Amministratore di sostegno: servizi sociali e revoca della nomina

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E’ UN SURROGATO DEI SERVIZI SOCIALI

Amministratore di Sostegno

Il Tribunale modenese torna protagonista con una pronuncia in tema di amministrazione di sostegno e reale necessità dell’istituto al momento della sua operatività.

Ecco un primo caso in cui il Giudice Tutelare di Modena limita l’utilizzo dell’Amministratore quando lo stesso viene utilizzato come un surrogato delle competenze dei servizi sociali e non più come un soggetto che completa le deficienze della sfera di volontà dei beneficiati.

Nella fattispecie concreta per la quale si è emesso il provvedimento, si ha la revoca dell’originario provvedimento di nomina dell’Amministratore di Sostegno proprio perchè la sua nomina, dopo la disamina svolta dall’avvocato incaricato, risultava non richiesta per l’esigenza di un reale sostegno della persona ma, invece ed incredibilmente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare di persone per cui era amministrazione”.

Il Giudice, correttamente, rileva che la vicenda concreta oggetto d’esame restava al di fuori dell’ambito per cui era applicabile la figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le problematiche descritte dai servizi sociali istanti il ricorso, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, dovevano e devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale.

Riepilogando: risulta finalmente chiaro che i servizi sociali, spesso unico soggetto richiedente la nomina dell’amministratore di sostegno a favore di persone emarginate e sole, non possono usare l’istituto e l’incaricato per creare in via giudiziaria un loro surrogato a cui demandare le attività che solo essi vedono ricadere nell’area di precipua operatività.

Avv. Alberto Vigani


Trib. Modena, decr. 6 luglio 2009

TRIBUNALE DI MODENA

Il dott. Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con decreto in data 5 marzo 2009, qui integralmente richiamato, l’Avv. Marco Zanasi veniva nominato amministratore di sostegno di AG con l’incarico del “compimento di una approfondita analisi della situazione di vita, salute ed economica del beneficiario, analisi da condursi dall’ amministratore in stretto coordinamento con i Servizi Sociale e di Salute Mentale allo scopo di verificare se si diano i presupposti per l’opportunità di una stabile amministrazione di sostegno e, per il caso di esito positivo della verifica, rispetto a quali esigenze della persona e, sempre in tal caso, se sotto la forma dell’assistenza ovvero della rappresentanza.

2. Con decreto in pari data il professionista veniva nominato, con l’attribuzione di identici compiti, amministratore di sostegno di MB, moglie del AG, convivente con esso insieme ai due figli maggiorenni della coppia, XX e YY, in un appartamento in Modena recentemente acquistato, costituente l’unico cespite patrimoniale dell’intera famiglia e del quale proprietari i due figli con diritto di abitazione in capo ai genitori.

3. AG è affetto da disturbi della personalità; MB soffre di disturbo bipolare con comportamenti maniacali; anche i due figli hanno problemi di comportamento e non lavorano; l’unica rendita dell’intera famiglia è la pensione mensile del AG di poco inferiore ad € 2.000,00; il nucleo è seguito da tempo dal Servizio Sociale e da quello di Salute Mentale; il AG si è opposto alla nomina di un amministratore di sostegno mentre la moglie ha aderito all’ipotesi.

4. In data 2 luglio 2009 l’amministratore ha ottemperato all’incarico demandatogli ed ha depositato articolata relazione con la quale ha esposto e chiarito che: (a) la famiglia “G-B sembra vivere sostanzialmente ai margini della legalità in una situazione di evidente e caotico disagio”; (b) la salute mentale dei componenti evidenzia turbe non clamorose ma abbastanza significative; (c) i due coniugi (i soggetti, cioè, per i quali i Servizi richiedono l’amministrazione di sostegno) sono privi di patrimonio null’altro possedendo aldilà del diritto di abitazione dell’appartamento in cui vivono con i figli che ne sono i proprietari: (d) la sola rendita dell’intera famiglia é rappresentata dalla pensione mensile del AG, rendita di importo appena sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei quattro componenti: (e) padre e figlio integrano le entrate con saltuarie prestazioni lavorative da imbianchini; (f) esistono debiti per contravvenzioni stradali e omessi pagamenti di tasse automobilistiche e dei rifiuti e utenze.

5. Tracciato così il quadro della situazione, l’amministratore, dopo aver sottolineato la mancanza di concrete esigenze di un sostegno sul piano economico-patrimoniale (i coniugi nulla possiedono oltre la pensione del AG con cui a stento può essere mantenuta la famiglia) ma anche il sostanziale difetto della necessità di un sostegno sul piano della tutela e della cura della salute (compiti che rientrano nella sfera delle funzioni istituzionali dei Servizi coinvolti), ha concluso per la non ravvisabilità dei presupposti di legge per l’ istituzione di uno stabile regime di amministrazione di sostegno.

6. Queste conclusioni vengono condivise dal giudicante e rappresentano l’avvallo dei forti dubbi che lo indussero, all’esito della fase dell’interrogatorio del AG e dell’assunzione delle informazioni, ad assumere la decisione concretizzatasi nel decreto del 5 marzo 2009.

7. Fatta propria da questo Giudice Tutelare la valutazione di sintesi dell’amministratore secondo cui la fattispecie non si qualifica per l’esigenza di un sostegno della persona ma, più propriamente, di tutela della “società nei confronti del (lo specifico) nucleo familiare”, si snoda la deduzione che la fattispecie stessa esula dalla figura giuridica dell’amministrazione di sostegno e che le relative problematiche, lungi dal comportare e imporre limitazioni della capacità d’agire dell’interessato, devono trovare organica e naturale gestione da parte dei pubblici organismi deputati allo scopo e, cioè, i Servizi Sociali e quelli di Salute Mentale,

8. Da quanto si è venuto dicendo conseguono: inaccoglibilità dell’originario ricorso; revoca dell’amministratore nominato col decreto del 5 marzo 2009; disposizione di chiusura dell’amministrazione.

P.Q.M.

Dichiara inaccoglibile il ricorso che, per l’effetto, respinge; revoca la nomina dell’amministratore effettuata in data 5 marzo 2009;

dispone la chiusura dell’amministrazione.

Decreto immediatamente esecutivo

Modena, 6 luglio 2009

IL GIUDICE TUTELARE

Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:

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