Disabile psichico e ADS: scelta del luogo di ricovero

Disabile psichico e ADS: scelta del luogo di ricovero

Amministratore di Sostegno

Il Tribunale di Modena, in un interessante provvedimento in materia di nomina di amministratore di sostegno, entra nello specifico e qualifica analiticamente i provvedimenti inerenti la salute del beneficiato che l’amministratore potrà adottare.

All’amministratore di sostegno vengono così demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, operazioni non solo avente carattere di gestione delle rendite della persona ma anche di tutto ciò che riguarderà il ricovero presso struttura assistenziale e l’assoggettamento a percorsi terapeutici.

In particolare l’amministratore di sostegno potrà:

  • prestare il consenso informato necessario ad adottare modifiche terapeutiche per la cura della persona e disporre le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa nonché deciderne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura;

  • individuare far intraprendere il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assumere ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

    Nel compimento di queste attività l’amministratore di sostegno ha il dovere di tenere informato passo passo e per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria.

Resta onere dell’amministratore il richiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile nonché quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, ed il Giudice Tutelare in caso di dissenso della beneficiaria.

Come sovente accade, è stato conservata alla persona beneficiata la facoltà di compiere in autonomia quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli non esclusi dal provvedimento di nomina.

Avv. Alberto Vigani

Riportiamo per esteso, qui sotto, il decreto di nomina.

TRIBUNALE DI MODENA

Il Presidente di Sezione Dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso

1. Con ricorso, depositato in data 07/07/2008, M.B. e A.B. hanno chiesto la nomina di amministratore di sostegno a P.B., propria figlia trentacinquenne; nubile; senza figli; con un fratello, M.B.; diplomata in pittura; che ha svolto lavori saltuari e di modesta portata; che dopo aver vissuto da sola per un breve periodo (2002-2003) è oggi stabilmente residente con i genitori in (…); che, allo stato, non lavora e non percepisce rendita alcuna; che ha subito, nel tempo, più trattamenti sanitari obbligatori e che è attualmente ricoverata presso l’ Ospedale Privato Villa Igea di Modena.

2. A supporto della richiesta sono state addotte, e documentate, disabilità consistenti in psicosi schizofrenica di notevole entità con disturbi deliranti di personalità.

3. Secondo parte istante queste disabilità determinerebbero, per la persona, l’impossibilità parziale ma stabile di provvedere ai propri interessi con conseguente necessità di sostegno per sostituirla nel compimento dei seguenti atti:

(a) riscossione delle eventuali, future rendite,

(b) utilizzo di queste rendite per le esigenze personali e l’amministrazione ordinaria dei beni (la B. non possiede immobili e, come già detto, non ha, attualmente, rendita alcuna),

(c) prestazione del consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute,

(d) presentazione di istanze assistenziali.

Osservato e deliberato

A. In sede di esame della persona, effettuato da questo Giudice in data 31/07/08 è emerso che la stessa, solo apparentemente orientata nel tempo e nello spazio, si trova, a causa delle constatate patologie di affezione, in una situazione di effettiva impossibilità di compiere in modo autonomo gli atti di cui in premessa. Una precisa conferma in tal senso si è avuta dalla espletata consulenza medico legale con cui il perito, sottolineata la psicosi schizofrenica di affezione, ha concluso per l’esigenza, a miglior tutela della persona, della nomina di un amministratore di sostegno, da identificarsi in una persona ad essa vicina e gradita, con attribuzione di poteri sostitutivi anche e soprattutto per prestazione di consenso a terapie e collocazioni in luoghi di cura.

B. Sono conseguentemente ravvisabili i presupposti di legge che, pur nell’attenta ablazione minima della capacità d’agire della persona, impongono che le si nomini, a sua tutela, un amministratore di sostegno con potere di compiere in suo nome e per conto gli atti di cui alla parte dispositiva, i più incisivi fra questi vengono autorizzati in applicazione dell’art. 371 c.c., norma sicuramente applicabile ad un istituto ( l’amministrazione di sostegno ) il cui scopo primario è la tutela della persona e la cui mancata menzione nell’art. 411, comma 1°, c.c. (come novellato dalla legge n. 6 del 2004) dipende, ragionevolmente, dalla circostanza che il precetto è destinato a trovare applicazione nei soli casi ritenuti dal magistrato a differenza di quelli espressamente nominati dalla norma ( “articoli da 349 a 353 e da 374 a 376”) che, pur col limite della compatibilità, sono di doverosa operatività ove si configurino le relative fattispecie.

