Amministrazione di sostegno: nomina del coniuge legalmente separato

PUO’ L’EX CONIUGE ESSERE NOMINATO ADS?

La scelta dell’Amministratore di Sostegno è sempre più spesso il momento di maggior contrasto e conflittualità nell’avvio della procedura: i familiari si pongono interrogativi sulle reali intenzioni del nominando quando esso non è espressione della loro diretta scelta.

Sovente si nascondono anche questioni inerenti la gestione del patrimonio odierno del benefociario o  le scelte che si potranno fare sugli eventuali proventi di future successioni.

In tale contesto si palesa di intuitiva comprensione la conflittualità che possa nascere quando il nominando amministratore di sostegno sia proprio il coniuge legalmente separato.

Alle opposizioni di parenti consaguinei arriva la risposta del giudice tutelare del tribunale di Varese che precisa di poter nominare il coniuge legalmente separato quale amministratore di sostegno del beneficiario quando è accertata l’assenza di conflitti di interessi e l’adeguatezza della designazione, specie se la nomina è fatta dal beneficiario stesso.

Avv. Alberto Vigani

 

Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 13 marzo 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)

In Fatto

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10 gennaio 2012, …. – nato a …. 1950 e residente in …, alla via ..3 – richiedeva, in suo favore, l’apertura di una amministrazione di sostegno. Segnalava di essere stato colpito da ictus cerebrale ischemico nel maggio 2010, con esiti di persistente disabilità che lo aveva costretto ad avvalersi di carrozzina pieghevole. In conseguenza del complessivo quadro patologico, il …. riferiva di essere stato riconosciuto portatore di handicap con invalidità civile superiore a 2/3 e con necessità di assistenza permanente. Specificava che la patologia di cui portatore lo rendeva incapace di provvedere, da solo, a diversi atti gestionali ed amministrativi per cui richiedeva la nomina di un amministratore di sostegno. Con decreto del 17 gennaio 2012, il giudice tutelare fissava l’udienza in data 20 febbraio 2012 per l’esame del beneficiario e l’audizione delle persone ritenute portatrici di informazioni utili ai fini del procedimento. Il ricorso veniva notificato ai fratelli del beneficiario ed alla moglie: all’udienza del 20 febbraio 2012, non compariva nessuno dei due fratelli (… e …) mentre compariva la moglie …. Durante l’audizione, il beneficiario, come da atto di ricorso, richiedeva che la moglie fosse nominata amministratrice di sostegno in suo favore, ritenendola idonea a svolgere tale ruolo. Segnalava, al riguardo, che, per le sue condizioni, non era stato in grado di occuparsi di una procedura amministrativa in corso con l’Esatri e della stessa, quindi, si era occupata proprio la moglie riuscendo ad ottenere una rateizzazione della posizione debitoria. Specificava, ancora, di godere di una pensione di invalidità pari a 1.000,00 Euro mensili e di non essere proprietario di case. Riferiva che la moglie …. gli aveva offerto ospitalità accogliendolo in casa propria dove viveva anche il loro figlio, …., nato in costanza di matrimonio ed appena dodicenne. Esaurito l’esame, gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni. Il P.M., con parere del 2 marzo 2012, proponeva di valutare l’opportunità di nominare, quale amministratore di sostegno, la moglie del beneficiario, rimettendo al G.T. i provvedimenti da emettere per la realizzazione della nomina.

In Diritto

Va premesso che sussistono i presupposti per l’apertura della amministrazione di sostegno. E’ emerso in modo chiaro, all’esito degli accertamenti condotti dal Tribunale, che …. versa in una condizione di limitata capacità di agire, soprattutto per quanto concerne gli aspetti amministrativi e burocratici, in conseguenza dello stato patologico che lo ha reso vulnerabile, anche se non incapace. Tanto emerge, ad esempio, dalla questione relativa alla posizione debitoria con l’Esatri, risolta, in suo favore, solo grazie all’intervento della moglie. Peraltro, la domanda è stata dallo stesso proposta ed ha trovato il consenso della congiunta che abita con lui. Non vi sono dubbi circa l’adeguatezza della misura di protezione dell’amministrazione di sostegno, essendo l’istituto dell’interdizione, oramai, non solo residuale nella sua astratta configurazione, ma anche in via di progressiva abrogazione applicativa, in concreto. Nell’ipotesi di specie, l’ADS offre all’adulto vulnerabile lo strumento di protezione che realizza nel modo migliore il suo best interest.

Quando al soggetto da designare, occorre segnalare quanto segue.

Il beneficiario abita assieme alla moglie e al figlio; la moglie si occupa in via esclusiva delle esigenze del marito e ha addirittura ottenuto un lungo congedo dal lavoro per poterlo assistere. Si tratta, insomma, di persona adeguata per ricoprire il ruolo di amministratore, anche perché è in questa direzione la volontà del beneficiario.

