La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministratore di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.
L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.
Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’Amministratore di Sostegno è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.
Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).
A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.
L’Amministratore di Sostegno può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.
Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.
L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.
Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.
Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.
L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.
Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:
I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.
A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.
L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:
Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.
Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.
Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’Amministratore di Sostegno, facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.
Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:
Avv. Alberto Vigani
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Salve, mi sto prodigando per fare da AdS a mio fratello che è in un centro di riabilitazione di Arezzo, (ma residente a Roma) essendo io a Roma, e quindi ogni volta che devo far qualcosa mi sposto da Roma ad Arezzo, e quasto succede una o due volte al mese, minimo, e quindi tra viaggi e alberghi la spesa non è proprio indifferente, leggevo su una guida all'ads che il giudice in alcuni casi può decidere di una somma x a favore dell'amministratore, vorrei sapere se esiste veramente una circostanza così ed eventualmente quali siano i parametri che il Giudice nel caso chiederebbe, faccio presente di essere un monoreddito e di avere due figli a carico, Le faccio questo quesito per evitare di chiedere una cosa che poi neanche esiste. Grazie anticipatamente e grazie per dare un aiuto a noi con il Vostro forum
Salve, Pietro.
Faccia apposita istanza al Giudice documentando le spese sostenute. Rendiconti esattamente quanto speso e ne dia giustificazione nell'interesse del beneficiario.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Paola
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MIA MADRE DEVE ESSERE OPERATA AD UN ANCA .ABBIAMO PROVVEDUTO AL RICOVERO MA I MEDICI HANNO FATTO DOMANDE E L'HANNO FATTA FIRMARE E HANNO CONSTATATO UN INCAPACITA' A SVOLGERE QUESTA COSA. ALLORA HANNO AVVIATO LA PRATICA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. ORA SE POSSIBILE VORREI DEI CHIARIMENTI A PROPOSITO:
- SIAMO 3 FRATELLI, POSSIAMO NOMINARE MIA SORELLLA CHE HA GIA LA FIRMA SUL C/C?
- SICCOME A OGGI C'E UN SALDO DI CIRCA 6OMILA EURO,POSSIAMO FARE 3 ASSEGNI A NS FAVORE E PORTARE IL SALDO DEL CONTO CORRENTE A POCHE MIGLIAIA DI EURO? RISCHIAMO QUALCOSA
- I SALDI CHE BISOGNA PORTARE AL GIUDICE A CHE DATA E COME DEVONO ESSERE.
- FORSE ENTRO L'ANNO UN ASSICURAZIONE DOVREBBE VERSARE NEL C.C DIVERSE MIGLIAIA DI EURO RELATIVE AD UN INCIDENTE AVVENUTO 7 ANNI FA, QUESTO IMPORTO NN PUO ESSERE TOCCATO NEMMENO PER AIUTARE I FIGLI DISOCCUPATI?
TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE MASSIMO
Salve, Massimo.
Andiamo per punti:
1. la sorella può ben essere nominata DAS;
2. non vedo a che titolo voi possiate sottarre a vostra madre con dei problemi di autonomia i soldi in questione, specie se dopo la nomina di ADS;
3. la relazione da portare al giudice è annuale e deve rendicontare spese ed impigni finanziari dell'anno trascorso;
4. eventuali proventi di sua madrea restano della stessa a meno che lei, lucida e capace di intendere di volere, decida di farvi delle donazioni: la cosa è più difficile dopo la nomina di ADS che deve rendicontare al giudice i flussi del patrimoio del beneficiario.
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Oltre che a.d.s curo materialmente anche il beneficiario,che diritti ha l'ads?
Salve Ivano, per scoprire i diritti del benficiario, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Se il giudice tutelare nel decreto, rileva tra l'altro l'incapacità di stipulare contratti per un soggetto imputato in un procedimento penale, e l'ads ha provveduto alla nomina di un difensore il quale ha accettato l'incarico, può quest'ultimo (il difensore che ha accettato la nomina) rinunciare successivamente al mandato? dove trovo iil riferimento?
Salve Mara.
Il legale nominato può sempre rinunciare al mandato, chiaramente non pregiudicando i diritti del mandante. Non vi è tipicità per l'ADS e quindi si deve ricondursi al mero rapporto professionale ed alla sua disciplina.
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Che capacità ha, a livello processuale, un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno? Cosa accade ai processi in essere prima dell'intervento dell' ADS? La cura degli aspetti processuali rientra nella straordinaria amministrazione? Grazie, distinti saluti
Gentile Valerio,
per sapere se la gestione dei contenziosi possa essere nei poteri dell'ADS o meno si deve sempre fare riferimento a quanto disposto dal Giudice in sede di nomina o nelle successive integrazioni.
