COME SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO PER L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Indennizzo ADS

L’ADS non è una professione, non è un lavoro, non è un business. Questa premessa è ineludibile.

Ormai perciò tutti sappiamo che non è previsto un compenso per l’attività dell’amministratore di sostegno: infatti, ai sensi del 1° co. dell’art. 411 cod. civ., trova applicazione all’amministrazione di sostegno, l’art. 379 cod. civ. che prevede la disciplina in materia di tutela, così disponendo:

L’ufficio tutelare è gratuito.

Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità.

Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il pro tutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

Peratnto, pur affermando la gratuità dell’ufficio, la norma consente al Giudice Tutelare di “assegnare” al tutore, e quindi anche all’amministratore di sostegno, “un’equa indennità”. Perchè si possa ottenere l’emissione del provvedimento atto alla liquidazione di detta apposita indennità è tuttavia necessaria la redazione ed il deposito in cancelleria di specifica ed idonea istanza.

Al fine di consentire la divulgazione di una best practice, ovvero di una prassi ottimale, sul punto l’associazione Amministratoridisostegno.com mette a disposizione un facsimile di “istanza di liquidazione” da utilizzare con le adeguate personalizzazioni per di tutti gli interessati.

Come sempre l’esempio di atto vuole essere uno spunt, un inizio per una successiva elaborazione, e mai un punto di arrivo. Anzi, chiunque voglia contribuire con la propria esperienza, con suggerimenti, consigli o anche solo con casi di studio, è invitato a lasciare i suoi spunti nello spazio sottostante per i  commenti.

Avv. Alberto Vigani

TRIBUNALE DI VENEZIA

 Al Giudice Tutelare

Reg. A.S. 33/2009 ADS

 Ill.mo Signor Giudice,

il sottoscritto avv. PaoloVerdi, A.d.S. di Rossi Monica, nata a S. Donà di Piave (VE) il 10.10.1950 e residente a Jesolo, in via Roma n. 20,

PREMESSO

– che, dalla data dell’ultima liquidazione (30.10.13), lo scrivente ha svolto notevole attività in favore della Beneficiaria, sostenendo spese (per raccomandate, lettere, telefonate, fax, auto, cancelleria, marche, ecc.) indicativamente quantificate in € 350.00;

  • che ha impiegato considerevole quantità del proprio tempo redigendo istanze, note difensive (C.C.I.A.A, INAIL, INPS, Equitalia, Agenzia Entrate), riscontri ad enti ed istituti nonchè scrivendo lettere a creditori, ad avvocati, al curatore speciale, ecc.;

  • che, per effetto del 1° co. dell’art. 411 c.c., trova applicazione all’amministrazione di sostegno, l’art. 379 c.c., che pur affermando la gratuità dell’ufficio consente al Giudice Tutelare di “assegnare” al tutore, e quindi anche all’amministratore di sostegno, “un’equa indennità”;

  • che è opportuno sottolineare che equo indennizzo non significa indennizzo minimo, ma giusto e cioè commisurato all’attività di chi viene investito dell’ufficio, pur in considerazione del patrimonio e delle difficoltà di gestione. L’equa indennità è dunque un’indennità giusta, aderente alla realtà;

  • che il Giudice potrà, pertanto, assegnare detta indennità, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l’impegno che l’ufficio ha generato, nonché il fatto che l’occupazione ha distratto l’A.d.S. dalla sua normale attività, anche professionale;

  • che, nel caso, l’attività svolta dall’A.d.S. è stata particolarmente copiosa, riguardando persona che verosimilmente è stata oggetto di circonvenzione ed è stata posta da “ignoti” ad amministrare un ente in fase di decozione (il Tribunale di Venezia – Sez. Dist. di S. Donà di Piave, con sentenza n. 000/oo, ha annullato, con effetto ex tunc, l’accettazione della carica di amministratore del Consorzio RASPUTIN da parte di M. Rossi, per incapacità naturale della medesima);

  • che a seguito degli eventi descritti al punto che precede, ed a una rilevata prodigalità della beneficiata, si è risconrata l’emissione a suo firma di una discreta quantità di assegni privi di provvista che sono stati oggetto di intervento dello scrivente avanti la prefettura con esito completamente favorevole per l’amministrata;
  • che la Sig.ra Monica Rossi, percepisce la pensione di invalidità civile di € 352,00 mensili, e ha percepito € 4.999,00 di emolumenti arretrati e può contare sull’aiuto dei suoi genitori che provvedono ad ogni sua necessità, e sull’aiuto del marito con il quale è ritornata a convivere, il quale svolge attività di autotrasportatore (padroncino) con consono reddito.

Tutto questo premesso, il sottoscritto svolge cortese

ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudice Tutelare Voglia liquidare in favore dell’A.d.S. per l’attività svolta la somma di € 800,00(di cui € 350,00 per spese sostenute ed € 450,00 come equa indennità per l’impegno profuso ed il tempo dedicato all’ufficio), o altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, da porre a carico della Signora Rossi e/o della sua famiglia.

Con osservanza.

Eraclea, 05.03.2013

L’A.d.S. di Monica Rossi

Avv. Paolo Verdi

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