L’Amministratore è un lavoro per cui prepararsi?

E SE TI PROPONGONO UN CORSO PER DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Accade sempre più spesso di leggere di persone che chiedono come diventare amministratore di sostegno con la convinzione che il nome altisonante corrisponda ad una professione ambita e ben pagata. Purtroppo non è così ed i corsi sono spesso venduti per quello che non sono e non possono dare, ovvero un futuro lavorativo.

Ci si trova pertanto a dover tristemente rilevare la diffusa e scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori circa i corsi per “Amministratore di sostegno”, che non rappresenta, e non può rappresentare, una specifica figura professionale né una qualifica conseguibile al termine di un apposito percorso formativo. Invero, sotto il profilo economico, per l’attività svolta, l’amministratore non percepisce alcun compenso, ma, eventualmente, un indennizzo deciso dal Giudice, caso per caso, quale mero ristoro dei sacrifici, anche economici, sopportati nell’espletamento dell’incarico.

Sovente, l’enfasi con cui le comunicazioni pubblicitarie prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico, della necessità di ottenere diplomi e qualifiche di altro genere e dell’esistenza della figura dell’Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome.

Si deve poi ricordare che l’amministrazione di sostegno è solo un istituto di protezione a tutela degli incapaci, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta soltanto al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile).

Va perciò svelato il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo.

Sul punto si è espresso anche il garante per la concorrenza che ha sanzionato un istituto padovano che forniva una erronea rappresentazione delle possibilità che i suoi corsi offrivano a coloro che decidevano di frequentarli pagandone il non esiguo costo (pari a 3.696 euro).

Riporto in calce il provvedimento dell’autorità competente.

Avv. Alberto Vigani

***

PS1044 – ISTITUTO CORTIVO DI PADOVA
Provvedimento n. 20616
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2009; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Istituto Cortivo S.p.A., (di seguito, anche, Istituto Cortivo), in qualità di professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nei servizi della formazione professionale e ha realizzato, nel 2008, un fatturato pari a circa 6.700.000 euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da Istituto Cortivo in sede di promozione dei propri servizi di formazione professionale attraverso una campagna pubblicitaria condotta mediante diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet www.cortivo.it, la stampa e opuscoli divulgativi. Trattasi, nello specifico, della promozione di corsi per Operatore Socio Assistenziale per l’infanzia, Operatore Socio Assistenziale per gli anziani, Operatore Socio Assistenziale per le dipendenze, Operatore Socio Assistenziale per i disabili, Operatore Multiculturale, Assistente Turistico per disabili e Amministratore di sostegno.

3. In particolare, i profili oggetto di esame riguardano l’ingannevolezza delle informazioni fornite dal professionista e necessarie al consumatore per comprendere le caratteristiche dei servizi offerti.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) La fase preistruttoria

4. In data 9 febbraio 2009 è stato richiesto all’Istituto Cortivo di fornire informazioni e documentazione relative ai servizi di formazione offerti.

5. La parte ha reso disponibili gli elementi conoscitivi richiesti con risposta pervenuta in data 2 marzo 2009.

2) L’iter del procedimento

6. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 7 agosto 2009, è stato comunicato al professionista, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, l’avvio del procedimento istruttorio diretto a verificare, in rapporto alla pratica commerciale descritta al punto II, la possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 7. Contestualmente all’avvio del procedimento è stato richiesto al professionista di fornire una serie di informazioni utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata.
8. La parte ha dato riscontro alla richiesta d’informazioni contenuta nella comunicazione di avvio, con memoria pervenuta in data 11 settembre 2009. 9. In data 30 ottobre 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.

10. Con comunicazione pervenuta il 4 dicembre 2009, l’Istituto Cortivo S.p.A., ha formalmente presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

3) Le evidenze acquisite

A) Le richieste di intervento

11. A partire dal mese di marzo 2008, sono pervenute diverse segnalazioni da parte di consumatori, anche per il tramite delle relative Associazioni 1, che lamentavano di aver aderito ai corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo nell’erroneo convincimento di poter conseguire un titolo finale legalmente riconosciuto e spendibile nel settore pubblico dell’assistenza socio – sanitaria. In particolare, secondo i segnalanti, il materiale promozionale dei corsi avrebbe prospettato il conseguimento di qualifiche professionali quali, ad esempio, quella di “Operatore Socio Assistenziale” , “Amministratore di sostegno”, “Operatore Multiculturale” e “Assistente Turistico”, con relativo attestato finale, senza specificare che quest’ultimo ha mera valenza privata e nessun tipo di rilievo nelle strutture pubbliche presenti sull’intero territorio nazionale, non essendo l’Istituto riconosciuto o accreditato presso alcuna Regione al fine del rilascio di titoli legalmente validi.

12. Inoltre, i segnalanti lamentavano di essersi iscritti ai corsi in parola ritenendo erroneamente che in essi fosse ricompreso un periodo di tirocinio pratico non retribuito da svolgere presso un Ente pubblico o privato. Più specificamente, secondo i segnalanti il materiale illustrativo dei corsi lasciava intendere che il professionista avrebbe provveduto a trovare la sede presso cui ciascuno studente avrebbe effettuato tale periodo di stage – circostanza quest’ultima confermata durante i colloqui con il personale didattico – mentre, in realtà, la ricerca sarebbe stata integralmente demandata all’iniziativa dello studente.

