COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO? I doveri dell’Amministratore di Sostegno
Dopo l’udienza arriva la nomina ad Amministratore di Sostegno, ma non si assume la funzione se non con l’accettazione dell’incarico.
E’ infatti con il giuramento che l’amministratore di sostegno si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.
La stella polare dell’attività dell’ADS deve essere la tutela degli interessi della persona beneficiata: nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.
Appena nominato l’amministratore dovrà redigere un INVENTARIO con un elenco dei beni di maggior valore del beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili), che presenterà al primo rendiconto.
Ogni anno, decorrente dal giorno del giuramento, l’amministratore deve depositare presso gli Uffici di cancelleria per la Volontaria Giurisdizione il rendiconto della gestione economica, utilizzando il modulo consegnato o il modulo RENDICONTO ANNUALE.
L’amministratore dovrà documentare ogni spesa straordinaria autorizzata e, per quanto possibile, le spese ordinarie non di modico importo, per cui è opportuno richiedere sempre la fattura o la ricevuta fiscale (es. per interventi terapeutici ed altro). Non è necessario allegare gli scontrini non contenenti il codice fiscale del soggetto.
In occasione del rendiconto, quindi annualmente, l’amministratore fornirà per iscritto al Giudice Tutelare ogni informazione utile circa il suo operato, le condizioni di vita e salute del beneficiario nonché le sue esigenze.
L’amministratore potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto e potrà sostenere tutte le spese straordinarie nei limiti di quanto autorizzato dal Giudice. Qualora il tetto di spese mensile si rivelasse inadeguato per difetto, l’Amministratore di sostegno avrà il dovere di chiedere al Giudice un suo aumento in proporzione alle maggiori necessità del beneficiato, e ciò anche in via anticipata rispetto al concretizzarsi delle maggiori esisgenze.
Qualora si palesi la necessità di affrontare spese di natura straordinaria nell’interesse del beneficiato, l’amministratore dovrà chiedere tempestivamente apposita autorizzazione al Giudice Tutelare.
L’amministratore deve evidenziare per iscritto, depositando la richiesta avanti la cancelleria della Volontaria Giurisdizione, eventuali esigenze sopravvenute che rendano necessario modificare o integrare i poteri previsti nel decreto di nomina (es. se l’incapace eredita un immobile e prima non ne aveva, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad accettare l’eredità, sarà necessario richiedere anche i poteri di vendere o gestire l’immobile).
Se si rendesse necessario compiere atti di straordinaria amministrazione di natura economico-patrimoniale e non (partecipare ad atti notarili, accendere mutui, promuovere giudizi ed altro, si vedano gli artt. 374 e 375 cod. civ.) e comunque quelli per cui il Giudice ne abbia già previsto la necessità, l’amministratore dovrà chiedere al Giudice Tutelare l’autorizzazione preventiva in via anticipata al compierli.
L’autorizzazione deve essere SEMPRE richiesta prima di svolgere ogni attività di straordinaria amministrazione che possa impegnare il beneficiato nei confronti dei terzi (es. prima di sottoscrivere un contratto preliminare con cui si impegni a vendere o acquistare un immobile) o che comunque produca effetti nei confronti del medesimo, perché l’autorizzazione potrebbe anche essere negata e allora l’amministratore si troverebbe a dover rispondere dei danni.
Associazione www.amministratoridisostegno.com
Associazione https://vimeo.com/77335416
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