ADS: riconosciuto il diritto soggettivo all’animale da compagnia
Il Tribunale Varese, con decreto del 07.12.2011 a firma del dott. Buffone, sottolinea a precisa il ruolo dell’ADS anche nella sfera della realizzazione affettiva personale così aprendo l’orrizzonte ad un nuovo percorso giurisprudenziale.
Infatti, nella valorizzazione del principio costituzionale della tutela dell’affettività umana per gli animali, al momento della nomina di un ADS, il tribunale di Varese individua anche il compito di cura del cane della persona beneficiata.
Il caso per cui è intervento del Giudice riprende i connotati di molte vicende analoghe che si ripetono nel tessuto sociale italiano.
Abbiamo una persona anziana che vede peggiorare le proprie condizioni fisiche e deve essere ricoverata in una struttura apposita dove non possono essere ospitati animali. Il fido compagno canino viene perciò affidato ad un’amica della ricoverata che chiede l’intervento del Giudice perchè venga regolato il rapporto con il proprio ADS affinchè fra i suoi compiti vi sia anche la cura del cane (con il portarlo a passeggio, nutrirlo) e soprattutto affinché siano fissati i giorni di visita per poterlo incontrare.
Per la prima volta si approccia la materia dei rapporti affettivi con gli animali in relazione all’attuazione dei diritti della personalità a cui è preposta la figura dell’Amministratore di Sostegno e si interviene in merito all’estensione dei compiti di questi in sede di decreto di nomina per comprendere anche la gestione e tutela del rapporto della persona beneficiata con il proprio animale da compagnia così allargando l’area di intervento dell’ADS.
Il Giudice precisa così nel provvedimento che è materia con un interesse a copertura costituzionale e tutela penale (ex artt. 544 bis e ss. del codice penale). Per questa ragione si da riconoscimento e inclusione nell’ambito di intervento del magistrato al diritto soggettivo all’animale da compagnia, che è perciò oggetto di normazione nel suo esercizio all’interno dei poiteri e compiti attribuiti all’Amministratore di Sostegno.
Tribunale di Varese
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Decreto 7 dicembre 2011
La persona beneficiaria versa in condizioni cliniche particolari che richiedono l’intervento di una amministrazione di sostegno, atteso che questa versa in una situazione patologia non emendabile: diabete mellito di tipo 2, spondicolodiscoartrosi lombare, cardiopatia, osteoporosi; per effetto del quadro patologico in essere, la persona beneficiaria non è in grado di gestire con sufficiente autonomia gi atti di vita quotidiana, inclusi gli atti minimi, anche se conserva lucidità mentale ed appare capace di intendere e di volere.
L’attuale situazione comporta anche la necessità di creare liquidità, essendo la beneficiaria proprietaria di immobili, alcuni lasciati al non uso, che, se monetizzati, produrrebbero in favore della proprietaria fondi per sostenere con serenità il costo della retta della Residenza in cui allo stato allocata.
Durante l’esame, la persona beneficiaria ha richiesto di aderire al ricorso (proposto dai Servizi Sociali che hanno in cura il soggetto vulnerabile) ma ha espresso alcuni desideri. Tra questi, quello di potere mantenere un rapporto stabile con la migliore amica, alla quale, tra l’altro, è stato consegnato il cane di compagnia della beneficiaria, da cui questa si è dovuta separare: la beneficiaria, infatti, su sollecitazione dei medici, si è trasferita in casa di assistenza e cura, non potendo più badare da sola a sé stessa e, però, nella residenza in cui ora alloggiata, non è consentita la permanenza di animali.
Il cane è stato, dunque, consegnato all’amica e la beneficiaria chiede che a questa vengano demandati compiti relativi all’animale stesso, come portarlo in giro e, soprattutto, condurlo dalla beneficiaria periodicamente perché questa possa vederlo.
Nell’amministrazione di sostegno non è prevista la possibilità di un coamministratore (v. Trib. Varese, decreto 13 luglio 2010) ma, nelle concrete modalità gestionali nessuna norma esclude che l’amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L’art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l’art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare). Ebbene, nel caso di specie, non potendo l’amica svolgere il ruolo di amministratore (perché necessario un ruolo tecnico-giuridico, dovendosi provvedere ad alienare immobili e a gestire i rapporti amministrativi con il Servizio sociale) è però vero che questa potrebbe essere designata come ausiliario affiancato all’amministratore.
