Che cosa può fare l’amministratore di sostegno? Che poteri ha?

POTERI ADS

La domanda deve in realtà partire da una premessa: ovvero bisogna chiedersi cos’è l’Amministratore di Sostegno e così capire quali sono i suoi poteri. Vediamo assieme.

Poteri inerenti gli aspetti patrimoniali

L’amministrazione di sostegno è un istituto che non configura alcuna limitazione della capacità della persona debole senza il corrispondente conferimento di poteri all’amministratore, né determina alcuna penalizzazione dei diritti e delle facoltà del soggetto che non risponda ad un’effettiva finalità di protezione del beneficiario.

Anche per tale motivo, una delle caratteristiche più significative dell’Amministratore di Sostegno è la continua adattabilità, sia qualitativa che quantitativa, alle richieste e alle esigenze della persona; esigenze che sono spesso destinate a modificarsi nel corso del tempo a seconda dell’evolversi delle condizioni di vita e psico-fisiche del soggetto amministrato.


Può affermarsi, quindi, che l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).

Quali distinzioni con l’amministratore di sostegno?

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno, infatti, non prevede l’amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma bensì un intervento mirato, che potrebbe quasi definirsi ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole.

L’Amministratore di Sostegno può determinare un’incapacità del soggetto totale (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell’amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l’assistenza dell’amministratore), ma pur sempre settoriale, relativa.

Di tal che, in ordine ai poteri dell’amministratore, deve distinguersi fra l’assistenza e la rappresentanza e, riguardo a quest’ultima, tra rappresentanza non esclusiva ed esclusiva.

L’assistenza inerisce alle ipotesi in cui l’amministratore è incaricato solo di “affiancare” il soggetto debole (senza sostituirlo del tutto) nella conduzione di determinate attività.

Nella rappresentanza, invece, l’amministratore di sostegno è chiamato invece a “sostituire” in toto il beneficiario, con riguardo alle operazioni o agli atti che sono specificati nel decreto di nomina.

Qualora i poteri conferiti dal Giudice Tutelare siano di rappresentanza “esclusiva”, i negozi in questione non potranno in nessun modo venir compiuti dal beneficiario, dovrà provvedervi solo l’amministratore.

L’amministrato potrà porre in essere un certo atto o un gruppo di atti, operando di sua volontà e in maniera del tutto indipendente, solo quando si tratti di rappresentanza non esclusiva.

Sarà il Giudice, pertanto, a definire ogni volta nel decreto di nomina:

  • gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);
  • le attività da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;
  • le azioni per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;
  • infine quelli assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.

Poteri di rappresentanza dell’A.d.S. in relazione agli atti di natura personale.

I profili inerenti la cura della persona, nelle finalità del nuovo sistema di tutela del soggetto debole, sono prevalenti rispetto a quelli riguardanti il patrimonio.

A differenza dell’inabilitazione, ove il curatore non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l’amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche da quello personale.

L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona e quindi, il potere-dovere di:

  1. proporre la residenza o il domicilio del beneficiario;
  2. elaborare per il beneficiario un progetto di vita;
  3. esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici.

Sebbene, infatti, l’art. 411, comma 1, non richiami l’art. 357 c.c. (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell’amministratore nei confronti del beneficiario si evince dall’art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell’interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall’art. 408 c.c., a mente del quale la scelta dell’amministratore avviene “con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, dall’art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l’amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa “le condizioni di vita personale e sociale” del beneficiario.

Di qui la necessità che sia conseguibile, nella misura del possibile, ogni risultato di natura personale di cui il beneficiario abbisogni, e che lo stesso non sarebbe in grado di raggiungere da solo; basta pensare agli atti che toccano le scelte relative ai rapporti di famiglia, e alla disposizione dei propri beni.

In dettaglio sull’Amministratore di Sostegno

Al tempo stesso andranno assicurate la protezione e l’assistenza che occorrono, onde evitare che eventuali determinazioni personali errate possano arrecare pregiudizio. Il che significa che dovranno potersi assegnare all’Amministratore di Sostegno, facoltà rappresentative pur riguardo a iniziative di natura non patrimoniale.

Escludere tale possibilità impedirebbe, di fatto, l’esercizio di prerogative dell’essere umano tanto importanti quanto non negoziabili. Molteplici le attribuzione all’AdS di poteri di rappresentanza di vario tipo, in relazione ad una pluralità di atti personalissimi. Si possono ricordare:

  • il potere di avanzare, in nome e nell’interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto;
  • quello di rinunciare ad un’eredità;
  • il potere di rappresentanza anche esclusiva riguardo alle scelte relative alla separazione personale;
  • infine quello di manifestare il consenso informato in ambito sanitario.

Avv. Alberto Vigani

www.avvocati.venezia.it

 

 

 

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