Molto spesso i servizi sociali danno impulso ad attività di richiesta di nomina amministratore di sostegno senza mettere il possibile beneficiato nelle effettive condizioni di affrontare con cognizione di causa quanto si chiede in sua avversione.
Gli interessati devono però potersi informare ed hanno diritto di esercitare appieno il proprio diritto di difesa non conoscendo le esatte motivazioni che hanno indotto gli uffici (e per loro il PM) a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore.
In questo frangente, in carenza della notifica del ricorso con cui si richiede la nomina di ADS, si può fare opposizione alla detta nomina.
Ecco un esempio di come può essere impostata una comparsa di costituzione in opposizione richiedente il rigetto della nomina di ADS con l’eccezione di mancata notifica del ricorso e di violazione del contraddittorio.
Avv. Alberto Vigani
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
+++
Nel procedimento per nomina di Amministratore di Sostegno (R.G. 000/13 – G.O.T. Dott. Verdi) a favore di:
PAOLO ROSSI
rappresentato e difeso, per delega a margine del presente atto, dall’Avv. Alberto A. Vigani di Venezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Via ________ n.__ (con ivi autorizzazione a comunicazioni e notifiche al fax n. 0421.232444; e-mail info [@] avvocati.venezia.it e PEC a.vigani [@] pec.avvocati.venezia.it.)
MEMORIA DIFENSIVA
1 – Sulla nullità della notifica del decreto di fissazione udienza
Il 10.1.2013 veniva notificato al sig. Paolo Rossi (nato ad Verona (VR) il 1 maggio 1945 ed ivi residente in via Milano n. 1) decreto di fissazione udienza in relazione ad un procedimento per nomina di A.D.S..
Nulla in più è dato a sapersi.
Nonostante lo stesso decreto notificato faccia riferimento ad un ricorso presentato da un P.M. ed il provvedimento disponga la notifica dello stesso, la Cancelleria provvedeva a notificare il solo decreto di fissazione udienza.
Il sig. Rossi, pertanto, ad oggi, non può esercitare appieno il proprio diritto di difesa non sapendo le motivazioni che hanno indotto il P.M. a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno a suo favore.
Si chiede, pertanto, che venga fissata una nuova udienza, previa notifica del decreto di fissazione udienza in unione al ricorso del redatto dal P.M. come disposto dal Giudice adito.
In ogni caso, pur non accettando il contraddittorio su quanto non comunicato e non conosciuto, ci si oppone al disporsi la chiesta ADS deducendo quanto segue in ordine alle condizioni cliniche del sig. Rossi.
2 – Sui presupposti per la nomina di un A. D. S.
Ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostengo si richiede la contemporanea presenza di due condizioni: la sussistenza di uno stato di infermità (ovvero una menomazione fisica o psichica) e la conseguente impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 segg. c.c.).
Il sig. Rossi non è affetto da infermità o menomazione alcuna, né è incapace di provvedere ai propri interessi.
Da ciò si potrà quindi far conseguire il rigetto di quanto ex adverso richiesto.
+++
Tutto quanto premesso, si assumono le seguenti
CONCLUSIONI
Voglial’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
Accertata la mancata notifica del ricorso, ordinarsi la notifica dello stesso e, per l’effetto, previa concessione di un termine adeguato a difesa, fissarsi nuova udienza.
Nel merito:
Respingersi fin da subito a domanda di nomina di amministratore di sostegno in favore del sig. Rossi in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con osservanza.
Eraclea, 28 gennaio 2013
Avv. Alberto A. Vigani
Associazione “Amministratori di Sostegno”
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Buongiorno, vi espongo subito il mio caso:
Una cugina di mia madre, vedova e senza figli, che ha sempre vissuto da sola e lontana dai fratelli e nipoti ( con cui non aveva rapporti da tantissimi anni e per continuare a non averne cercava di tutelarsi mettendo sempre per iscritto che non voleva vederli e non voleva averci a che fare), a seguito di un ictus "è andata un pò fuori di testa" così i vicini hanno interessato i servizi sociali. Dopo un TSO, la nipote è stata proposta dai servizi sociali come amministratore di sostegno. La signora è stata messa in una casa di riposo, lontana dal suo paese circa 100 km. Cosa si può fare per revocare questo amministratore? Grazie.
Salve Giuseppina.
Per quale motivo dovvrebbe revocarsi l'amministratore di sostegno che assiste una signora ricoverata in casa di riposo?
Mi pare che il TSO e la situazione di psicologica non ne sconsiglino la scelta.
Ci sono altri elementi da valutare? Altrimenti non vedo quale interesse abbia la beneficiata a privarsene.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
Grazie mille.
