Il caso preso in esame dal tribunale di Varese fa capo ad una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una ludopatia.
Per comprendere il contesto di cui si discute si deve sapere che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa un milione e mezzo (il 3% della popolazione italiana) gli adulti a rischio ludopatia, trattandosi di fenomeno in costante incremento.
Le cause possono essere molteplici e variare ma gli effetti, in genere, convergono in modo omologo verso una situazione che può sconfinare nella vera e propria patologia. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di una vera e propria dipendenza, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti.
L’amministrazione di sostegno è perciò indicata come misura assolutamente adeguata ad affrontare una problematica di tal fatta ed, anzi, da consigliare.
Un tanto anche perchè, oltre che essere duttilmente appropriata, non vi sono ragioni contrastanti: infatti, i 3 elementi che possono essere ostativi all’ADS (1. complessità dell’incarico, 2. potenzialità -auto o etero- lesiva dell’incapace, 3. inadeguatezza in concreto dell’ADS) qui non sussistono.
Nel caso di specie, la situazione del beneficiario anzi rende necessaria, oltre che opportuna, una nomina a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili; tale effetto a tempo non sarebbe raggiungibile in via predeterminata a mezzo altri istituti.
L’amministratore dovrà quindi seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili.
Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.
Tribunale di Varese
Ufficio della volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in persona del Giudice Tutelare, dott. Giuseppe Buffone, ha pronunciato il seguente
D e c r e t o ex art. 405 cod. civ.
Nomina di Amministratore di Sostegno
nel procedimento camerale iscritto al n. ..dell’anno 2009
R.G.V.G.,
Avente ad oggetto
Apertura dell’amministrazione di sostegno in favore di SS, …
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Il beneficiario dichiara, con lucidità e consapevolezza, di non avere buona capacità di gestione del denaro e di desiderare un amministratore di sostegno. La richiesta è convalidata dalla sorella che ricorda come il fratello, per pagare i debiti accumulati, abbia addirittura venduto la propria casa (vivendo ora presso abitazione della madre) e cambiato lavoro.
Stato clinico
La relazione del medico psicologo che ha in cura il beneficiario, conclude ritenendo che il beneficiario si esponga con facilità al rischio di impulsività, determinato da una tendenza a farsi coinvolgere ed a sperimentare emozioni senza razionalità
Si osserva, per quanto qui interessa, che l’incapacità gestionale discende quasi prevalentemente dalla tendenza del beneficiario a dedicarsi ad attività di giuoco e scommesse, culminata in una irrefrenabile attività di dedizione alle cd. “macchinette” ovvero slot machines e altri strumenti ludici equivalenti.
All’esito delle valutazioni medico-legali, la psicologa diagnostica una dipendenza da gioco, particolarmente “devastante” per la vita del beneficiario: è, addirittura, arrivato a dimettersi dal lavoro per poter beneficiare della liquidazione ed ottenere liquidità da reimpiegare.
Da qui un percorso terapeutico cui ora si chiede venga affiancato un percorso giuridico di tutela e, cioè, una amministrazione di sostegno.
L’esame ha confermato quanto in atti, atteso che è stato lo stesso beneficiario ad associarsi alla richiesta di amministrazione
Amministrazione di sostegno
Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba essere accolta.
La legge 9 gennaio 2004, n. 6 istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale – come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) – che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente.
Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:
a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;
c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede
Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.
Ed, infatti, nel caso di specie, l’istituto ex art. 404 c.c. appare del tutto adeguato al caso concreto. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.
Amministrazione di sostegno e Ludopatia
Non va sottaciuto, invero, che il caso di specie non fa capo ad un classico soggetto incapace ovvero vulnerato nella propria esatta e corretta percezione della realtà ovvero inficiato nell’intelletto da disturbi più o meno intensi della personalità: viene in rilievo, infatti, una specifica ipotesi di dipendenza da gioco, ovvero una ludopatia.
Ciò nondimeno l’amministrazione di sostegno è sicuramente misura assolutamente adeguata ed, anzi, da consigliare.
In primo luogo, va ricordato che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità sono circa un milione e mezzo (il 3% della popolazione) gli adulti a rischio ludopatia, trattandosi di fenomeno in costante incremento.
Le cause possono essere molteplici e variare ma gli effetti, in genere, convergono in modo omologo verso una situazione che può sconfinare nella vera e propria patologia. Ed, infatti, come insegna la letteratura medico-legale, a livello psicologico si assiste al repentino passaggio da euforia a depressione, con stati d’animo altalenanti e l’insorgenza, quindi, di una vera e propria dipendenza, del tutto simile per sintomi e caratteristiche a quella da sostanze stupefacenti che può peggiorare e compromettere seriamente salute e qualità della vita. Ed, invero, vi sono precipui dati oggettivi che propendono verso una tale conclusione: mentre si gioca o si scommette, l’organismo rilascia endorfine e le sensazioni a livello neuronale sono simili a quelle provocate dalla droga e dall’alcol.
