora per il prezioso consiglio,
Anna Mariani
Sicuramente l'ADS può essere uno strumento molto duttile e fornire uno spettro di applicazione molto ampio. Rappresenti quanto accaduto al Giudice e chiede di essere nominata ADS in via subordinata qualora non venga rigettata la richiesta di revoca dell'interdizione.
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