DUE PERSONE PER L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO? Amministratore di sostegno vicario: si può?
Spesso viene chiesto se è possibile condividere l’incarico di amministratore di sostegno per poter meglio garantire l’assistenza al soggetto beneficiato. O quantomeno se è possibile avere un ADS vicario per i momenti in cui l’Amministratore di Sostegno è impossibilitato a prestare la sua attività funzionale.
Purtroppo la risposta deve essere negativa perchè l’istituto dell’ADS non permette di nominare un co-amministratore per due ragioni giuridiche primarie:
In riferimento al primo punto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che bene aveva davanti a sè il confronto con la fattispecie della tutela in cui, a chiare lettere, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore.
In riferimento al secondo punto, è opportuno segnalare che (vds. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico ovvero qualora si tratti di gestire un’attività di tale complessità da doversi propagare in una molteplicità di direzioni”. Per questo in tali casi si deve ritenere che l’amministratore di sostegno (unico) o possa essere bastevole a tutelare da solo il soggetto beneficiato o che la misura dell’ADS non sia idonea ed sufficiente, e si debba quindi utilizzare altra disciplina più impattante (inabilitazione o interdizione).
Riporto quindi in dettaglio un interessante provvedimento del Tribunale di Varese che tratteggia con precisioni il perimetro della questione.
Avv. Alberto Vigani
***
Tribunale di Varese, Uff. Vol. Giur., decreto 13 luglio 2010
Il beneficiario versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questo non è nella piena capacità di potersi orientare anche nella gestione del patrimonio (affetto da: morbo di Parkinson e decadimento cognitivo). Tanto è emerso all’esito dell’esame dove è risultato che il beneficiario ha difficoltà a realizzarsi nella realtà che lo circonda, non essendo in grado di indicare, ad esempio, il luogo in cui si trova. Il beneficiario non conosce, peraltro, neanche la moneta che ha corso legale e versa in evidente stato di bisogno. L’amministrazione si rende, dunque, opportuna, prima che necessaria, anche al fine di evitare che l’incidenza della patologia possa riverberarsi in modo negativo sulle condizioni personali e patrimoniali. Si prende atto della documentazione medica prodotta che, in uno con l’esame, sconsiglia misure di tutela diverse (es. interdizione).
Dalla situazione sopra descritta, discende che l’istanza debba trovare accoglimento.
La legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, nuove norme a disciplina ed istituzione dell’amministrazione di sostegno, con contestuale modifica degli articoli del cod. civ. in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali .
E’ stato, così, istituto, quale nuova figura di ausilio per gli incapaci, l’amministratore di sostegno, attingendo da una legge che ha la dichiarata finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Più che di una riforma, si è trattato di una vera e propria rivoluzione istituzionale – come tale riconosciuta, nella sostanza, dalle Corti superiori (Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584; Cass., 9 dicembre 2005, n. 440) – che ha confinato in uno spazio assai ristretto gli ormai “residuali” istituti della interdizione e dell’inabilitazione; la prima ormai soltanto operante (art. 414 c.c.) se ritenuta (e dimostrata) necessaria per assicurare adeguata protezione all’infermo di mente. Ai sensi del “nuovo” art. 404 c.c., la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita dal suddetto amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Ai sensi dell’art. 408 c.c., la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo “alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. L’amministratore di sostegno , in altri termini, differentemente dalle altre misure a protezione dell’incapace, non si sostituisce al rappresentato ma sceglie “con questo” il suo best interest.
Nel caso di specie, l’amministrazione risulta senz’altro adeguata atteso che si rivela in grado di offrire tutela opportuna al soggetto debole. Ed, infatti, secondo l’insegnamento dei giudici di legittimità (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa:
a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni;
b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno;
c) inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede
Nessuno dei suddetti tre casi è qui in rilievo.
Né la gravità della patologia ha valenza nel senso di rendere preferibile l’interdizione. Al riguardo, non può sottacersi come Cass. civ., 22.4.2009, n. 9628 abbia di recente cassato la decisione del giudice di merito di optare per l’interdizione a soggetto affetto da esiti di ematoma acuto subdurale e cardiopatia ischemica con totale decadimento cognitivo ed alterazione abituale delle facoltà intellettive e volitive.
Onde fugar ogni dubbio, deve poi ricordarsi che non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare. Né costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministratore di sostegno, la circostanza che siano stati indicati i compiti da assegnare all’amministratore. Infatti, ai sensi dell’art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, è il giudice tutelare che, nel proprio decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, indica l’oggetto dell’incarico, gli atti che lo stesso amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quelli che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore, fermo restando che nell’applicazione della misura deve aversi riguardo alle esigenze del beneficiario stesso, alla cui cura e ai cui interessi deve essere esclusivamente orientata la scelta dell’amministratore di sostegno (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866).
Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, reputa questo Giudice, condividendo le opinioni già da altri espresse, che debba farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.