Considerato e ritenuto che

– sempre in data 31/07/2008 sono state acquisite informazioni attraverso l’interrogatorio dei ricorrenti nonché del fratello della beneficiaria; i primi due hanno ribadito le domande proposte col ricorso; il terzo ha concordato nel procedimento e nell’attribuzione dell’incarico di amministratore di sostegno della sorella alla madre, dichiaratasi disponibile;

– la persona si è rapportata al Giudice Tutelare depositando in sede di udienza una tormentata e, per alcuni aspetti, confusa, esposizione scritta delle proprie vicende, risalenti e attuali, connesse ai disturbi psichici di affezione;

– non sono emerse esigenze di cura e protezione tali da legittimare il ricorso ai residuali, ed ormai eccezionali, istituti dell’interdizione o dell’inabilitazione dopo l’introduzione nell’ordinamento di quello generale dell’amministrazione di sostegno;

– mentre non si danno controindicazioni alla designazione come amministratore di A.B., madre della beneficiaria, le acquisizioni istruttorie inducono a ritenere che si tratti di soggetto più che idoneo per sopperire alle esigenze di vita ed economiche della persona e per porre in essere ogni iniziativa utile per la sua tutela; depongono in tal senso i riferiti rilievi del consulente; le considerazioni svolte dai ricorrenti nella memoria scritta depositata, all’esito della consulenza, in data 24/11/2008, le considerazioni, infine, della consulente di parte dott. Patrizia Zavatti;

– natura e finalità dell’incarico suggeriscono di attribuirlo, allo stato, a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento; questo termine viene fissato in quanto, di fronte ad una severa ablazione della capacità di agire della persona, seppur necessitata da esigenze di sua tutela, risulterà più pregnante il controllo di questo Giudice e potranno essere più tempestive, in ipotesi, le eventuali modifiche dei provvedimenti oggi resi. Il Pubblico Ministero, notiziato, non è intervenuto all’udienza

P.Q.M.

Nomina la Sig.ra A.B. nata a (…) il (…) 1944 e res. A (…) via (…) amministratore di sostegno di P.B. nata a (…) il (…)1973 ed ivi residente via (…) con le seguenti prescrizioni:

1. L’incarico è a tempo determinato: sei mesi dalla data del presente provvedimento.

2. All’amministratore di sostegno vengono demandati i poteri-doveri di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, le seguenti operazioni:

  • riscossione delle eventuali rendite della persona delle quali il Giudice Tutelare dovrà essere sollecitamente informato allo scopo di emanare le direttive di utilizzazione;

  • prestazione del consenso informato ai fini di (b1) deliberare le più opportune modifiche terapeutiche per la cura della persona; (b2) programmare le dimissioni dall’attuale luogo di ricovero di essa e, quindi, deliberarne l’inserimento in strutture residenziali o in altre a minore intensità di cura; (b3) individuare il miglior supporto psichiatrico, psicoterapico e terapeutico;

  • assunzione di ogni iniziativa necessaria per le esigenze di protezione e per i bisogni e le richieste della persona;

  • presentazione di istanze ad Uffici ed Enti per richieste di assistenza economica e/o sanitaria;

  • compimento di ogni eventuale atto di natura fiscale.

  • L’amministratore di sostegno dovrà tenere costantemente informato per iscritto il Giudice Tutelare circa le decisioni assunte per la tutela e la cura della salute della beneficiaria; riferirà, quindi e sempre per iscritto con allegazione di rendiconto, dieci giorni prima la scadenza dell’incarico circa la complessiva attività svolta nel corso del periodo precedente e le condizioni di vita personale e sociale della medesima; in questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato.

3. Si rammentano all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.

4. La persona conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.

Decreto esecutivo per legge.

Modena, 26/11/2008

IL PRESIDENTE – GIUDICE TUTELARE

Dr. Guido Stanzani


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