Sì, Anche un ritardo cognitivo e la fragilità psicologica possono fondare un ricorso per la nomina dell’Amministrazione di sostegno, lo ha precisato il Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 24.5.2006.
Il Tribunale di Reggio Emilia dispone la nomina di un amministratore di sostegno a favore di una giovine donna affetta da “lieve ritardo cognitivo” e “fragilità psicologica di fondo”, anche se in presenza di un quadro evolutivo e di progressione, poiché tali patologie mentali non pregiudicano in modo massivo la capacità di agire dell’interessata ma, comunque, la palesano parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Esaminata la situazione familiare del soggetto, convivente con la zia ed il cugino, senza più contatti con la madre naturale, già inabilitata, il giudice tutelare ha ritenuto che l’amministrazione di sostegno sia l’istituto atto a assicurare il necessario supporto alla ragazza.
I poteri dell’amministratore di sostegno vengono qui circoscritti agli atti di natura patrimoniale ed al consentire all’ADS di essere guida alla giovine donna per sostenerla nel processo di maturazione ed avviarla al mondo del lavoro. Per questa ragione viene disposto che la beneficiaria possa compiere da sola, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, nonché quelli per i quali non sia espressamente prevista l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha quindi nominato amministratore di sostegno proprio la persona che ha l’affidamento della ragazza con in carico a termine (5 anni) e con poteri di mera assistenza.
Tribunale di Reggio EmiliaSeconda Sezione———————–
(decreto di apertura della procedura di amministrazione di sostegno e di nomina dell’amministratore – articoli 404, 405, 407, 408, 411 del codice civile, 720-bis del codice di procedura civile)———————–
Il giudice tutelare
Nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n°793/2006 R.G.N.C., sciogliendo la riserva, ha emesso il seguente
DECRETO
Visto il ricorso presentato dal P.M., volto all’apertura della procedura di amministrazione di sostegno in favore di B. Stella, su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia;
esaminati gli atti ed i documenti del presente procedimento, le conclusioni del P.M. ricorrente, nonché gli atti della procedura di curatela (n. 197/1996 Reg, Curatele) in favore di B. Eralda, madre di B. Stella;
Ritenuto:
che B. Stella, nata a Reggio Emilia, il XXXX, residente in Cavriago (R.E.), in XXXXX, presso l’abitazione di L. Giorgio e M. Ramona, già affidatari della medesima, in forza di decreto del Tribunale dei Minorenni di Bologna del 17.09.1995, seguita dal Dipartimento di Psicologia Clinica dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia, si trova nell’impossibilità parziale di provvedere adeguatamente ai propri interessi, per effetto di “lieve ritardo cognitivo” e da “fragilità psicologica di fondo”, tuttora sussistente, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, tali da comportare una “personalità emotivamente instabile” in base a quanto si evince dalla segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Reggio Emilia;
che tale situazione è stata confermata, oltre che dall’esame della beneficiaria, svoltosi all’udienza del 18.05.2006, anche dalle informazioni assunte in udienza da B. Regina e B. Marco (rispettivamente zia e cugino della beneficiaria) dal dott. L. Enrico, curatore di B. Eralda (madre della stessa B. Stella) e dai predetti L. Giorgio e M. Ramona, presso i quali la beneficiaria vive tuttora, considerandoli propri genitori – persone che risultano essersi presi cura di lei, a seguito dell’affidamento disposto dal Tribunale dei Minorenni – con il contributo al mantenimento prestato dapprima dal Servizio Sociale ed, in seguito, in base a quanto previsto dal provvedimento emesso da questo Giudice Tutelare in data 29.11.2005, nella procedura di curatela n. 1047 Reg. Curatele, dalla predetta B. Eralda, inabilitata, attraverso il suo curatore dott. Enrico L.;
che, in effetti, dall’espletato esame della beneficiaria, ormai maggiorenne, è emerso che la stessa frequenta l’ultimo anno scolastico di un istituto professionale (con programmazione didattica differenziata), svolge attività di volontariato, ha un intenso legame affettivo con la famiglia cui era stata affidata e presso la quale vive tuttora, non avendo, ormai da tempo, rapporti con la madre B. Eralda (affetta da depressione ed dichiarata inabilitata con sentenza n. 701/1997, emessa da questo Tribunale in data 01.07.1997) e necessita evidentemente, tuttora, pur mostrando un discreto livello di consapevolezza dei propri bisogni e della propria condizione, di una figura di riferimento, di propria fiducia ed in grado di rapportarsi con la sua personalità, che possa sostenerla, indirizzarla e coadiuvarla nell’assumere le proprie decisioni e nelle relazioni sociali, nel far fronte, in generale, proprie esigenze di vita, anche di natura patrimoniale, nonché nel proseguire il proprio percorso formativo, in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro, obiettivo in relazione al quale ha mostrato consapevole ed apprezzabile interesse;