Ed, allora, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile Nel caso di specie, la situazione patologia del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo indeterminato.
Si dà atto che, quanto ai compiti da assegnare all’amministratore, il ricorrente ha rinunciato a quelli che involgevano diritti personalissimi (testamento e capacità sponsale), su cui, quindi, non vi è pronuncia.
Sulla nomina dell’amministratore occorre soffermarsi.
La parte ricorrente chiede nominarsi un amministratore ed un co-amministratore di sostegno.
La richiesta non può trovare accoglimento.
Come ricorda la Dottrina, la legge non contempla espressamente tale possibilità e, però, neppure la esclude. Nel silenzio del testo legislativo, alcuni Autori convengono per l’opportunità di una soluzione gestionale “a due”, “tutte le volte che emerga la necessità del possesso di particolari competenze tecniche, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi”.
Certa giurisprudenza tutelare ha condiviso tale impianto argomentativo Trib. Modena, decreto 24 ottobre 2005: Trib. Genova, decreto 10 ottobre 2006 e Trib. Trieste, decreto 14 gennaio 2008.
L’orientamento che propone la nomina di due amministratori non può essere condiviso per due ragioni giuridiche primarie: una testuale (che si ricollega ad una tassatività tipologica delle figure di sostegno); ed una logico-giuridica (che impone di ritenere che la necessità di due amministratori sia incompatibile con la misura di tutela de qua).
Quanto al primo aspetto, è certo che la figura del co-amministratore non è in nessun modo prevista dalle norme della Legge 6/2004 che, opportuno ricordarlo, aveva piena memoria della misura della tutela in cui, expressis verbis, sono previsti due ruoli autonomi: il tutore ed il protutore. Il Legislatore, però, ha sempre focalizzato il baricentro dell’amministrazione attorno alla esclusiva figura dell’amministratore non lasciando mai emergere anche solo la possibilità velata di un’altra figura co-gestionale. Le figure del sostituto nelle scelte anche esistenziali altrui sono necessariamente tassative e sottoposte al vincolo della Legge, la quale sola, sovrana, deve “creare” e modellare i tipi soggettivi che possono ricoprire questo Ruolo. Accedere alla tesi di due amministratori o di un co-amministratore vorrebbe dire, in realtà, creare in via pretoria un profilo che la Legge ha respinto.
Quanto al secondo aspetto, deve ricordarsi che (v. Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584) l’amministrazione può, in concreto, essere esclusa “in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni”.
Ed, allora, delle due l’una: o l’amministratore (unico) è sufficiente a tutelare il soggetto debole o la misura de qua non è idonea ed adeguata.
Vi è, poi, di più.
Nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).
Ed, allora, va nominato amministratore di sostegno il sig. X e questi va autorizzato a nominare un ausiliario o collaboratore di cui avvalersi, da individuare nella sig.ra XX
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ.,
Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno in favore di XX, nato a …… il …… e residente in ..
Nomina amministratore di sostegno ……., nato in ….. e residente in …..
Autorizza l’amministratore di sostegno ad avvalersi di un ausiliario, nella gestione dell’amministrazione, da individuare in X, nata a …
Assegna all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali del beneficiario, con obbligo di assisterlo nelle attività quotidiane e nei trattamenti sanitari nonché con autorizzazione ad intraprendere iniziative con enti di assistenza o cura per garantire al soggetto protetto condizioni di vita ottimali. In particolare l’amministratore potrà assistere il beneficiario nel prestare il consenso ai trattamenti medici e nel prestare il consenso al trattamento dei dati personali; ove il beneficiario non sia in grado di firmare, l’amministratore potrà sottoscrivere in luogo di questi. Per singole o specifiche attività gestionali, l’amministratore potrà avvalersi dell’ausiliario, ma con documento scritto da entrambi gli interessati e reso noto al beneficiario, in cui di volta in volta indicati i compiti in cui richiesto l’intervento dell’ausiliario ed il tempo della collaborazione.
Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
con rappresentanza esclusiva (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale del beneficiario, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati al beneficiario, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio. L’amministratore subentra nella gestione di:
beni mobili, con obbligo di custodirli e, se denaro, evitarne la dispersione e, ove possibile, renderli produttivi di frutti;
beni immobili, con obbligo di provvedere alla manutenzione e se necessario la ristrutturazioneL’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiario con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo del beneficiario e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse del beneficiario. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome del beneficiario, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.
con Assistenza (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere il beneficiario nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.
Dispone l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa.
Ordina all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c.
Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale.
Fissa per il giuramento del nominato amministratore di sostegno,
la data del ..
Manda all’amministratore di notificare il decreto al beneficiario.
Decreto immediatamente esecutivo
Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.
Varese lì 13 luglio 2010
Il Giudice Tutelare
dott. Giuseppe Buffone
Associazione “Amministratori di Sostegno”
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