Amministratore di Sostegno: il reclamo contro il decreto del giudice

COSA FARE SE IL GIUDICE SBAGLIA?

ADS RECLAMO

ADS RECLAMO

Amministratore di Sostegno: il reclamo contro il decreto del giudice: talvolta le scelte del magistrato non possono essere condivise e si rende necessario impedire la vigenza del provvedimento emesso per il tramite della sua impugnativa.

Per questa ragione ci si può trovare nelle circostanze che richiedono di dover presentare domanda per far modificare in tutto o in parte il contenuto del decreto pronunciato dal giudice Tutelare.

Tale istanza si deve presentare avanti la Corte d’Appello a cui appartiene il circondario di tribunale in cui svolge la sua funzione il detto Giudice Tutelare.

La stessa deve essere presentata con il patrocinio obbligatorio di un avvocato e con la forma del


Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del Giudice Tutelare (art. 720-bis c.p.c.)

Per consentire una miglior rapidità di intervento riportiamo di seguito un esempio di atto di reclamo in impugnativa di un decreto del GT.

Avanti la Corte d’appello di Venezia

Reclamo avverso il decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di Portogruaro

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 720-bis c.p.c.)

Il sig. Paolo Rossi, nato a ……………….., in data ……………….., residente in ……………….., alla via ……………….., c.f. …………………, elettivamente domiciliato in ……………….., alla via ……………….., presso lo Studio del sottoscritto procuratore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

premesso che:

1) Il sig. Paolo Rossi è beneficiario dell’ amministrazione di sostegno aperta con decreto n. ………………../……………….., in data ……………….., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di Portogruaro con cui, tra l’altro, è stato nominato amministratore di sostegno il sig. ……………….., nato a ……………….. il ……………….. e residente in ……………….., via ……………….., n. ………………..;

2) l’indicato decreto del G.T. si appalesa erroneo sotto diversi profili, ed in particolare …………………;

3) lo scrivente intende proporre, come in effetti propone, reclamo avverso il detto decreto che si fonda sui seguenti

motivi

In fatto

A) …………………

B) …………………

C) …………………

In diritto

1) ………………..

2) ………………..

3) ………………..

Tanto premesso, in fatto e in diritto, il sig. ……………….. nella sua qualità ut supra, come elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso con il presente atto, formalmente e ad ogni effetto di legge propone

reclamo

avverso il decreto n. ………………../…………………, emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di ……………….., in data ……………….., per gli effetti rispettosamente chiedendo che Codesta Ecc.ma Corte d’Appello adita Voglia revocare il decreto di che trattasi e conseguentemente ………………..

Con osservanza.

Si allega: copia del decreto n. ………………../……………….., emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia – Sezione Distaccata di Portogruaro in data ………………..

Portogruaro, 15. 5. 2011

Sig. ………………..

avv. …………………

 

Depositato in cancelleria oggi …………………

Il cancelliere ………………..

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10 Comments

  1. Buongiorno, il giudice tutelare non acconsente la vendita di un immobile degradato in sito in Milano a mio marito che è amministratore di sostegno da un anno x sua zia che è in istituto.
    I nipoti, che sono 10, chiedono la vendita per le troppe spese condominiale che deve la zia oltre che anche la quota di 1.800 euro mensili all’istituto dove è ricoverata perchè non più di intendere e volere.
    Cosa si può fare e a chi rivolgersi per avere questo consenso?
    Il giudice ha delle leggi da seguire o la decisione spetta solo a lui discrezionalmente?
    Grazie della sua risposta.
    Giuseppina