13. Con richiesta d’intervento del 4 maggio 2009 la Regione Emilia-Romagna ha segnalato l’ambiguità e confusorietà delle campagne pubblicitarie relative ai corsi di formazione professionale dell’Istituto Cortivo, con particolare riferimento alla reale valenza e spendibilità dell’attestato di studio rilasciato al termine di tali corsi. Nella segnalazione viene specificato che tale attestato non è affatto riconosciuto in Emilia Romagna per l’esercizio delle attività assistenziali di base, né in ambito pubblico, né in ambito privato, e che, peraltro, l’esercizio di tali attività all’interno delle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, è riservato all’Operatore Socio Sanitario (il quale avrebbe assorbito la figura di Operatore Socio- Assistenziale), il cui profilo e la cui formazione sono regolamentati a livello nazionale dall’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001, recepito e attuato dalle singole Regioni con ulteriori normative.
Viene, inoltre, chiarito che in Emilia Romagna la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) si consegue esclusivamente frequentando percorsi formativi autorizzati/accreditati dalle Amministrazioni Locali con propri atti ufficiali. Tali corsi di formazione sono inoltre – di norma – completamente gratuiti e finanziati, in prevalenza, con risorse pubbliche e con il Fondo Sociale Europeo, contrariamente a quanto accade per quelli espletati dall’Istituto Cortivo.

14. Con ulteriore richiesta di intervento del 20 luglio 2009, La Provincia di Torino ha denunciato la scarsa trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori circa i corsi per “Amministratore di sostegno”, che, secondo il segnalante, non rappresenta una specifica figura professionale né una qualifica conseguibile al termine di un apposito percorso formativo. Del tutto fuorviante, secondo il segnalante, sarebbe presentare l’amministratore di sostegno come una specifica figura professionale retribuibile e, quindi, spendibile, sul mercato del lavoro, essendo la ratio della sua previsione nell’ordinamento italiano del tutto diversa. Difatti, da un lato viene ricordato che la normativa di riferimento esclude espressamente che possano ricoprire funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che abbiano in cura o in carico il beneficiario (art. 408 co. 3 c.c.). Peraltro, l’amministratore di sostegno viene nominato con provvedimento del Giudice tutelare ed è scelto preferibilmente all’interno del nucleo familiare della persona dichiarata non autonoma. Inoltre, per l’attività svolta, l’amministratore non percepisce alcun compenso, ma, eventualmente, un indennizzo quale ristoro dei sacrifici, anche economici, sopportati nell’espletamento dell’incarico. Nella richiesta d’intervento viene sottolineata l’ingannevolezza delle informazioni contenute nel sito dell’Istituto Cortivo anche con riferimento alle attività formative per Operatore Socio Assistenziale (OSA), in quanto trattasi di figura professionale da tempo non più riconosciuta nella Regione Piemonte e per la quale non è, quindi, più possibile rilasciare alcun titolo di qualifica legalmente valido e riconosciuto. Tale circostanza sarebbe comune anche ad altre regioni italiane.

B) La campagna promozionale

15. L’Istituto Cortivo ha promosso i propri servizi di formazione professionale attraverso distinti mezzi di diffusione, quali il proprio sito internet, la stampa e dépliant pubblicitari.

16. In particolare, sulla homepage del professionista accessibile all’indirizzo http:www.cortivo.it, in posizione centrale, l’Istituto Cortivo viene definito come “Centro di formazione professionale”, il quale “offre le competenze specifiche e la sensibilità necessaria per poter lavorare nel mondo del sociale. I corsi OSA hanno l’obiettivo di formare operatori sociali in grado di lavorare con professionalità”.

17. Nella parte superiore della pagina sono presenti sei distinti riquadri dai quali è possibile accedere agli specifici corsi di formazione per ciascuna figura professionale e trattasi di : “OSA Infanzia” “OSA Disabili” “OSA Anziani” “OSA Dipendenze” “Operatore Multiculturale” “Assistente Turistico per disabili”.

18. Nella medesima pagina si legge che: “Ogni corso prevede un periodo di tirocinio di 300 ore all’interno di una struttura inerente al tipo di specializzazione scelta nel percorso di studio. Per offrire allo studente non solo una solida base teorica, ma anche un’importante esperienza pratica”.

19. Nella sezione dedicata a “I nostri corsi di formazione e corsi OSA”, accessibile da un riquadro posto nella parte superiore della homepage, si legge che questi sono “finalizzati a formare figure professionali altamente qualificate nei campi dell’assistenza agli anziani, ai disabili, ai tossicodipendenti, ai minori in situazioni di disagio ed a chi proviene da culture ed etnie diverse […]”. Nella stessa pagina vengono individuate, sulla base dell’ambito di intervento, le diverse figure professionali cui è diretta la formazione proposta, prevedendo corsi mirati (“specializzazioni”) per ciascuna di esse. Dai riquadri posti nella parte superiore della pagina in oggetto (presenti, come visto, anche nella homepage), e dai link presenti a lato della stessa, è, inoltre, possibile accedere ai singoli profili di ciascuna figura professionale (“OSA Infanzia”, “OSA Disabili” “OSA Anziani”, “OSA Dipendenze”, “Operatore Multiculturale”, “Assistente Turistico per disabili”, “Amministratore di Sostegno”2) per conoscerne i dettagli, con particolare riferimento al ciclo di studi proposto e all’elenco delle strutture assistenziali che si occupano di quel determinato ambito di intervento, in cui “gli allievi dell’Istituto Cortivo hanno svolto il tirocinio previsto per prepararsi a lavorare nel sociale”.

