A partire dalla sua prima comparsa sul palcoscenico giuridico nazionale, l’amministratore di sostegno è stato chiamato a svolgere ruoli sempre diversi, a vestire i panni di personaggi differenti, a recitare un copione adattato di volta in volta sul caso di specie.
L’entusiasmo per la riforma introdotta con la legge n. 6 del 9.1.2004 ha portato a ricorsi variegati ed a volte fantasiosi, ben poco rispettosi della ratio e della lettera della norma. Nell’immaginario collettivo l’ADS si presenta infatti come un eroe dei tempi moderni, con la toga per mantello ed il codice come arma segreta, pronto a portare pace ed armonia nelle guerre domestiche.
È evidente che l’ADS non ha affatto poteri da supereroe e non è in grado di risolvere questioni che sono al di là della sua effettiva portata. Eppure c’è un campo in cui l’amministrazione di sostegno, invocata coraggiosamente da familiari portati dalla disperazione a sfidare l’iniziale ritrosia dei giudici tutelari, ha trovato fertile applicazione: quello dei soggetti affetti da tossicodipendenze o da alcolismo.
Da tempo dottrina e giurisprudenza discutono sul grado di incapacità di chi dipenda da sostanze (di qualunque natura esse siano) e sul rimedio da adottare, senza pervenire a un risultato unanimemente condiviso.
L’anoressica che rifiuta di nutrirsi, il cocainomane posseduto dalla droga, il ludopatico incapace di smettere di giocare, l’alcolizzato mai sobrio, in quale misura sono incapaci di attendere ai propri interessi? Devono essere interdetti o è sufficiente il ricorso ad un amministratore di sostegno? E quest’ultimo sarà idonea soluzione per il soddisfacimento degli interessi del beneficiario?
La domanda in sé non conosce una risposta universale. In verità la materia impone di scrutare il problema nelle specifiche caratteristiche del caso concreto, al fine di valutare se ed in quale misura l’amministratore di sostegno possa essere considerato una valida soluzione.
Così, il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 2914/2008 ha dichiarato l’interdizione di un tossicodipendente, ritenendo la misura più restrittiva maggiormente protettiva per la persona. Il Tribunale di Modena (decreto 8.2.2006), certamente più illuminato, ha ritenuto opportuna la nomina di un ADS in favore di una giovane donna tossicodipendente e bisognosa di sostegno nella gestione dell’eredità paterna. Il Tribunale di Varese (decreto del 25.11.2009) ha ravvisato gli estremi della legge 6/04 in un caso di ludopatia.
Seguendo il sentiero normativo dinanzi tracciato è pervenuto al Tribunale di San Dona’ di Piave il ricorso di una moglie disperata che chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno per il marito, alcolista da anni. L’esame del beneficiario e dei suoi familiari ha costituito l’elemento essenziale nella scelta del percorso da seguire per garantire la più efficace tutela al beneficiario stesso.
L’uomo si presentava trasandato, lento nei movimenti, consapevole del proprio problema ma incapace di reagire, riluttante a seguire un percorso di cura serio. La moglie e le figlie, raro esempio di unità familiare e di amore ostinato, apparivano gravemente provate dall’inaspettata alterazione dell’equilibrio domestico ma decise a trovare una soluzione a qualunque costo.
Dopo un’attenta analisi del caso, il giudice tutelare ha nominato un CTU affinché valutasse le effettive possibilità di recupero del beneficiario, indicando il percorso di cura più adeguato. All’esito dell’accertamento il G.T. ha ritenuto opportuno nominare un ADS, che avesse non solo il compito di amministrare il patrimonio del beneficiario e di curarne gli interessi economici, ma anche di seguire il soggetto nel percorso di recupero. Attese le peculiarità del caso di specie, la nomina è ricaduta sul medico curante del paziente, figura competente e gradita al beneficiario.
È bene sottolineare tuttavia che non sempre l’amministratore di sostegno costituisce adeguato rimedio per problematiche di questo spessore. In alcuni casi il processo di autodistruzione del soggetto può essere così avanzato da imporre il ricorso all’interdizione e in altri casi neppure tali rimedi possono risultare esaustivi.