Tuttavia, la moglie è attualmente legalmente separata. Vi è, però, che dalla separazione non nasce alcun conflitto di interessi. La separazione è intervenuta in modo consensuale con accordo omologato dal Tribunale di Varese con decreto n. 21/2007; l’accordo non prevede alcuna obbligazione reciproca; è esclusa anche la forma di mantenimento indiretto del figlio: ognuno lo mantiene direttamente secondo le sue sostanze. Ancora: il beneficiario non ha intenzione di divorziare dal coniuge, allo stato. Escluso ogni conflitto di interessi, va, però, rammentato che l’art. 408 c.c. recita espressamente che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Ad una prima lettura, sembrerebbe doversi ritenere che il coniuge legalmente separato va escluso dal novero dei soggetti nominabili. Così non è.

La struttura dell’art. 408 c.c., a ben vedere, depone nel senso di rimettere alla discrezionalità del giudice tutelare, la valutazione in ordine alla possibilità di nominare il coniuge separato.

Infatti, l’art. 408 c.c., al primo comma, detta una regola fondamentale: “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”. Si precisa, quindi, che “l’’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato”. Orbene: la regola generale, dunque, è che il designato va individuato in quello scelto dal beneficiario, tenuto conto del suo best interest. Dove non ci sia designazione dell’interessato – o dove il GT non reputi la scelta del beneficiario adeguata -, il giudice può provvedere al successivo ordine di designabili. Quivi, il GT ha dalla Legge una discrezionalità nella nomina posto che l’articolo espressamente recita: “il giudice tutelare preferisce, ove possibile”. Quindi: se possibile, il giudice deve preferire il coniuge non separato. Dove ciò non è, però, possibile, allora è ovvio che il GT può nominare anche quello separato. Vi è piena conferma di questo ragionamento logico, nel comma IV dell’art. 408 c.c.: “non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”. Ebbene, come si vede, qui sì, il Legislatore ha introdotto un vincolo alla scelta del giudice tutelare prevedendo espressamente un divieto di nomina. Ma, allora, dal raffronto della disposizione prevista per i responsabili dei servizi con quella prevista per il coniuge separato, è chiaro come vi sia una regola per gli uni e una regola diversa per l’altro. Altrimenti il legislatore avrebbe introdotto il nome del coniuge separato nel comma IV (divieto di nomina) e non nel primo (preferenza di nomina).

L’impostazione qui seguita trova conferma nella giurisprudenza di Cassazione. Il Supremo Collegio, infatti, ha affermato (v. Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596 in www.tribunale.varese.it) che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata (così: Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596), cosicché l’indicazione delle persone nell’art. 408 c.c. non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c.

Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore di ….., nato …. 1950 e residente in …., alla via ….. Il soggetto beneficiario, salvo modifiche autorizzate dal G.T., avrà residenza abituale nell’attuale domicilio.

Nomina amministratore di sostegno la moglie della persona beneficiaria, …., nata …. 1969 e residente in …., alla via …., che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.

Disponeche l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro trenta giorni dal Giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in Cancelleria (mod. 362 c.c.).

Ricorda i Doveri dell’Amministratore.

Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. L’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo.

Adeguatezza della protezione. (413 c.c.). L’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.

Rappresentanza esclusiva

Artt. 405, V, n. 3 – 409, I, c.c.

Assistenza necessaria (409, I, c.c.)

Artt. 405, V, n. 4 – 409, I, c.c.

Atti che l’amministratore può compiere, da solo, in nome e per conto del beneficiario, sostituendosi a lui

Atti che il beneficiario può compiere alla presenza dell’amministratore oppure con la sua firma in aggiunta

Pubblica Amministrazione

L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.

Capacità negoziale

Il beneficiario conserva la capacità negoziale, ma non potrà stipulare alcun atto giuridico in cui il partener è contraente, anche indiretto.

Istituti di credito e Uffici Postali

L’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. Quanto ai prelievi, l’amministratore può prelevare, mensilmente, il solo limite di spesa e ogni prelievo oltre la soglia deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare.

Limite di spesa (405, V, n. 5, c.c.): la pensione mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso.

Cura della persona

L’amministratore ha il potere-dovere di assistere la persona beneficiaria nella prestazione del consenso informato ai trattamenti dei dati personali ed ai trattamenti terapeutici. Quanto alle cure e ai trattamenti sanitari, l’amministratore può prestare il consenso in luogo del beneficiario, alla presenza di questi, se impossibilitato. Il rifiuto alla cura non può essere prestato dall’amministratore se non su provvedimento del Giudice Tutelare. In caso di urgenza improcrastinabile o di impossibilità assoluta del beneficiario a dialogare con i medici, l’amministratore presterà il consenso informato in sua sostituzione riferendo al giudice tutelare successivamente.

Capacità residuale del beneficiario. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).

Si precisa che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto & Giustizia 2011, 30 giugno).

Dispone che l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (Mod. 380). Termine entro cui depositare il rendiconto annuale: Aprile.

Visto l’art. 405, comma VI, c.c.

Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.

Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

Decreto immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)

Comunicazioni

all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria

alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell’amministratore

al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria

alla persona beneficiaria, a cura dell’Amministratore di Sostegno,

Varese lì 13 marzo 2012

Il Giudice Tutelare

Giuseppe Buffone

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