20. Dalla predetta pagina web, relativa ai corsi di formazione, si accede ad una pagina di presentazione della figura dell’OSA – Operatore Socio – Assistenziale, cui i corsi proposti sono diretti e in cui si legge che: “L’Operatore Socio assistenziale è una figura professionale in grado di affrontare e svolgere interventi di prevenzione, sostegno, cura, integrazione sociale e assistenza […]”.

21. Nella specifica pagina descrittiva del profilo dell’Amministratore di sostegno si legge che: “L’Amministratore di sostegno è una figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Segue la descrizione del piano di studi per la formazione da Amministratore di sostegno in cui viene specificato che “Il corso offre l’opportunità di acquisire la preparazione necessaria per svolgere al meglio questo incarico, predisponendo gli interventi adatti a soddisfare i bisogni delle persone assistite, soprattutto anziani e disabili. Offre anche le competenze professionali per proporre attività di consulenza alle loro associazioni e agli organismi di cura e assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Vengono, quindi, indicate le materie caratterizzanti il corso di studi ed esempi di strutture assistenziali “che si occupano di persone appartenenti alle categorie deboli (anziani, disabili, malati, ecc.)” presso le quali effettuare il tirocinio pratico, anche nella prospettiva di un possibile futuro inserimento lavorativo.

22. Tramite il link “Informazioni e Contatti”, nella homepage appena descritta, si accede ad una specifica pagina contenente il modulo per la richiesta di informazione sui corsi in parola “Richiedi informazioni” > “Richiedi informazioni: corsi per Operatore Socio Assistenziale”, compilando il quale il consumatore verrà contattato da un informatore didattico per un colloquio attitudinale. Il modulo specifica che l’Attestato di studio rilasciato ha natura privata e “certificherà la tua preparazione professionale e sarà un eccellente biglietto da visita, anche se non possiamo garantirti l’accesso automatico al mondo del lavoro […]”. Attraverso il modulo possono essere richieste informazioni per uno specifico corso cui si è interessati selezionando il relativo campo. In esso, si legge difatti: “Desidero ricevere tutte le informazioni relative al corso per Operatore Socio Assistenziale per :” cui seguono i vari campi selezionabili, tra i quali figura l’“Amministratore di sostegno”.

23. Con riferimento al materiale pubblicitario cartaceo, nell’opuscolo divulgativo 3, composto da 20 pagine, si legge che l’Istituto Cortivo viene scelto per “entrare nel mondo del sociale” e affermarsi “come professionista”; i cicli di formazione sono “finalizzati a formare figure professionali altamente qualificate” nei vari campi di assistenza (anziani, disabili, tossicodipendenti, ecc.); la proposta formativa è indirizzata a sette ambiti d’intervento differenti, in cui si suddividono le varie specializzazioni e tra le quali, oltre ai diversi Operatori Socio Assistenziali, figura l’Amministratore di sostegno, definito come “figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. All’interno dello stesso dépliant, inoltre, è analiticamente descritto il piano di studi offerto per ciascuna figura.
24. Nella “Guida pratica per lo studente” 4, composta da 16 pagine, all’interno della presentazione introduttiva si legge che “l’Istituto Cortivo è un centro di formazione professionale specializzato nella preparazione di Operatori Socio Assistenziali”. A pag. 7 è specificato che “l’Operatore Socio Assistenziale si occupa soprattutto di servizi di assistenza rivolti a chi proviene da culture ed etnie diverse, agli anziani, ai disabili, a chi ha problemi di dipendenza e ai bambini […]. Per raggiungere i migliori risultati l’Operatore Socio Assistenziale agisce in èquipe con altre figure professionali […]”. A pagina 10 della guida, rappresentativa del “Piano dei corsi”, viene indicata come specializzazione anche quella relativa all’Amministratore di sostegno e, quale fase del “ciclo di formazione”, il Tirocinio.

25. Nelle comunicazioni commerciali apparse su tre diverse riviste (Vita – non profit magazine del 24/30 gennaio 2009, Famiglia Cristiana del 7 dicembre 2008 e Donna Moderna dell’11 febbraio 2009 5) si legge: “Istituto Cortivo: diventa professionista nel sociale.”, “Centro Formazione Professionale per Operatori Socio Assistenziali”, “Corsi e frequenze personalizzati – 300 ore di Tirocinio Pratico”.

26. All’interno del “modulo di adesione” ai corsi di formazione in parola 6, nella sezione relativa alle prestazioni didattiche e nelle condizioni generali del contratto, viene indicato che il Centro di Formazione Professionale rilascerà un “Attestato privato di profitto finale”. Tra le “Prestazioni didattiche” figura lo “Stage di lavoro (Tirocinio Pratico) presso un Ente pubblico o privato scelto dall’allievo o indicato dall’Istituto Cortivo”.

27. All’interno di tale modulo viene indicato che un corso di base di formazione professionale ha un costo pari a 3.696 euro.