che, pertanto, risultano integrati i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della beneficiaria, a norma degli art. 404 e segg. c.c., ravvisandosi l’esigenza di tutela della persona per la cura dei suoi interessi, che costituisce la ratio dell’istituto, secondo le modalità ed i criteri indicati nel dispositivo;
che, in base alle informazioni acquisite al giudizio, il patrimonio della beneficiaria non risulta composto da beni mobili, immobili o da valori mobiliari, bensì soltanto della titolarità di un contributo al mantenimento (pari ad € 300,00 mensili), che il curatore dott. L. Enrico è stato autorizzato a corrispondere a B. Stella, per conto della di lei madre inabilitata, in virtù del predetto provvedimento emesso da questo Giudice Tutelare in data 29.11.2005, contributo che, tuttavia, non risulta essere ancora stato materialmente versato, pur essendo stato, all’uopo accantonato e reso disponibile, in base alla dichiarazione resa dal predetto curatore di B. Eralda;
che, visto l’art. 408 c.c. e stante la mancanza di altri prossimi congiunti che si siano resi disponibili (risultando il padre deceduto), sono ravvisabili nella specie giusti motivi per non designare all’ufficio di amministratore di sostegno la madre, già inabilitata, della beneficiaria (tenuto conto del suo stato di infermità) all’ufficio di amministratore di sostegno, potendo tale incarico essere conferito a L. Giorgio, già affidatario di B. Stella, nato a Reggio Emilia, il 11.02.1951, residente in Reggio Emilia, in Via Vezzani n. 6, trattandosi di persona con la stessa convivente, che già risulta essersi preso cura della medesima (unitamente alla di lui coniuge M. Ramona) e che ha mostrato adeguata consapevolezza, in sede di udienza, della responsabilità implicata dal ruolo da assumere;
che, avuto riguardo a tutte le circostanze emerse in sede di istruttoria sommaria ed alle esigenze di protezione in concreto ravvisabili, la durata dell’incarico può essere determinata, allo stato, in anni 5 (cinque) – fatta salva futura valutazione in ordine alla permanenza dei presupposti della procedura – e deve avere ad oggetto – con attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri di mera assistenza – la cura della persona della beneficiaria ed il soddisfacimento delle sue esigenze di vita, il controllo e la vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni terapeutiche e/o riabilitative, l’attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del suo patrimonio (beni mobili, valori mobiliari, immobili e crediti) – previa autorizzazione di questo Giudice Tutelare quanto alle operazioni di amministrazione straordinaria – la eventuale gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali, con le Pubbliche Amministrazioni, con istituti di credito e compagnie assicurative, nonché l’attività relativa alla partecipazione della beneficiaria, ove dovesse occorrere, a controversie giudiziali, dinanzi ad organi di giustizia, sia ordinari che speciali, fatto salvo l’obbligo di rappresentare eventuali situazioni di conflitto di interessi, qualora dovessero configurarsi;
che l’ammontare delle spese ordinariamente occorrenti per le esigenze di vita della beneficiaria non risulta ancora compiutamente quantificato, potendosi, allo stato, il limite periodico delle spese che l’amministratore di sostegno può essere autorizzato ad effettuare con l’utilizzo delle somme di denaro nella disponibilità della beneficiaria (ivi incluso il summenzionato contributo al mantenimento che il curatore della madre di quest’ultima è stato autorizzato a corrispondere, pari, allo stato, ad € 300,00) essere prudenzialmente determinato in € 1.000,00, fatta salva più puntuale verifica ed eventuale variazione nel corso della procedura, in ipotesi di mutamento delle circostanze o di nuovi elementi di valutazione;
che appare opportuno disporre, sin da ora, che l’amministratore di sostegno provveda ad assistere B. Stella nelle operazioni occorrenti per aprire un conto corrente ovvero un libretto di deposito bancario e/o postale, intestato esclusivamente alla beneficiaria medesima, provvedendo a che le somme accantonate, versate o che verranno corrisposte in futuro dalla di lei madre B. Eralda e/o dal suo curatore, nonché eventuali emolumenti pensionistici e/o assistenziali e qualsiasi altra disponibilità liquida di cui la stessa è o dovesse divenire titolare in futuro vengano depositati e/o accreditati su tale conto o libretto, affinchè dette somme vengano utilizzate per far fronte alle spese occorrenti per la cura della sua persona, alle sue esigenze di mantenimento, di istruzione, di formazione, ricreative, sportive, terapeutiche e di vita in generale, in modo da consentire una più adeguata e verificabile amministrazione del suo patrimonio;
che, ai fini dell’espletamento dell’incarico, l’amministratore di sostegno provveda a consultare e tenere informata delle attività e delle determinazioni necessarie la beneficiaria, tenendo adeguatamente conto della sua volontà, relazionandosi, altresì, con la di lei madre B. Stella, con il suo curatore dott. Enrico L. e, ove dovesse occorrere, con il Servizio Sociale, riferendo a questo Giudice Tutelare in ordine alle circostanze, anche sopravvenute, ritenute rilevanti, mediante la relazione periodica da presentare all’ufficio o con apposita nota o istanza, in caso di urgenza.
