L’Amministratore di Sostegno non serve a bypassare la volontà del beneficiato

L’ADS non serve a sovrapporsi alla volontà del beneficiato in negazione della stessa

Amministratore di Sostegno

Amministratore di Sostegno

Do segnalazione di un interessante provvedimento del Giudice monocratico del tribunale veneziano (sezione distaccata di San Donà di Piave) – dott. Viviana Mele – che rigetta la richiesta di ADS laddove questa era solamente finalizzata a bypassare scelte di rifiuto terapeutico dell’interessato.

L’elemento che caratterizza il provvedimento è costituito dal fatto che , sebbene il ricorso per la nomina dell’ADS sia stato presentato dal Servizio Psichiatrico dell’U.L.S.S. N. 10, e quindi da un soggetto particolarmente qualificato ad esprimere valutazioni in ordine alla patologia di cui soffre il soggetto resistente, il Giudice ritiene che si deve debba rispettare la volontà del beneficiario il quale, negando la propria condizione di malato, rifiuta ogni conseguente cura.

D’altra parte, il Giudice afferma, e lo si condivide, che la funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’Amministratore di Sostegno, consistente sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del beneficiando e nell’impedimento a questi di espellerlo fino al suo completo assorbimento, appartenga al novero delle funzioni che non possono essere demandate ad un Amministratore di Sostegno.

Diversamente l’ADS viene invece nominato perchè possa studiare con il Centro di Salute Mentale un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.

Poichè il beneficiario non ha alcun patrimonio, si ritiene anche che la nomina di ADS sia utile e di suo interesse al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, e ciò nonostante che il beneficiario abbia il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.

Da ciò si può quindi dedurre ancora una volta, se ve ne fosse ancora stato bisogno, che la stella polare di ogni scelta in materia di ADS deve e può essere solo l’effettivo interesse del beneficiato, tutelando le sue esigenze personali senza mai comprimere aprioristicamente le sue sue possibilità di autodeterminazione e realizzazione.

Avv. Alberto Vigani


TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE

Il Giudice Tutelare,

letto il ricorso presentato da UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10 SERVIZIO PSICHIATRICO per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. G. B.;

sentito personalmente il beneficiario e i di lui familiari, nonché le ricorrenti;

esaminata la documentazione prodotta;

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 16.5.2011,

ha emesso il seguente

DECRETO

Dall’esame del beneficiario, dalla documentazione in atti nonché dalle dichiarazioni raccolte in udienza è risultato che il sig. G. B. non è in grado di provvedere in maniera autonoma alle proprie necessità in quanto è stato colpito da psicosi con manie di persecuzione.

Il beneficiario è, quindi, in uno stato di infermità sia psichica che fisica che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, di tal ché appare opportuna la nomina di un amministratore di sostegno con compiti di assistenza sia morale che materiale.

Si evidenzia che il beneficiario nega la propria condizione di malato e rifiuta ogni conseguente cura, negando il consenso per l’assunzione di qualsiasi farmaco. Il giudice tutelare ritiene quindi di dover rispettare la volontà del beneficiario in merito alla scelta sul se curarsi o meno, soprattutto in considerazione del fatto che non sussistono pericoli per l’incolumità del beneficiario. Il sig. G. B. ha invero dichiarato che in passato, quando la madre o i medici gli somministravano i farmaci contro la sua volontà, egli li sputava immediatamente. La funzione che i ricorrenti vorrebbero assegnare all’ADS consisterebbe dunque sostanzialmente nell’imposizione fisica dell’assunzione del farmaco da parte del sig. G. B. e nell’impedimento a questi di espellere il farmaco fino al suo completo assorbimento. Il giudice ritiene che si tratti di funzioni che non possono essere demandate ad un ADS.

È opportuno invece che l’ADS studi con il CSM un progetto di recupero e di cura per il beneficiario.

Si evidenzia ancora che il beneficiario non ha alcun patrimonio da amministrare, non avendo mai lavorato e non avendo altre fonti di guadagno. Si ritiene che la nomina di ADS sia utile al fine di presentare istanza per il riconoscimento della pensione di invalidità, pur rilevandosi che il beneficiario ha già espresso il proprio netto rifiuto alla istanza ed alla conseguente visita medica, nonostante le rassicurazioni e le raccomandazioni del giudice.

P.Q.M.

visto l’art. 405 co. 5 e 6 c.c., in relazione agli artt. 1 L. 6/2004 e 404 c.c., nonché agli artt. 409 e 410 c.c.,

nomina a favore del beneficiario G. B. nato a Eraclea il 11.12.1978 e residente in San Donà (VE) Via Jesolo n. 23, amministratore di sostegno l’avv. M. M., con studio in Jesolo (VE), Via Verona n. 11.

Dà incarico all’amministratore di sostegno di curare e assistere il beneficiario e di compiere in favore dello stesso i seguenti atti:

  • rappresentare il beneficiario nell’espletamento di ogni adempimento burocratico-amministrativo inerente ai rapporti con enti pubblici o istituti privati, in particolare per ciò che attiene alla presentazione di atti e/o istanze dirette al conseguimento di sussidi e/o prestazioni sanitarie o previdenziali cui il beneficiario abbia diritto;
  • compiere in nome e per conto del beneficiario tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
  • curare con il C.S.M. competente la realizzazione di un progetto per il recupero e la cura del beneficiario;
  • presentare istanza per il conseguimento di pensione di invalidità.

Sono fatte salve le autorizzazioni specifiche previste dagli artt. 374, 375 e 376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., di competenza del G.T..

Dispone che l’incarico sia a tempo indeterminato.

Dispone che l’amministratore di sostegno presenti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31.12.2011, a questo G.T. una relazione sull’attività svolta e sull’evoluzione delle condizioni di vita del beneficiario, alla quale va allegata una sintetica illustrazione della situazione economica che varrà come rendiconto ai sensi degli artt. 411 e 380 c.c..

Si invita l’amministratore di sostegno a riferire a questo G.T., entro il termine di quindici giorni, i mutamenti esistenziali più rilevanti della vita del beneficiario e a richiedere specifica preventiva autorizzazione per gli spostamenti (residenziale/assistenziale) dello stesso (salvo l’urgenza di provvedere; in tal caso, deve richiedersi autorizzazione entro il termine di quindici giorni ed il trasferimento effettuato avrà carattere temporaneo sino alla autorizzazione del G.T.).

Si dà atto che il beneficiario, ai sensi dell’art. 409 co. 2 c.c., può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nei limiti delle sue concrete possibilità.

L’amministratore di sostegno è invitato a valorizzare bisogni e aspirazioni del beneficiario ai sensi dell’art. 410 co 1 c.c. ed a garantire alla stessa l’informazione concretamente possibile anche ai fini di cui all’art. 410 co. 2 c.c., comunicando al G.T. eventuali diversità di scelte, contrasti o difficoltà.

L’amministratore di sostegno coinvolgerà nell’attuazione del suo incarico, nei limiti più ampi possibili, i servizi sociali e assistenziali territorialmente competenti.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si annoti a cura della cancelleria ai sensi dell’art. 405 co. 7 c.c..

Si comunichi all’Ufficiale dello Stato Civile, al Casellario Giudiziale, al P.M. nonché alle parti costituite.

San Donà di Piave, 16.5.2011

Il Giudice Tutelare

dott.ssa Viviana Mele

 

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