4) Le argomentazioni difensive del professionista

28. Con riferimento alla validità e spendibilità del titolo rilasciato al temine dei corsi di formazione in oggetto, la parte fa presente che il documento rilasciato agli allievi che abbiano frequentato il corso e superato le prove di verifica finali è denominato nelle proprie comunicazioni commerciali “attestato privato di profitto finale”, e mai “diploma”, “licenza” et similia, e che la sua validità esclusivamente privata sarebbe del tutto chiara. A tale proposito, la parte evidenzia che la Commissione di controllo sulle clausole inique della Camera di Commercio di Padova ha già avuto modo di pronunciarsi sulla validità legale del predetto attestato, ritenendo il modulo di adesione contrattuale per l’iscrizione ai corsi di formazione professionale di cui si discute conforme alle disposizioni di legge concernenti la tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie. In particolare, la Commissione di controllo ha ritenuto che “[…] il contratto proposto dall’Istituto Cortivo ha ad oggetto uno o più ‘corsi’ e non il conseguimento di titoli o diplomi…la clausola sull’attestato finale ai sensi della norma citata (art. 34, comma 2, Codice del Consumo), non può essere definita vessatoria in base alle caratteristiche (presenti o mancanti) del diploma […] Si osserva, inoltre, che la terminologia utilizzata, ‘attestato di profitto finale’, è sufficientemente chiara e comprensibile e non è tale da suggerire l’idea di un titolo legalmente riconosciuto[…]”.

29. Il professionista specifica, inoltre, che i contratti di adesione ai propri corsi non vengono perfezionati a distanza, ma a seguito di un incontro tra il consumatore, che abbia inviato un modulo di richiesta di informazioni cartaceo o on-line, e uno degli informatori didattici dell’Istituto Cortivo. Nel corso di tale incontro vengono affrontati, chiariti e definiti tutti gli aspetti contrattuali, organizzativi e di svolgimento dei corsi. Il professionista, inoltre, specifica che tali informatori sottoscrivono un codice di condotta, al quale sono obbligati ad attenersi, proprio al fine di assicurare che le informazioni fornite agli utenti siano assolutamente corrette e non fuorvianti e che l’informatore intervenga a chiarire ogni possibile dubbio del consumatore.

30. La parte precisa che oggetto dei contratti di cui si discute non è il solo corso di studio con conseguente rilascio dell’attestato di profitto finale, ma anche altri e rilevanti servizi che già di per sé potrebbero indurre il consumatore ad aderire alla proposta commerciale; tra di essi si annoverano la frequenza di corsi di aggiornamento e seminari, la possibilità di usufruire di supporti multimediali on-line, di ottenere materiali didattici. Il consumatore medio non sarebbe, pertanto, indotto ad aderire alla proposta formativa sulla base del solo valore legale dell’attestato finale, quanto piuttosto dalla qualità dell’offerta formativa complessivamente proposta e dalle opportunità ad essa collegate.

31. Per quanto concerne la spendibilità della formazione professionale conseguita con i corsi per Operatore Socio Assistenziale di cui si discute, la parte rammenta come il quadro normativo di riferimento sia alquanto complesso. Più in particolare, i vari decreti legislativi (n. 112/1998 e n. 76/2005), le leggi di riferimento (n. 833/1978 e n. 53/2003) e l’art. 117 della Costituzione, in materia di istruzione e formazione professionale, attribuiscono potestà alle singole Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni medico-sanitarie. Secondo il professionista, trattasi di un complesso processo di riforma del sistema della formazione professionale nel settore socio- assistenziale, ancora oggi in evoluzione, che attribuisce alle Regioni specifiche competenze di indirizzo, programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività, e alle Province specifiche funzioni di programmazione territoriale e di gestione dei finanziamenti e delle attività svolte dagli organismi di formazione.

32. Il professionista contesta l’affermazione secondo la quale l’Operatore Socio Assistenziale non sarebbe più una realtà operativa, citando talune disposizioni in vigore nella Regione Lombardia che disciplinano tuttora la figura dell’Operatore (Ausiliario) Socio-Assistenziale. Di conseguenza, secondo la parte, non può ritenersi che l’OSA sia stato assorbito e sostituito a livello nazionale dalla nuova figura dell’OSS – Operatore Socio Sanitario.

33. Inoltre, nelle Regioni in cui l’esercizio della professione di OSA è subordinata al conseguimento di un titolo rilasciato da enti autorizzati e accreditati, non sarebbe, tuttavia, precluso l’esercizio delle attività assistenziali di base in ambito privato.

34. Con riferimento, invece, alle figure di Amministratore di sostegno, Operatore Multiculturale e Assistente Turistico per disabili, la parte ricorda che non è previsto né a livello nazionale, né a livello regionale, il conseguimento di alcuna qualifica professionale, intesa in senso tecnico- normativo, né alcun riconoscimento o accreditamento per lo svolgimento dei relativi incarichi.

35. Il professionista specifica, inoltre, che nell’ultimo triennio si sono iscritti ai corsi oltre tremila allievi per anno, a fronte di circa centomila richieste di informazioni pervenute negli stessi periodi. Ciò dimostrerebbe l’efficacia delle indicazioni rese dagli informatori didattici, in quanto deciderebbero di iscriversi ai corsi in oggetto solo le persone realmente interessate “a entrare a far parte del «Sistema Cortivo»”. Tali dati numerici, a fronte dell’esiguità del numero di segnalazioni pervenute, testimonierebbero la correttezza dell’operato dell’Istituto Cortivo.