Deve, però, verificarsi se l’interesse al rapporto con il cane giustifichi una specificazione dei compiti de quibus nel decreto e un ausiliario in tal senso.
Questo giudice reputa che debba essere offerta risposta positiva.
In primo luogo, deve, oggi, ritenersi che il “sentimento per gli animali” costituisca un “valore” e un “interesse” a copertura costituzionale: secondo gli scritti della manualistica penale classica, solo gli interessi a copertura costituzionale giustificano la tutela penale (quale extrema ratio) e, nel caso di specie, proprio a tutela del
“sentimento per gli animali”, il Legislatore, nel 2004 , ha introdotto i delitti di cui agli artt. 544-bis – 544-sexies c.p., così dovendosi ritenere che, in base all’evoluzione della coscienza sociale e dei costumi, il Parlamento abbia ritenuto che un tale sentimento, costituisse oramai un interesse da trarsi dal tessuto connettivo della Charta Chartarum, in particolare dalla previsione sempre-viva dell’art. 2, aperto al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla Società, come diritti inviolabili (anche se “inespressi”). Sul fatto che si possano desumere “nuovi diritti costituzionali”, non vi è ragione per dubitare, se non altro richiamando gli scritti Autorevoli di chi, già in data risalente, affermava che si deve interpretare l’art. 2 cost. nel senso che si è voluto affermare “non già un diritto generale di libertà, ma piuttosto un principio che non si esaurisce interamente nelle singole fattispecie previste, e perciò consente all’interprete di desumerne dal sistema altre non contemplate specificamente”.
Ve ne è conferma nell’art. 5 della legge 20 luglio 2004, n.189 in cui si prevede che “lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa (..) l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche”. Ebbene: la norma scolpisce nel diritto positivo un principio che costituisce oramai patrimonio della coscienza sociale contemporanea ovvero “il rispetto degli animali”.
Non ignora questo giudice che, sulla rilevanza costituzionale del sentimento per animali, le Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26972 sembrano avere espresso opinione differente, avendo escluso la risarcibilità ex art. 2059 c.c. in caso di morte dell’animale da compagnia: ma è un’opinione che deve ritenersi oggi non più condivisibile, essendo stata smentita dal Legislatore (nazionale ed europeo), se non altro a partire dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Con l’articolato normativo richiamato, la Legge ha riconosciuto “che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia ed ha affermato “l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società”.
In conclusione, va affermato che, nell’attuale ordinamento, il sentimento per gli animali ha protezione costituzionale e riconoscimento europeo cosicché deve essere riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane. Si pensi che, nel caso di specie, la beneficiaria – mentalmente capace ma fisicamente ormai quasi allettata – non ha pensato, per sé stessa, come prima cosa, al suo patrimonio (es. gli immobili lasciati fuori dalla Residenza), bensì al suo cane, rimasto (in assenza anche di parenti) unico ricordo delle vita quotidiana persa a causa della patologia.
La serietà del rapporto tra la beneficiaria e il suo animale di compagnia, in attuazione della legge 201/2010, impone il rispetto del rapporto stesso, anche quale riconoscimento della dignità dell’anziano incapace, anche in attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona”.
Si provvede come da dispositivo.P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., DICHIARA aperta l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore di ….
- NOMINA amministratore di sostegno l’Avv. ….
- NOMINA ausiliario ex art. 379 c.c. la signora … con i seguenti compiti: si occuperà dei bisogni materiali e del cane della beneficiaria, portandolo presso la beneficiaria con cadenza periodica e secondo le volontà della beneficiaria stessa.
- Redigerà, mensilmente, un conto delle spese e dei costi per il cane e lo presenterà all’amministratore che rimborserà ogni costo/spese.
- ASSEGNA all’amministratore il compito di avere cura degli interessi patrimoniali e personali della beneficiaria, con obbligo di porre in essere, senza necessità di previa autorizzazione, tutti gli atti di conservazione e difesa del patrimonio, ivi inclusi il reimpiego di capitali (con investimento in titoli di Stato o su c/c) e il pagamento di spese e costi sostenuti per il mantenimento e la cura della persona.