  2. Gentile Giuseppina,
    Il giudice deve valutare solo l’interesse della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno. Se ha rigettato l’istanza, vuol dire che non ha ritenuto utile per la Zia di suo marito il vendere l’immobile. L’istanza può essere riproposta magari con altra motivazione che tenga conto della priorità di quanto è a favore della beneficiata.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  3. Buongiorno,
    nostro fratello, maggiorenne, vive con i nostri genitori ed è affetto da psicosi e lieve ritardo mentale ed in cura presso CPS di competenza del territorio da più di 10 anni.
    Nel 2010, con i medici del CPS si è strutturato un progetto che ha reso possibile l’entrata in una prima comunità riabilitativa. l’anno scorso c’è stato un allontanamento dalla comunità da parte di mio fratello che ha portato alle sue dimissioni. negli ultimi 10 mesi, in attesa si liberasse un posto in un’altra comunità, ci sono stati diversi ricoveri al reparto di psichiatria dell’ospedale più vicino per gestire alcune difficoltà di cura di nostro fratello da parte dei miei genitori. il CPS ha sempre dato il supporto per cure, visite e supporto a noi familiari e gestito il ricovero coatto nei momenti più difficili. finalmente lunedí scorso è stata trovata disponibilità presso una nuova comunità e mio fratello ha iniziato un nuovo percorso di riabilitazione.
    Siamo però rimasti basiti nel venire a sapere che, a nostra insaputa e ad insaputa del CPS, una dott ssa che ha avuto in cura nostro fratello nel reparto di psichiatra dell’ospedale di Melzo, abbia avviato la procedura di amministrazione di sostegno con urgenza al tribunale di tutela di Milano il quale ha gia richiesto la copia della cartella clinica al CPS.
    Vorremmo sapere se questa procedura è regolare, visto che sospettiamo evidenti attriti tra i medici del CPS e del reparto di psichiatria, e vorremmo qualche suggerimento sul da farsi, tenendo presente che nostro fratello non ha procedimenti penali e non ha mai evidenziato problemi che possano indurre a violenza a terzi o a se stesso e che siamo fiduciosi nel progetto di rieducazione attuato col CPS.
    Grazie della sua risposta.

    Giuseppe

  4. Gentile avvocato,
    ho svolto le funzioni di amministratrice di sostegno, ho presentato il rendiconto e il Gt mi ha liquidato un’indennità che non ha tenuto conto nemmeno delle spese che ho sostenuto.
    qualora volessi impugnare il decreto di liquidazione dell’indennità qual è la procedura da seguire?
    grazie

  5. Veda quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Cordialità.

    Paola
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  6. Salve, Giuseppe.
    I servizi sociali possono chiedere la nomina di ADS ogni qual volta ritengano che ci sia l’interesse del soggetto beneficiario. Non lo vedo come un limite ma come un vantaggio da fruire fino a quando esso può essere di utilità per la persona carente di autonomia. La ptologia descritta mi sembra assolutamente compatibile con l’amministrazione di sostegno, che può comunque sempre essere modificato o revocato. Credo poi che ben possiate essere nominato uno di voi, quali familiari interessati e disponibili.

    Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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  7. Gentile Staff,
    vorrei un vostro consiglio. Mia madre e’ stata ricoverata in una casa di riposo in maniera diciamo quasi coatta.
    Mia sorella ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno.Come posso far uscire mia madre da quella strutura dato che lei non vuole assolutamente starci e a casa era assisttita da me e due badanti.
    Cosa devo fare?
    Grazie mille.
    Patrizia

  8. Gentile Patrizia,
    la nomina dell’amministratore di sostegno è avvenuta dopo la notifica del ricorso ai parenti fino al quarto grado, quindi anche a lei. Se vi è stata una variazione nelle condizioni di salute, si può oggi chiedere il ricovero domiciliare invece che in struttura. L’istanza va sempre presentata al giudice tutelare.

    Per miglior dettaglio sull’istituto dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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  9. Buongiorno,
    vorrei chiedere un consiglio.
    il compagno di una amica (conviventi da oltre 10 anni) è stato investito e purtroppo è rimasto gravemente cerebroleso.
    la compagna (per puro caso) dopo 2 mesi ha scoperto che la figlia di lui (nata da un precedente matrimonio oramai da anni giunto a divorzio) è stata nominata amministratore di sostegno del padre.
    Ora, pur condividendo la scelta giusta di nominare un amministratore, la mia amica vorrebbe opporsi alla nomina della figlia chiedendo una nomina in suo favore o quantomeno di un terzo (che sembrerebbe la scelta più logica) sopratutto poichè la figlia, da anni, non aveva rapporti con il padre ed inoltre alla compagna stabile non è mai stato notificato nulla.
    grazie per il riscontro.
    Saluti codiali.
    Francesca

  10. Gentile Francesca,
    la sua amica dovrebbe verificare se l’ADS sia definitivo o provvisorio. Successivamente, se è provvisorio potrà intervenire all’udienza per la nomina definitiva e segnalare la sua opposizione chiedendo la nomina a proprio favore. Diversamente potrà fare opposizione fin da ora, segnalando che ai sensi dell’art. 408 cov. civ. poteva fin da subito essere nominata come ADS:

    Dispositivo dell'art. 408 Codice civile
    Fonti → Codice civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone → Capo I - Dell'amministrazione di sostegno
    La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata (1).
    Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
    Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
    Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

    Per miglior dettaglio sull’istituto dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Paola
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