Cosa fare quando sono richiesti atti urgenti da parte del nominando Amministratore di sostegno?
Sovente accade che l’esigenza della nomina di un amministratore di sostegno sia necessitata dal dover compiere atti che si trovano ad avere un termine per la loro esecuzione antecedente alla possibile nomina dell’ADS medesimo. Figuriamoci poi se dovessimo, dopo la nomina, chiedere per essi una specifica autorizzazione al Giudice Tutelare.
In via astratta si potrebbe forse pensare che l’ipotesi è del tutto scolastica e che ci si può organizzare per tempo. Invece, ci sono vere miriadi di fattispecie in cui vi può essere un’oggettiva urgenza e per richiamarne qualcuna basta fare mente locale a tutte le ipotesi in cui è necessario compiere atti urgenti in tutela del patrimonio della persona non più in grado di essere ritenuta autosufficiente: dalla nomina di un avvocato per resistere ad una causa di usucapione, all’opporsi allo spoglio di un immobile o alla divisione di un terreno in comunione per evitare il fallimento dell’altro comunista (e per evitare tutte le complicazioni che questo comporterebbe).
Ho fatto alcuni esempi di carattere meramente patrimoniale ma potremmo pensare anche ad esigenze di carattere personale come la ricerca di una struttura sociosanitaria per l’accoglienza della persona interessata, non posponibile perchè magari problematizzata da un principio di Alzheimer, ma non così grave da poter consentire un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO).
Appunto per queste casistiche l’istituto dell’ADS prevede una figura ad hoc: l’amministratore di sostegno provvisorio.
Il Giudice, qualora gli venga segnalata l’urgenza dei provvedimenti da adottare da parte del nominando amministratore di sostegno, e verificatane la documentata necessità, può disporre la nomina di un ADS provvisorio prima dell’udienza in cui sente il futuro beneficiato (da tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del ricorso), munendolo dei poteri e delle autorizzazioni richieste dagli atti non posponibili da compiersi, indicando quindi gli atti che è autorizzato a compiere e riservandosi la conferma dell’ADS e delle sue attività all’esito degli incombenti processuali richiesti dal rito (udienza ed accertamenti eventualmente da disporsi).
Le urgenze debbono perciò essere evidenziate all’attenzione del magistrato al momento della presentazione del ricorso. È molto importante che nella presentazione del ricorso siano circostanziati e chiari i motivi per cui si richiede la nomina dell’amministratore provvisorio. Più dettagliata è l’istanza e più semplice sarà l’istruttoria del giudice.
L’Amministratore di Sostegno provvisorio dovrà poi essere confermato o sostituito al termine del procedimento per ADS. Da ciò consegue che l’efficacia della nomina provvisoria cesserà con la nomina dell’Amministratore di Sostegno da parte del Giudice Tutelare.
Nella maggior parte dei casi per cui è richiesta la nomina dell’Amministratore di Sostegno Provvisorio e l’autorizzazione al compimento di atti urgenti è obbligatorio avvalersi del patrocinio tecnico, con l’assistenza di un avvocato, e quindi si può ottenere l’ammissione al “Patrocinio a spese dello Stato” sussistendone i requisiti soggettivi.
Provvedo a riportare qui di seguito il riferimento normativo ed un facsimile di decreto di nomina in ossequio al disposto di cui all’art. 405 del Codice Civile (comma 3 ).
In calce si trova invece il richiamo ad un esempio di ricorso per nomina di amministratore di sostegno provvisorio.
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Art. 405 (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità)
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo’ essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore eta’ e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta’ e’ raggiunta.
Se l’interessato e’ un interdetto o un inabilitato, il decreto e’ esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessita’, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Puo’ procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e’ autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione:
1) delle generalita’ della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che puo’ essere anche a tempo indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo’ compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno puo’ sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo’ avere la disponibilita’;
6) della periodicita’ con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attivita’ svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, il giudice tutelare puo’ prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico e’ a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
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Tribunale di Venezia
Il Giudice Tutelare,
Letto il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di …………………………….. proposto a firma di ……………….., depositato in data ……………..;
Ritenuta la propria competenza;
Considerato che il sig. ……………….., nato a ……………….., in data ……………….., residente in ……………….., alla via, ……………….., n. ……………….., allo stato attuale è affetto da ……………….. e si trova di conseguenza nell’impossibilità (anche parziale o temporanea) di curare i propri interessi;
Che lo stesso è privo di qualsiasi assistenza sia per la cura della persona, sia per la conservazione e l’amministrazione del patrimonio;
Che risulta necessario intervenire tempestivamente per…………… …………………………………….. ;
Ritenuto che sussistono le condizioni di legge per l’adozione di provvedimenti urgenti per la cura della persona dell’interessato e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio in considerazione del fatto che vive in stato di assoluto abbandono;
Letto ed applicato l’art. 405, comma 3 c.c.
nomina
il sig. ……………….. nato a ……………….. il ……………….., residente in ……………….., via ……………….., n. ……………….. amministratore di sostegno provvisorio di …………………
Il nominato amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del predetto beneficiario i seguenti atti:
- ………………..
- ………………..
- ………………..
- ………………..
- ………………..
utilizzando le somme di cui lo stesso ha o può avere disponibilità.
Il nominato amministratore è altresì espressamente autorizzato a …………………………………….. .
Il nominato amministratore è tenuto a depositare relazione sull’attività compiuta.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Luogo ………………../Data ……………….. Il Giudice Tutelare …………….
Un esempio di ricorso con richiesta di nomina di Amministratore di Sostegno provvisorio si può trovare QUI.
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