36. Per quanto concerne il tirocinio pratico finale previsto nei propri corsi, la parte evidenzia di aver sottoscritto oltre 7.500 convenzioni di stage con strutture pubbliche e private, situate in tutte le Regioni del territorio nazionale, in base alle quali sono state rilasciate migliaia di certificazioni di avvenuto svolgimento del periodo di pratica, alcune delle quali vengono prodotte a titolo esemplificativo.

37. La ricerca dello stage avverrebbe in prima battuta attraverso la c.d. “ricerca territoriale dei servizi” da parte dello studente, ossia tramite lo studio delle strutture presenti nell’aerea geografica di interesse e seguendo le indicazioni della guida all’uopo fornita (Guida per la ricerca territoriale dei servizi) 7.

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

38. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo stampa e internet, in data 17 novembre 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

39. Con parere pervenuto in data 21 dicembre 2009, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
– i messaggi pubblicitari diffusi a mezzo internet e stampa di cui si discute omettono, ovvero non forniscono con la dovuta evidenza, informazioni che attengono ad aspetti essenziali dei servizi offerti, falsando in tal modo il comportamento economico dei destinatari, rappresentati da utenti sensibili alla necessità di inserirsi nel mondo del lavoro, e facendo, peraltro, leva sullo stato di bisogno degli stessi;
– le informazioni attinenti alle caratteristiche dei servizi offerti, con particolare riferimento all’esatto valore del titolo rilasciato al termine dei percorsi formativi, non sono esaurienti né oggettive e risultano tali da fuorviare il consumatore medio, inducendolo in errore o, quantomeno, condizionandolo nelle proprie determinazioni;
– le gravi omissioni informative delle comunicazioni promozionali in esame, poiché relative ad elementi essenziali per una scelta consapevole dei consumatori cui sono dirette, non possono essere sanate dal rinvio ad altra fonte, quale nel caso di specie il colloquio con un informatore didattico, deputato ad illustrare le condizioni dei corsi di formazione offerti.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

a) La pratica commerciale

40. In via preliminare, si rileva che la campagna promozionale dei corsi di formazione professionale dell’Istituto Cortivo, incentrata su diversi mezzi di diffusione, quali il sito internet della società, la stampa e gli opuscoli divulgativi, costituisce una sola condotta valutabile come unica pratica commerciale.

41. Nel prosieguo vengono esaminate la correttezza e la completezza delle informazioni rese nell’ambito di tale campagna promozionale, con particolare riferimento a due specifici profili: a) le informazioni attinenti alla validità e spendibilità della formazione e del relativo attestato, conseguibili tramite i corsi in discussione; b) le informazioni riferibili al periodo di tirocinio pratico, parte dei corsi in esame.

42. Va premesso in limine che la legge-quadro n. 845/78, finalizzata a promuovere la formazione professionale, stabilisce che l’esercizio di tale attività è libero (artt. 1, comma 1, e 2, comma 4).
Pertanto, atteso che non risulta illegittimo svolgere attività di formazione professionale anche al di fuori delle previsioni della citata legge, le comunicazioni promozionali in esame e relative ai corsi dispensati dall’Istituto Cortivo devono ritenersi corrette, con riferimento sia alle informazioni fornite circa il tipo di formazione offerta, sia alla natura del titolo conseguibile attraverso tali corsi. 43. Difatti, né sul sito internet, né nelle comunicazioni a mezzo stampa o dépliant pubblicitari, l’Istituto viene in alcun modo qualificato come autorizzato o accreditato da organismi pubblici. Inoltre, i messaggi in esame non contengono alcuna affermazione che lasci intendere che i corsi in questione siano disciplinati dalla legge o che al termine degli stessi venga rilasciato un titolo legalmente riconosciuto o spendibile in concorsi o incarichi pubblici. Le comunicazioni in esame si limitano, invece, a promettere l’acquisizione di competenze specifiche attraverso la frequenza dei corsi e viene precisato che, al termine di questi ultimi, verrà rilasciato un attestato di natura privatistica. Tale importante indicazione è contenuta, altresì, nel modulo on-line presente sul sito internet della società, attraverso il quale è possibile richiedere un colloquio con un informatore didattico al fine di iscriversi ad uno dei corsi in esame.

44. Sotto tale profilo, pertanto, i messaggi pubblicitari in esame non possono considerarsi ingannevoli. 45. Purtuttavia, l’enfasi con cui le comunicazioni in esame prospettano la possibilità, attraverso i corsi di formazione, di “lavorare nel sociale” “affermarsi come professionista”, formarsi come “figura professionale altamente qualificata nei campi dell’assistenza”, accompagnate dall’elencazione delle strutture pubbliche che si occupano di assistenza nei diversi ambiti in cui gli studenti possono specializzarsi, risultano gravemente omissive nella misura in cui non informano i destinatari delle rilevanti limitazioni sussistenti in talune Regioni per l’inserimento nel settore pubblico. Difatti, come risulta in atti, le professioni assistenziali di base nel pubblico impiego sono disciplinate e regolamentate a livello regionale. Come emerso, non solo diverse Regioni – nelle quali l’Istituto Cortivo ha sede e dispensa i propri corsi – subordinano l’accesso al pubblico impiego per le attività assistenziali di base nell’area socio-sanitaria al conseguimento di attestati rilasciati al termine di specifici percorsi formativi da enti accreditati o autorizzati, ma in alcuni casi hanno addirittura soppresso la figura stessa dell’Operatore Socio Assistenziale.