- DISPONE CHE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, DEPOSITI NEL FASCICOLO ENTRO TRENTA GIORNI DAL GIURAMENTO, L’INVENTARIO DEI BENI DELLA PERSONA BENEFICIARIA, SECONDO IL MODULO DISPONIBILE IN CANCELLERIA (MOD. 362 C.C.)
- DISPONE che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni:
A) CON RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il compito di effettuare un puntuale e dettagliato rendiconto dello stato patrimoniale della beneficiaria, mediante accesso ai registri pubblici, anche della Conservatoria, nonché accesso ad ogni istituto di credito, mediante spendita del potere qui conferito. Quanto ai conti intestati o cointestati alla beneficiaria, l’amministratore richiederà estratto conto e saldo e redigerà, all’esito, una completa relazione di sintesi dove indicate le entrate e le proprietà. Su ogni conto, l’amministratore avrà possibilità di intervento: prelievi, estratti conto ed ogni altra attività necessaria per la gestione del patrimonio.
Quanto agli immobili, l’amministratore, con il concerto del Servizio Sociale, verificherà le esigenze economiche della persona protetta per sostenere i costi della retta della Comunità di residenza che la ospita e si provvederà ad ottenere stima all’attualità per programmare alienazioni al fine di creare liquidità su conto corrente.
L’amministratore ha il potere di gestire la pensione della persona beneficiaria e di usarne nel suo interesse e ha il potere di intervenire, con rappresentanza sostitutiva, nella gestione degli eventuali procedimenti aperti dall’INPS. Per ogni prelievo, però, l’amministratore dovrà essere autorizzato dalla persona beneficiaria.
ESCLUDE la capacità, in capo alla beneficiaria, di autonoma gestione del patrimonio limitatamente ai seguenti atti: la persona beneficiaria non potrà sottoscrivere alcun tipo di prestito o finanziamento se non con la firma dell’amministratore.
Limite di spesa: la pensione mensile L’amministratore avrà, anche, il potere di curare i rapporti giuridici della beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici, con autorizzazione alla firma in luogo della beneficiaria e con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, nell’interesse del beneficiario, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria. L’amministratore potrà stipulare contratti in nome della persona beneficiaria, ove ciò necessario per il suo interesse, e con limite degli atti di ordinaria amministrazione.B) CON ASSISTENZA (art. 409, I, c.c.)
L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici.
DISPONE l’ablazione della capacità di agire del beneficiario per ogni negozio e atto economico-patrimoniale di straordinaria amministrazione, rammentando all’amministratore l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare per gli atti indicati negli artt. 374, 375 e 376 del codice civile e quello di informare tempestivamente la persona circa gli atti da compiere, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con essa. Il beneficiario non può sottoscrivere mutui o altri finanziamenti se non con la sottoscrizione dell’amministratore; non può consentire a locazioni o comodati, se non con la firma dell’amministratore. Non può svolgere operazioni di reimpiego capitali.L’autorizzazione giudiziale non è necessaria: I) per l’acquisto di beni mobili
“per l’uso del beneficiario, l’economica domestica e l’amministrazione del patrimonio”; II) per l’assunzione di obbligazioni riguardanti le spese per il mantenimento del beneficiario e l’ordinaria amministrazione.ORDINA all’amministratore di sostegno di riferire per iscritto al Giudice Tutelare, entro la fine di giugno di ogni anno, circa l’attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario, con opportuno rendiconto.
Il beneficiario conserva la facoltà di compiere senza l’amministratore di sostegno gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e tutti quelli per i quali la sua capacità di agire non viene limitata dal presente provvedimento.
Visto l’art. 405, comma VI, c.c. 5MANDA alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, MANDA alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.
Manda all’amministratore di presentarsi per il giuramento DECRETO immediatamente esecutivo Visto il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.
Varese lì 7 dicembre 2011
IL GIUDICE TUTELARE
dott. Giuseppe Buffone
Associazione “Amministratori di Sostegno”
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commosso x tutto quello ke mettete gratis,ritengo a nome di chi ha e soprattutto di ki NON ha voce.GRAZIE di cuore e che Dio vi benedica
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