La decisione del giudice tutelare risente inevitabilmente delle molteplici variabili del caso concreto ed è volta ad individuare la misura meno afflittiva a maggiormente satisfattiva delle esigenze del beneficiario.
Dott. Viviana Mele
Giudice presso il Tribunale di Venezia
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE
Il Giudice Tutelare,
letto il ricorso presentato da MEVIA MEVII per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. LIBERIO LIBERI;
sentito personalmente il beneficiario e i di lui prossimi congiunti;
esaminata la documentazione prodotta;
espletata una CTU medico-legale;
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 19.4.2010,
ha emesso il seguente
DECRETO.
Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni dei prossimi congiunti e del CTU dott. ROSSI è risultato che il sig. LIBERIO LIBERI non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è affetto da infermità con deficit settoriali conseguenti alla dipendenza da alcool.
Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.
La nomina dell’ADS è rivolta in prevalenza all’accertamento delle terapie più idonee per la cura e la tutela della salute del beneficiario.
In attese dall’individuazione di soggetto competente in materia medica, la nomina ricade in via provvisoria sulla ricorrente.
P.Q.M.
visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,
nomina a favore del beneficiario LIBERIO LIBERI, nato a Eraclea (VE) il 27.12.1969 e residente a Eraclea (VE) via Jesolo n° 49, amministratore di sostegno la sig.ra MEVIA MEVII, nata a Eraclea il 6.11.1955 e residente in Eraclea (VE) via Jesolo n° 47
Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:
- rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
- compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- riscuotere, in nome e per conto del beneficiario, gli emolumenti allo stesso dovuti a titolo pensionistico-previdenziale, con successivo accredito delle somme medesime sul conto corrente bancario intestato al beneficiario stesso;
- provvedere, in nome e per conto del beneficiario, ad ogni adempimento di natura fiscale;
- provvedere all’individuazione ed alla scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la cura della salute del beneficiario, ivi compresa l’autorizzazione – previa istanza da rivolgere al G.T. – al ricovero presso struttura idonea alla cura del beneficiario.
Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..
Dispone che l’incarico sia a tempo determinato e cessi in data 12.12.2011.
Rinvia all’udienza del 16.11.2011 ad ore 9.30 per individuazione di eventuale soggetto, competente in relazione alle peculiari esigenze di cura del beneficiario, da nominare quale ADS a tempo indeterminato.
Dispone che l’amministratore di sostegno presenti all’udienza indicata a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..
Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).
Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.
L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.
L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..
Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.
San Donà di Piave, 15.3.2010
Il Giudice Tutelare
dott.ssa Viviana Mele
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Innanzitutto complimenti vivissimi per il sito, è molto utile e interessante.
Volevo capire come è stato possibile, in questo caso, aggirare l’articolo 408 c.c. che prescrive l’impedimento alla nomina per gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura il beneficiario. Il medico curante non è uno di questi?
Grazie.
Distinti saluti.
Maurizio.
Caro Maurizio salve,
il disposto dell’art. 408 del codice civile prevede che:
In grassetto ho evidenziato quanto da lei rilevato. Le do risposta richiamando la Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo pubblicato QUI:
dalla norma deriva che l’ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l’art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all’ospizio in cui è ricoverato il minore»). È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi.
I Giudici Tutelari, tuttavia, adottano due differenti prassi:
1) o escludono in toto la nomina dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario;
2) o nominano, all’interno del servizio, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il beneficiando.
Rientrano, comunque, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale riconoscimento. Si tratta, infatti, di soggetti tutti aventi natura non lucrativa che consente di conferire all’ufficio contenuti conformi ai principi di solidarietà che si intendono privilegiare.
In generale il Giudice Tutelare, dopo attenta analisi (riguardante l’infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare e sociale, il rapporto con servizi, nonché indicazione del possibile amministratore di sostegno e la valutazione degli atti che questi dovrà compiere in assistenza del beneficiario nonché di quelli che dovrà compiere al posto del beneficiario), nel rispetto dell’esigenza di cura e valorizzazione della persona e della volontà di quest’ultima, ove consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario.
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Grazie mille.
Cordialità.
Paola
Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM
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