46. Tali omissioni informative appaiono, altresì, più gravi alla luce del recente riordino in materia di professioni socio sanitarie, intervenuto con l’accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22 febbraio 2001, che prevede la creazione di una figura di raccordo, riconosciuta a livello nazionale, nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria, ossia l’Operatore Socio Sanitario, la cui qualifica è acquisibile esclusivamente attraverso la formazione offerta dalle stesse Regioni o Province autonome (artt. 1 e 2).

47. Le informazioni concernenti l’effettiva spendibilità del tipo di formazione offerta dall’Istituto Cortivo sono essenziali perché il consumatore possa effettuare una scelta pienamente consapevole, a fortiori se si tiene conto che il pubblico impiego rappresenta il principale sbocco lavorativo per le professioni assistenziali di base.

48. Sotto tale profilo, pertanto, le comunicazioni in esame devono ritenersi ingannevoli ex art. 22, comma 1 e 2 del Codice del Consumo, in quanto omettono informazioni essenziali di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, inducendolo così ad assumere una decisione che non avrebbe altrimenti preso.

49. Per quanto concerne, invece, i corsi di formazione professionale proposti dall’Istituto Cortivo per Amministratori di sostegno, l’ingannevolezza delle comunicazioni in esame è in re ipsa. Difatti, non può in alcun modo assimilarsi l’istituto dell’Amministratore di sostegno ad una professione con relativa retribuzione e ciò alla luce della ratio stessa dell’istituto e del dettato delle disposizioni istitutive di tale figura (legge n. 6 del 2004).

50. Si ricorda, infatti, che l’amministrazione di sostegno è un istituto di protezione a tutela degli incapaci, al pari dell’interdizione e inabilitazione, la cui finalità è di assicurare uno strumento di assistenza al soggetto affetto da limitazioni più o meno gravi della propria autonomia. Spetta al giudice tutelare nominare con decreto l’amministratore di sostegno, tenendo esclusivo conto dell’interesse del beneficiario e preferendo, in mancanza di preventiva indicazione dello stesso interessato e ove possibile, un membro della famiglia (artt. 407 e 408 Codice Civile). In ogni caso, non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario. Con il richiamo all’art. 379 c.c. in materia di tutela, è sancita l’assoluta gratuità dell’incarico dell’amministratore di sostegno, al quale il giudice tutelare potrà al più assegnare un’equa indennità, tenuto conto delle difficoltà dell’incarico e del patrimonio del beneficiario.

51. Le informazioni concernenti i corsi per Amministratore di sostegno, di cui agli opuscoli informativi e al sito internet dell’Istituto Cortivo, seppur nel complesso formalmente corrette, per la loro complessiva presentazione e le relative modalità grafiche, risultano idonee a indurre i destinatari a ritenere, contrariamente al vero, che tali corsi siano diretti alla formazione di una specifica figura professionale, altresì regolamentata per legge, per la quale esistano diversi sbocchi professionali.

52. Difatti, nell’opuscolo illustrativo e sul sito internet della società in un apposito riquadro posto accanto alle altre figure professionali cui sono dirette i corsi, l’Amministratore di sostegno viene definito “come una figura di appoggio e di protezione socio-assistenziale in grado di fornire notizie e consulenze per aiutare le persone più deboli, anzitutto anziani e disabili, nel disbrigo di pratiche amministrative connesse agli interventi di legislazione sociale in ambito locale e nazionale”. Inoltre, specularmente alle altre figure cui è diretta la formazione, ossia gli OSA, l’Operatore Multiculturale e l‘Assistente Turistico per disabili, anche per l’Amministratore di sostegno vengono indicate le specifiche materie di specializzazione dispensate nel corso ad esso dedicato. Più in particolare, nel sito internet un’intera pagina è dedicata al profilo dell’Amministratore di sostegno, al pari dell’OSA e delle altre predette figure ed è ugualmente accessibile dai riquadri laterali delle pagine relative all’OSA in generale e al piano dei corsi. In essa, oltre ad essere indicate le materie caratterizzanti il profilo, vengono elencate le strutture assistenziali che si occupano delle categorie deboli soggette all’istituto dell’amministrazione di sostegno e nelle quali il destinatario è indotto a credere di potersi inserire professionalmente o, quantomeno, effettuare il periodo di tirocinio; tanto più in quanto ad esse segue un elenco, accessibile da link, delle specifiche strutture “dove gli allievi dell’Istituto Cortivo hanno svolto il tirocinio previsto per prepararsi a lavorare nel sociale”.

53. Di conseguenza, come già supra evidenziato, le informazioni relative ai corsi per Amministratore di sostegno, contenute nel sito internet e negli opuscoli divulgativi dell’Istituto Cortivo, devono ritenersi ingannevoli ex art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto idonee nel loro complesso e per la loro veste grafica a creare nei destinatari il falso convincimento che l’Amministratore di sostegno, alla cui formazione i corsi in parola sono diretti, rappresenti una figura professionale, peraltro regolamentata per legge, con diverse opportunità di inserimento lavorativo.