Viste le conformi conclusioni del Pubblico Ministero ricorrente in atti;
P.Q.M.
a definizione del giudizio camerale, così provvede:
I) -. dichiara aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di B. Stella, nata a Reggio Emilia, il XXXXX, residente in Reggio Emilia, Via XXX;
II). – nomina amministratore di sostegno di B. Stella L. Giorgio, già affidatario della stessa e con la medesima convivente, nato a Reggio Emilia, il XXXX, residente in Reggio Emilia, in Via XXXXX;
III).- dispone che, allo stato, l’incarico abbia durata di anni 5 (cinque);
IV) – dispone che l’incarico abbia il seguente oggetto, con attribuzione all’amministratore di sostegno nominato di poteri di mera assistenza della beneficiaria:
1) riscossione e gestione delle somme accantonate, versate o che verranno corrisposte in futuro, a titolo di contributo al mantenimento, da parte di B. Eralda (madre della beneficiaria) mediante l’assistenza del suo curatore, di eventuali emolumenti pensionistici e/o assistenziali, dei valori mobiliari e delle altre disponibilità liquide di cui è attualmente – o dovesse divenire in futuro – titolare la beneficiaria – a tal fine relazionandosi, in particolare, per quanto dovesse occorrere, con la predetta B. Eralda e con il suo curatore, con facoltà di rilasciare quietanza a fronte dei pagamenti percepiti, ove occorra, con firma congiunta della beneficiaria;
2) utilizzo delle suddette somme, con facoltà di prelievo, per provvedere alle esigenze di mantenimento, la cura, di istruzione, di formazione, ricreative, sportive, terapeutiche e di vita in generale della beneficiaria e per l’ordinaria amministrazione dei suoi beni;
3) apertura di un conto corrente o di un libretto di deposito postale o bancario, intestato esclusivamente alla beneficiaria, sul quale far confluire o accreditare le somme erogate dalla di lei madre B. Eralda, anche a mezzo del suo curatore, eventuali emolumenti pensionistici ed assistenziali ed, in generale, le disponibilità liquide di cui B. Stella sia o dovesse divenire in futuro, titolare,
4) amministrazione del patrimonio della beneficiaria (beni mobili, immobili, crediti e valori mobiliari di ogni genere), sia ordinaria che straordinaria, quest’ultima previa autorizzazione da parte di questo Giudice Tutelare, secondo quanto previsto dalla legge, con particolare riferimento agli atti previsti dagli artt. 411, 374, 375 e 376 c.c.;
5) eventuale presentazione di istanze presso uffici della Pubblica Amministrazione volte all’ottenimento di sussidi e provvidenze economici, sanitari, pensionistici ed assistenziali in favore della beneficiaria;
6) eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi e di atti di natura fiscale;
7) controllo e vigilanza in relazione ad interventi e/o prescrizioni terapeutiche e/o riabilitative;
8) costituzione e gestione di eventuali rapporti contrattuali con compagnie di assicurazione, in particolare in relazione alla sottoscrizione di polizze di ogni genere, nonché dei rapporti con tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche attinenti al pagamento di imposte e tasse, nonché al fine di agire e resistere in giudizio dinanzi ad autorità giudiziarie ordinarie ed amministrative, anche speciali (facoltà quest’ultima condizionata all’autorizzazione del Giudice Tutelare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 411, 374 e 375 c.c.), fatto salvo l’obbligo di segnalare a questo Giudice Tutelare eventuali situazioni integranti conflitto di interessi, anche con riguardo alle attività relative all’amministrazione del patrimonio;
V) dispone che la beneficiaria possa compiere da sola, senza rappresentanza o assistenza alcuna, gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, a norma dell’art. 409, comma 2 c.c., nonché, in generale, quelli per i quali non sia espressamente prevista l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno in forza del presente decreto;
VI) – fissa, allo stato, in € 1.000,00 mensili il limite periodico massimo di spesa che l’amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui la beneficiaria ha la disponibilità, in ogni caso alle condizioni e con le modalità previste nel presente provvedimento;
VIII) – dispone – visti gli art. 411 e 380 c.c., -che l’amministratore depositi in Cancelleria una relazione annuale relativa all’attività svolta, alle condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria, nonché alla contabilità dell’amministrazione, la prima entro il mese di novembre di ogni anno, a decorrere da quello corrente;
IX) – fissa, per la prestazione del giuramento dell’amministratore di sostegno nominato, l’udienza dinanzi a sé (presso l’ufficio 2A.04, piano II del Tribunale) in data 21.06.2006, ad ore 13,00;
X) – visto l’art. 405, comma 7 c.c., manda alla Cancelleria di provvedere immediatamente ad annotare il presente decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e di darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni a margine dell’atto di nascita della beneficiaria;
XI) – dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo per legge.
– Si comunichi.
Reggio Emilia, 24.05.2006.
Il Giudice Tutelare
dott. Domenico Provenzano
Associazione “Amministratori di Sostegno”
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