L’amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione.
Il principio che ispira l’istituto, ovvero quello di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato prevedendo espressamente nel decreto di nomina dell’ADS:
- l’indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno»;
- e l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario».
Il principio che sta alla base è quindi la previsione generale di piena capacità di agire del soggetto beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’ADS.
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E morto uno zio con dei beni immobili un appartamento completamente da ristrutturare ed un piccolo terreno gli eredi sono tre di cui una sorella incapace di intendere e di volere la famiglia ha espresso in toto la volonta' di rinunciare a questa parte di eredita' ma non possiamo andare dal notaio a firmare la rinincia(per via dell'incapacita') ci hanno detto che bisogna istituire un amministratore di sostegno e poi richiedere l'autorizzazione per la rinuncia .A noi questa vecchia proprieta' non interessa il giudice puo' anche rifiutare la riniuncia?
Gentile Ivan,
purtroppo no. Il Giudice Tutelare deve sempre considerare i soli interessi del beneficiario e quindi mi pare difficile che possa intravedere fra essi un depauperamento del suo patrimonio.
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Salve mia madre vorrebbe diventare amministratore di sostegno di mio padre diaabile... Come può diventarlo pur non avendo la firma di mia zia ?? Premetto che non si è mai interessata di mio padre
Gentile Ale,
l'ads non richiede la firma di alcuno, ma solo la nomina del giudice.
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Buongiorno avvocato, ho una sorella di anni 58 con problemi psicologici, ma non dichiarata incapace di intendere e volere; la figlia più grande ha richiesto ed ottenuto incarico di Ads, ma ci siamo accorti che non tutti i fratelli viventi sono stati informati;
1. si può impugnare decreto?
2. visti i conflitti che ci sono con le figlie mi ero proposto anch'io come Ads, ma il giudice senza neanche ascoltarmi ha deciso a priori di non considerare la richiesta e, tra l'altro, non ha ascoltato neanche il medico che ha in cura presso il CRA dove attualmente è ospite mia sorella, a lei ha detto che le opzioni erano o la figlia o un estraneo ma non è la volontà di mia sorella, posso far qualcosa?
3. dagli estratti conto che siamo riusciti a richiedere prima che venisse emesso il decreto ci siamo accorti di un grosso ammanco di denaro le figlie le hanno requisito bancomat e documento di identità posso chiedere di avere i resoconti bancari?
4. e copia del decreto?
Vi ringrazio anticipatamente.
Natale
Gentile Natale,
la posizione appare complessa e Le consiglierei di approfondire la questione rivolgendosi con un legale.
Preciso che la nomina di un ADS può essere impugnata in Corte d'Appello in carenza dei requisiti, ma non con riferimento all'individuazione di un figlio sen questo è privo di impedimenti alla nomina.
Sarà poi onere dell'ADS rendicontare il giudice della situazione economica rilevata in sede di inventario.
Per avere copia del decreto di nomina è sufficiente fare istanza alla cancelleria della volontaria giurisdizione competente.
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Salve io vivo con mia madre affetta da morbo di halzaimer il giudice ha nominato un Aministratore di sostegno visto che tra me e i mie fratelli non andiamo d'accordo da premetere che me ne sono sempre occupato ioanche perché i mie fratelli vivono per conto loro ,volevo sapere se l'amministratore è tenuto a interloquire con me o non è tenuto ?
Gentile Edoardo,
seppur sia sempre opportuno che l'ADS interagisca con i parenti, l'unico soggetto a cui egli deve rispondere è il giudice.
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Buongiorno,
da un mese è stato nominato un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice per mio nonno a causa di conflitto tra parenti, ora la mia domanda è la seguente:
- da quasi 20 giorni ho provveduto a mezzo mail a richiedere un appuntamento con l'Amministratore il quale dopo 1 settimana mi ha risposto dicendo che prima di fissarmi un appuntamento avrebbe dovuto sentire il mio Avvocato per sapere se voleva essere presente, il mio avvocato ha prontamente informato lo studio dell'Amministratore per informarLo che la sua presenza non era necessaria , cosicchè ho ricontattato nuovamente l'Amministratore, sia a mezzo mail sia a mezzo messaggi telefonici rilasciati ai Soci del suo studio, per richiedere mi venisse fissato un appuntamento ma non ho mai ricevuto una risposta.
ora mi chiedo cosa devo fare per poter parlare con l'Amministratore di Sostegno? è normale che i parenti vengano del tutto ignorati alla semplice richiesta di un appuntamento?? che devo fare??
GRAZIE
Gentile Chiara,
l'amministratore risponde solo al Giudice e non ha necessità di rendicontare i parenti, seppur appaia sempre opportuna apposita interazione.
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