54. Per quanto concerne, infine, il tirocinio pratico, tanto nel sito internet che nelle comunicazioni a mezzo stampa e negli opuscoli cartacei, lo stage viene prospettato come parte integrante dei corsi di formazione professionale, al pari delle lezioni teoriche. Si legge, difatti, sulla homepage del sito internet che “Ogni corso prevede un periodo di tirocinio di 300 ore all’interno di una struttura inerente al tipo di specializzazione scelta nel percorso di studio. Per offrire allo studente non solo una solida base teorica, ma anche un’importante esperienza pratica”; nelle pubblicità apparse su riviste 8 si legge “Corsi e frequenze personalizzati – 300 ore di Tirocinio Pratico”, mentre nel dépliant il tirocinio è inserito nella sezione dei corsi, così come nella guida dello studente, dove la parte dedicata al tirocinio ha la medesima veste grafica e lo stesso rilievo dato alla parte teorica costituita dai “corsi”. Inoltre, nel modulo di adesione per l’iscrizione ai corsi, lo stage viene espressamente menzionato tra le prestazioni didattiche offerte, al pari delle lezioni teoriche e dei libri di testo. Di talché i destinatari delle comunicazioni in esame sono indotti a credere che sarà lo stesso Istituto a provvedere a inserire lo studente in una struttura convenzionata perché possa effettuare il periodo di tirocinio pratico, mentre, invece, come risulta in atti, la ricerca dello stage è rimessa unicamente all’iniziativa dello studente, il quale dovrà individuare, sulla base della c.d. guida alla ricerca territoriale dei servizi, una struttura disposta a stipulare una convenzione con l’Istituto Cortivo in base alla quale verrà effettuato lo stage.

55. Per quanto sin qui osservato, le informazioni relative al tirocinio pratico fornite tramite il sito internet, la stampa e gli opuscoli pubblicitari devono considerarsi ingannevoli ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

56. Anche alla luce di quanto sopra riportato, deve ritenersi che la pratica commerciale in oggetto integri altresì una violazione dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo, in quanto contraria ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero informare l’attività di un professionista operante nella fornitura di servizi di formazione professionale, nonché idonea a falsare in maniera apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta tenuto conto, in particolare, dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore in tale complesso ambito.
b) L’istanza di assunzione degli impegni

57. Con riferimento all’istanza pervenuta il 4 dicembre 2009, con la quale l’Istituto Cortivo S.p.A. ha formalmente presentato una proposta di assunzione di impegni ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, si rappresenta che gli impegni presentati devono considerarsi inammissibili, in quanto relativi a condotta che integra una fattispecie di pratica commerciale “manifestamente scorretta e grave”, per la quale il citato articolo 27, comma 7, non può trovare applicazione.

58. In particolare, la condotta alla quale si riferiscono gli impegni proposti, come emerso dall’analisi sin qui effettuata, appare caratterizzata da un elevato grado di offensività, per le modalità di diffusione utilizzate, e da una manifesta decettività. Inoltre, i citati impegni non vanno al di là della mera intenzione di modificare parzialmente le comunicazioni commerciali scorrette nelle modalità rilevate in sede di comunicazione di avvio del procedimento, senza quindi ripristinare l’eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori che siano stati indotti in errore dall’ingannevolezza delle comunicazioni stesse.

59. Infine, l’istanza in esame non può essere presa in considerazione, in quanto pervenuta dopo la chiusura della fase istruttoria del procedimento e, dunque, in un momento che risulta incompatibile con la ratio dell’istituto degli impegni. Trattasi delle pubblicità pubblicate sulle riviste Famiglia Cristiana e Donna Moderna, allegati 5 e 6 al documento 6.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

60. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

61. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

62. Con riguardo alla gravità, si tiene conto delle modalità di diffusione della pratica commerciale, suscettibile, anche in virtù della natura e pluralità dei mezzi utilizzati, quali internet, dépliant divulgativi e stampa periodica, di aver raggiunto e condizionato nelle proprie scelte un numero rilevante di consumatori9.

63. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti la pratica commerciale risulta realizzata, considerando i diversi mezzi di diffusione, almeno a partire da marzo 2008 e tuttora in corso. 64. Pertanto, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione applicabile nei confronti del professionista, nella misura di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta in quanto contraria agli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Istituto Cortivo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Istituto Cortivo S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 55.000 € (cinquantacinquemila euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
9 Dalle segnalazioni in atti risulta che il sito internet fosse in diffusione già dal 2006 e i dépliant divulgativi da febbraio 2008. I messaggi pubblicitari su stampa periodica sono apparsi su tre riviste: Vita – non profit magazine del 24/30 gennaio 2009, Famiglia Cristiana del 7 dicembre 2008 e Donna Moderna dell’11 febbraio 2009.
La sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE
Luigi Fiorentino    Antonio Catricala

Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:

PER SAPERNE DI PIU’ SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL’INTERVISTA QUI SOTTO

Ricorda che puoi anche scaricare gratis da questo sito la “Guida Breve all’Amministratore di Sostegno

Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: “pay with a tweet”. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell’ADS. CLICCACI ORA!

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

admin112

View Comments

  • Salve,
    Io ho frequentato questo corso di amministratore di sostegno presso il codesto istituto....è una falsa!!! potrò essere risarcita?
    distintamente.
    Elena.