Se si considera che il fattore che stimola la ludopatia è l’offerta di gioco, è facile intuire come colui che ne soffra sia, oggi, esposto ad un rischio costante: presso ogni esercizio commerciale – in specie, bar e tabacchi – sono in vendita giochi e scommessi, anche di facile accesso. E manca, allo stato, una Legislazione che incida, in modo diretto, sul contenimento delle ludopatie.
Da qui l’utilità della amministrazione di sostegno per chi sia affetto dalla propensione irrazionale al giuoco.
Modalità operative
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile
Nel caso di specie, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo determinato, per la durata di due anni, prorogabili.
L’amministratore dovrà seguire un percorso con il beneficiario inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa: settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al gioco, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura.
Per tali motivi, si provvede come da dispositivo, sentite tutte le parti comparse in udienza ed ascoltati i desiderata del beneficiario che si è dimostrato fermo nel voler dimostrare, prima a sé stesso che agli altri, di poter sconfiggere la dipendenze che lo ha colpito, privandolo della possibilità di una vita non solo normale ma anche felice.
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,
Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di SS, …
Nomina amministratore di sostegno l’Avv. …., con studio in ….
L’incarico è a termine: anni due
Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire condizioni di vita ottimali.
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
- gestione patrimonio
L’amministratore ha il potere-dovere di fare visione e rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario; avrà cura di far sospendere, con l’intermediazione dell’istituto di credito (Banco ..) ove custoditi i fondi, le carte di credito e debito attualmente in essere con accensione di una unica carta vincolata ai seguenti plafonds, al fine di garantire un minimo risparmio coattivo: settimanalmente, la somma di Euro 200,00 con onere per il beneficiario di dare conto, all’amministratore, di come le somme vengono spese (offrendo ricevute fiscali e scontrini) e con autorizzazione, per l’amministratore, di coinvolgere nelle attività di vigilanza la sorella DD; l’amministratore ha diritto di estrarre, in ogni momento, estratto conto; mensilmente, la somma massima è di Euro 800,00. Ogni prelievo che superi le suddette somme non può essere effettuato se non con l’assistenza dell’amministratore, intesa quale firma per autorizzazione.
L’amministratore ha il potere di autorizzare prelievi ulteriori, anche con prelievo diretto o con autorizzazione rilasciata alla banca, ma con motivazione puntuale. L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici del beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario.
Tanto, anche e soprattutto, al fine di verificare quali atti negoziali significativi siano stati posti in essere sino ad oggi ed eventualmente verificarne la validità giuridica. L’amministratore potrà conferire direttamente con la dr.ssa GG, psicologa, per concertare un piano di sostegno terapeutico e giuridico.
Quanto alle spese per le cure psicologiche, l’amministratore concerterà con l’istituto di credito che la sorella del beneficiario, DD, possa, ove autorizzata dall’amministratore, effettuare prelievi per pagarle, salvo che – come è preferibile in linea di principio – il beneficiario riesca a farvi fronte con il budget già in essere.
con assistenza necessaria (art. 409, I, c.c.)
Il beneficiario non può sottoscrivere contratti ed impegnare il patrimonio verso l’esterno se non con l’assistenza dell’amministratore, da intendere in senso stretto (presenza dell’amministratore di sostegno all’atto giuridico e sua sottoscrizione). Altrimenti detto: nessun contratto acquista efficacia se non con la firma della amministratrice. Eccezion fatta per l’eventuale sottoscrizione di un contratto di locazione: in quel caso, sin da ora, si autorizza il beneficiario a sottoscrivere il contratto ove l’amministratore abbia preventivamente dato il proprio consenso per iscritto con trasmissione degli atti a questo giudice tutelare.
Eccezion fatta per la vendita della automobile di proprietà: in quel caso, varranno le regole come per la stipula della locazione.
Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di settembre di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto. In questa relazione prospetterà l’eventuale opportunità di una proroga del mandato indicando il termine auspicato. L’incarico scade in data 1 dicembre 2011.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Dispone che il beneficiario, entro il termine di un tre mesi dalla scadenza dell’incarico, si sottoponga a visita medico-legale, con l’assistenza dell’amministratore, onde acquisire una perizia di aggiornamento sulla sua situazione fisio-psichica. Del rifiuto il Giudice terrà conto nella valutazione dell’eventuale rinnovo dell’incarico.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno l’udienza in data 27 novembre 2009
Decreto immediatamente esecutivo.
Si comunichi
Varese lì 25 novembre 2009
Il Giudice Tutelare
dott. Giuseppe Buffone
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