Cordialità.
Paola
Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM
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Buongiorno,
Mio padre risiede in una casa di riposo a seguito di un episodio sincopale e diagnosi di epilessia. Inoltre soffre di parkinson e sindrome ansiosa depressiva.
Quando si trovava a casa rifiutava ogni forma di aiuto e accudimento così, mio malgrado, ho chiesto aiuto all'assistente sociale che mi preparato i certificati e la relazione sociale, calcando un po' la situazione di emergenza pur non avendo mai visto mio padre.
Quando mio padre è stato male ho avvisato. Mio fratello con il quale mio padre ha interrotto i rapporti da 25 anni per motivi economici (mio padre ha firmato da garante nel 1995 a favore di mio fratello per 110 milioni di lire e ha dovuto rimborsare la banca e pou 5 anni dopo ha chiesto la liquidazione della quota ereditaria di mia madre che è morta quando eravamo piccoli).
Quando ho avvisato mio fratello, di fatto si è interessato al tutto però con mire ben specifiche (economiche). Dopo un mese mi ha chiesto un prestito dei soldi di mio padre che gli ho negato e ha iniziato a farmi la guerra su tutti i fronti.
Mio padre da quando soggiorna in struttura è un'altra persona.. cognitivamente sta bene e non vuole tornare a casa, pertanto ho deciso di non proseguire con il ricorso alla nomina ads. Mio fratello, prima che gli negassi il prestito, era d'accordo che in caso lo facessi io. Ora di fronte alla struttura e ai servizi sociali mi dipinge come un mostro e, da quanto so, sta depositando con un avvocato la nomina di un amministratore super partes perché afferma che ho trascurato mio padre negli anni, che non è stato avvisato prima della situazione (cosa non vera) e che non vuole ci siano conflitti di interesse.
A mio padre ho raccontato tutto (abbiamo conto contestato e percepusce una pensione che copre la retta), tranne dell'amministratore di sostegno.
Vorrei tanto risparmiargli questa cosa e vorrei sapere se posso oppormi o costituirmi parte civile con altri parenti con me concordi, adducendo alle motivazioni di cui sopra, una volta che riceveremo la notifica. Ci sono altre strade percorribili?
G
razie
Gentile Carmela,
da quello che mi dice l'ADS può essere qualcosa di utile qualora suo padre non sia autonomo. Diversamente, non ve ne potrebbero essere i presupposti.
Per miglior dettaglio sull'istituto dell'ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all'Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Paola
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Mi corre l'obbligo di farvi notare che in base alla legge 6/2004 e per la precisione in base all'articolo 1 della stessa, ed in base all'articolo 406 cc l'amministrazione di sostegno può essere concessa solo a persone perfettamente in grado di intendere e di volere (ovvero che non possono per alcun motivo essere interdette o inabilitate).
Quindi ogni beneficiario possiede integralmente sia la capacità di agire sia la capacità giuridica. In base a tale disposizione di legge, qualunque tentativo di imporre al beneficiario qualunque provvedimento non voluto consuma il reato di cui all'articolo 605 cp interpretato strettamente in base all'articolo 13 della Costituzione, ovvero consuma il reato di privazione della libertà personale (comunemente ed erroneamente definito "sequestro di persona"), e per giudice tutelare e amministratore di sostegno (entrambe pubblici ufficiali) significano fino a 10 anni di carcere.
Invero l'art. 406 prevede che:
Dell'amministrazione di sostegno
Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto (1) dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Veda un pò lei.
Staff
Salve,
una volta ricevuta la notifica carente dei motivi, e superati i 10 giorni per l'opposizione alla corte d'appello, non vi e' modo di opporsi diverso?
Ad es. la mancata risposta del giudice sulla richiesta dei criteri adottati, che entro 30 gg non risponde non costituisce presupposto per poter fare ricorso al tar ai sensi della legge 241/90 e su tale base impedire l'inizio della decorrenza x l'opposizione?
Distintamente.
Paolo
Gentile Paolo,
i termini di impugnazione non sono derogabili.
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Cordialità.
Paola
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Sono sempre il sig pascale salvatore.
vorrei cortesemente porre alla vostra attenzione questo quesito: se all'udienza di chiusura dell'ads non presenziano tutti gli eredi,gli esclusi possono presentare ricorso alla corte d'appello per rendere nulla la sentenza.
desidero cortesemente avere spiegazioni in merito.
napoli 03-12-2019 distinti saluti pascale salvatore
Salve Salvatore,
possono presentarla in ogni caso salvo acquiscenza.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com