Molto spesso le condizioni economiche che il giudice inserisce nel provvediMento di nomina dell’Amministratore di Sostegno non sono adeguate alle effettive esigenze del beneficiario. Ciò accade sia perchè nel tempo queste ultime possono essere cambiate, sia perchè il magistrato non sempre riesce a cogliere in pochi minuti di udienza qualle che è la reale situazione di vita degli interessati.
Per queste ragioni si deve ricordare che le condizioni di nomina ed i poteri dell’ADS possono essere sempre variati dal giudice dietro adeguata motivazione dell’istanza che deve essere all’uopo redatta e depositata.
Ecco di seguito un esempio.
Avv. Alberto Vigani
AL GIUDICE TUTELARE
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
ISTANZA DI MODIFICA
del provvedimento N.C. 00000/13 – Cron. 000 – Vol. 0000/13
* * * * *
La signora Paola ROSSI, nominata amministratore di sostegno del proprio padre, Mario ROSSI, con provvedimento del 0 febbraio 2013, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto A. Vigani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eraclea (VE), via Fausta n. 52, (posta elettronica info [@] avvocati.venezia.it e recapito fax al n. 0421.232444), per procura a margine del presente atto,
PREMESSO CHE:
con ricorso depositato il 4 novembre 2005, i signori Mariagrazia Verdi, Giulia ROSSI, PaolaROSSI, Livio ROSSI chiedevano la nomina di un amministratore di sostegno per il signor Mario ROSSI, nato il 01/10/1945 a Treviso (TV), ivi residente in via Lupi, n. 11;
che il Giudice Tutelare, Dott. Liberio Corda, preso atto del ricorso, esaminato il beneficiario e sentite le dichiarazioni rilasciate dai signori Giuliana ROSSI, Sergio ROSSI e Mario ROSSI, con Suo provvedimento del 24 gennaio 2013 nominava, in favore del signor Mario ROSSI, amministratore di sostegno la figlia, signora PaolaROSSI;
che all’udienza tenutasi il 13/01/2013, la signora Paola ROSSI dava atto che il padre riceveva a titolo pre videnziale/pensionistico l’importo mensile di € 1800,00 circa, precisando, però, come risulta da verbale d’udienza, che tale somma veniva “pressoché integralmente utilizzata per il pagamento delle spese di mantenimento del beneficiario, segnalando in particolare una spesa mensile di 900,00 Euro per l’assistenza infermieristica”;
che l’intestato Giudice Tutelare, tuttavia, nel provvedimento di nomina, limitava la facoltà di prelievo dell’A.D.S. dal c/c del beneficiario, al fine di rispondere alle sue esigenze ordinarie, solo sino ad un importo massimo di € 1.200,00 mensili;
che la somma prelevabile autorizzata dall’Ill.mo Giudice è del tutto insufficiente a fronteggiare i reali bisogni del beneficiario(le cui necessità sono sempre crescenti a causa della progressione della patologia), atteso che, oltre ai 900 Euro necessari per l’assistenza infermieristica, si devono conteggiare le spese per la Colf, che due volte la settimana fa le pulizie, le spese per medicinali non esenti, per i pannoloni, per gli integratori alimentari, la luce, l’acqua, il gas per il riscaldamento, ecc., nonché, naturalmente, quelle necessarie all’alimentazione del tutto particolare di cui il beneficiario necessita.
T.Q.P. la signora PaolaROSSI, A.D.S. di MarioROSSI, ut supra rappresentata difesa e domiciliata, svolge cortese
ISTANZA
all’Ill.mo Giudice Tutelare affinché Voglia disporre l’elevazione della quota prelevabile dal c/c del beneficiario per le spese ordinarie fino a € 1.800 mensili o, in subordine, integrarla a quanto dall’Ill.mo Giudice sarà ritenuto di necessità.
Con osservanza.
Eraclea, lì 27 marzo 2013
Avv. Alberto A. Vigani
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