    • Gentile Elena,
      le possiamo solo consigliare di sottoporre il suo caso ad un avvocato per valutare con lui il da farsi: dall'esame della sua documentazione si potrà capire se vi sono i presupposti per una richiesta risarcitoria.
      Cordialità.
      Staff

  • salve,
    proprio ieri sono stato contattato da un responsabile di zona di codesta societàche propone corsi per ads, il quale e venuto personalmente a casa mia spiegar euna serie di opportunità.
    il soggetto in questione ha preteso €250 quale indennizzo per tassa scolastica. Allo stesso tempo m,i sottoponeva un modulo di adesione il quale l'ho firmato in triplice copia. Alla luce di tutto ciò io non intendo per alcuna ragione continuare, nonché iniziare alcun iter scolastico con la suddetta società. A tali ragioni chiedo a lei come posso rescindere da tele modulo in via del tutto legale?
    E da precisare che nel suddetto modulo ce l'impegno a pagare 24 rate da €190 mensile cadauna. Mi e stato proposto di prendere tre master uno come operatore socio assistenziale per infanzia, il secondo come operatore socio assistenziale per disabili, ed in fine in terzo luogo un master in amministratore di sostegno. Lo scopo per cui ho aderito e dato la mia disponibilità a tale richiesta e stata sola ed esclusivamente per cercare lavoro facilmente nella mia provincia di appartenenza, ed alle mia affermazioni il rappresentante mi ha dato la conferma immediata di lavorare con loro stessi in quanto loro prima formano gli allievi ed in secondo momento aprono filiali in cui inserire i suddetti allievi. Alla luce di tutto ciò mi e stato anche detto testuali parole che la loro scuola prende fondi dalla comunità europea per sostenere ed aiutare i ragazzi del mezzogiorno, ma a tali condizioni se facciamo un po i conti 190 per 24 rate si raggiungerà la soglia di € 4.560. con tutti gli incentivi della comunità europea. Non oso immaginare quanto possono pagare gli allievi di altre regioni italiane. In attesa di un immediato riscontro e consiglio tecnico su come comportarmi in questo delicato caso le pongo i miei piu' cordiali saluti

  • Salve, mi chiamo Luigi. Io, come gli altri, l' 8/07/2011 sono caduto nella rete dell'Istituto Cortivo. Tutto ciò che mi è stato raccontato ha dell'inverosimile! Mi è stato detto che il corso era finanziato dall'Unione Europea in questa misura: 70% il primo corso; 90% il secondo e 100% il terzo. Ciò voleva dire che invece di pagare 12.240,00 euro avrei pagato "solo" 4.810,00 + 250,00 euro di iscrizione. Per me sapere che L'UE dedica la sua attenzione ad un determinato corso di studi ed ad un determinato Istituto, è stato sinonimo di garanzia e affidabilità. Visti i miei precedenti studi di economia, il rappresentante dell'istituto cortivo mi propose di intraprendere il corso di Amministratore di sostegno, facendomi credere che questa figura professionale fosse simile a quella di un consulente....e visto che con soli 40,00 euro in più potevo partecipare ad altri due corsi mi convinse a sottoscriverne altri due. Chiesi subito se il titolo era riconosciuto a livello Nazionale e se poteva essere spendibile in strutture pubbliche. Mi rispose che il titolo aveva valenza su tutto il territorio nazionale ed europeo però solo in strutture private salva comunque la possibilità di conseguire, attraverso un ulteriore esame, l'abilitazione a lavorare anche presso strutture pubbliche. Queste informazioni per me sono state sufficienti a convincermi a sottoscrivere il contratto. Successivamente ricevo un plico inviato dall'Istituto Cortivo, contenente un questionario da compilare e spedire. Ricevo il resoconto del mio contratto e la richiesta di un certificato medico di sana e robusta costituzione. Qui iniziano i miei dubbi....Perché nel resoconto del contratto non figurano i contributi europei? Perché mi viene richiesto un certificato di sana e robusta costituzione dopo la stipula del contratto? Chiamo il mio referente che come al solito si tiene sul vago. I miei sospetti aumentano e inizio una ricerca più approfondita sul web. Tantissimi giovani sono stati incantati da questi corsi con false promesse e poi obbligati a pagare l'intero importo. Oggi ho avuto la conferma dall'Istituto stesso che non esistono contributi europei per frequentare questi corsi. "L'incarico di Amministratore di Sostegno è svolto a titolo gratuito, salva la possibilità di ottenere un equo compenso (rimborso spese) nella misura determinata dal giudice tutelare". Sempre oggi avrei dovuto ritirare i libri e pagare la prima retta. Io non intendo pagare niente perché mi sento truffato. E' facile concludere un contratto dando false speranze e coinvolgendo soggetti estranei di indiscussa affidabilità. Saluti

Recent Posts

Quali documenti servono per la nomina ADS?

Quali documenti servono per la nomina di un amministratore di sostegno? Per avviare il procedimento…

4 giorni ago

Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS

Il GT può prendere d’ufficio i provvedimenti per l’ADS Ai sensi dell' art. 407, quarto…

2 mesi ago

Violazione dell’art. 8  CEDU usare ADS come TSO a tempo indeterminato

Violazione dell'art. 8  CEDU sottoporre una persona ad ADS quando la  legge italiana prevede il…

2 mesi ago

Corte Costituzionale: patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM

Corte Costituzionale: patrocinio a spese dello stato x ADS chiesto dal PM

2 mesi ago

ADS non può chiedere il pagamento del compenso professionale

L'amministratore di sostegno non può agire in giudizio chiedendo il pagamento del compenso professionale

2 mesi ago

Salute mentale e amministrazione di sostegno

9 – 23 maggio e 20 giugno 2023 “Salute mentale e amministrazione di sostegno” organizzato…

5 mesi ago