L’amministratore di Sostegno è titolare di rapporti giuridici da cui derivano responsabilità e conseguenze. Diviene quindi importante darsi adeguata tutela nello svolgimento delle funzioni a cui si è chiamati come ADS.
Per questa ragione sempre più spesso le ipotesi di responsabilità civile e penale dell’Amministratore di Sostegno vedono gli ADS chiedere alle compagnie assicurative della possibilità di dare copertura a tali rischi professionali con appositi prodotto assicurativi. Purtroppo fino ad oggi la risposta è stata sempre negativa perchè mancava sul mercato un prodotto specifico per gli ADS.
Ora, finalmente, la compagnia leader nazionale nell’assicurazione del rischio professionale, la DAS, ha realizzato in concerto con la nostra associazione un prodotto ad hoc per l’Amministratore di Sostegno.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di polizza che danno integrale attenzione alle esigenza di una figura giuridica che necessità di particolari specificità.
QUI TROVATE UTILI INFO DELLA POLIZZA.
DAS – DIFESA LEGALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
CONTRAENTE | L’Amministratore di Sostegno |
ASSICURATO | Le garanzie operano a favore del Contraente. |
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. |
SPESE GARANTITE | Vi rientrano le spese: |
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.GARANZIEGARANZIE:
PENALE COLPOSO
PENALE DOLOSO
EXTRACONTRATTUALE ATTIVO
EXTRACONTRATTUALE PASSIVO
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’ Assicurato qualora, nello svolgimento dei compiti di assistenza e/o rappresentanza stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono – secondo le esigenze del beneficiario:
sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. L’Assicurato è sempre tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Articolo 1917 del Codice Civile.
VERTENZE CONTRATTUALI CON IL BENEFICIARIOLa garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’ Assicurato qualora, nello svolgimento dei compiti di assistenza e/o rappresentanza stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, debba sostenere possibili vertenze contrattuali relative alla prestazione fornita al beneficiario. La garanzia è prestata con il limite …..ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
INSORGENZA DEL SINISTROIl caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.DOVEPer tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
nelle ipotesi di procedimento penale o danni extracontrattuali: in tutti gli Stati d’Europa
nell’ipotesi di vertenze contrattuali: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
MASSIMALE€ 25.000,00 per sinistro, illimitato per anno € 50.000,00 per sinistro, illimitato per anno PREMIO ANNUO LORDO (COMPRESE IMPOSTE AL 21,25%)
Verona, 1 ottobre 2012
D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale
Servizio Prodotto e Relazioni Istituzionali
NOTA : la presente scheda e’ da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che verrà emesso, di conseguenza risulta ampiamente mancante delle specifiche normative che lo completeranno.
Associazione “Amministratori di Sostegno”
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