ADS

Mini guida all’Amministratore di Sostegno in 5 risposte

“Le generazioni invecchiano e i problemi sociali aumentano. Scopriamo l’Amministratore di Sostegno, uno degli strumenti idonei per affrontare questi cambiamenti con

le 5 domande per capire come funziona l’ADS

Miniguida Amministratore di Sostegno

 

1. Cosa fa un Amministratore Di Sostegno?

Per far capire in due parole l’istituto dell’Amministratore di Sostegno ed il suo scopo partiamo dal dire a cosa serve.

L’ADS, acronimo di Amministratore di Sostegno, è la possibile risposta al comparire di due fatti della vita: il primo, soggettivo, consiste nella presenza di una infermità o di una menomazione fisica e psichica, il secondo, oggettivo, consiste nella effettiva incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

L’attività dell’Amministratore di Sostegno è quindi quella di coadiuvare le persone che, a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi, e questo dando loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro, valutare l’inserimento in una struttura di degenza, assumere una badante etc.

L’Amministratore di Sostegno è perciò un soggetto che serve ad aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, ed è finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione.

E’ un istituto flessibile ed articolato finalizzato a proteggere i soggetti affetti da disturbi, non così gravi da dar luogo all’interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell’ambito dei rapporti personali e patrimoniali.

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare.

Quali poteri?

L’amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione.

Il principio che ispira l’istituto, ovvero quello di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato prevedendo espressamente nel decreto di nomina dell’Amministratore di Sostegno:

  • l’indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza     dell’amministratore di sostegno»;

  • e l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario».

Il principio che sta alla base è quindi la previsione generale di piena capacità di agire del soggetto beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno.

2. Quando lo si può richiedere?

L’ADS può essere chiesto ogni qual volta serva “.. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

La menomazione non deve essere talmente grave da richiedere che la persona bisognosa venga interdetta o inabilitata.

Nel caso concreto

Alcuni esempi di soggetti a cui può riferirsi l’applicazione di tale istituto sono:

  • soggetti disabili

  • anziani non più autosuficienti

  • alcolisti

  • tossico-dipendenti

  • soggetti colpiti da ictus cerebrale.

L’amministratore di sostegno è chiamato non a sostituire, ma ad assistere e sostenere la persona ed il suo esprimersi, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del giudice tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità.

La nomina dell’amministratore di sostegno può essere revocata in ogni momento in cui vengano meno le condizioni che ne hanno generato la necessità. La decadenza della funzione non può però essere automatica, salvo che non si tratti di nomina a tempo determinato, e deve essere disposta dal Giudice Tutelare a seguito di specifica istanza.

3. Perché lo si dovrebbe chiedere e come si fa a chiederlo?

L’amministratore di sostegno è la risposta ad una situazione patologica in cui la persona interessata non è più in grado di fare fronte alle proprie necessità, e provvedere alla cura dei propri interessi, a causa di una sopraggiunta menomazione fisica e/o psichica.

Come ho accennato, l’amministratore di sostegno è perciò la risposta ad un bisogno della persona e serve a sostenerla ed aiutarla nel porre in essere tutte quelle scelte/attività aventi natura giuridica alle quali non è più in grado di provvedere in autonomia. Passando ad esempi concreti, proprio per la flessibilità che connota la figura possiamo ricordare fra gli esempi di intervento quando vi è la necessità di vendere, affitare o comunque disporre di un immobile, l’assunzione di una badante, l’accettazione di una successione, la riscossione della pensione o la gestione dei propri risparmi, l’accettazione di una donazione.

Il procedimento è semplice ed informale: si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Come fare

Il ricorso deve contenere:

  1. le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;

  2. le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno;

  3. il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario

  4. e ogni altra indicazione utile a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario.

Le indicazioni – come sopra accennato – dovranno riguardare:

  • il tipo di infermità o di menomazione fisica o psichica del beneficiario,
  • le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi,
  • l’indicazione del possibile amministratore di sostegno e le motivazioni poste a fondamento della possibile scelta,
  • le ragioni della richiesta di nomina di amministratore di sostegno;
  • l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà compiere in assistenza del beneficiario,
  • l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno dovrà compiere al posto del beneficiario.

Il magistrato ha sempre poteri molto ampi per determinare cosa è di maggior interesse del beneficiario ed ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate, intervenendo con misure particolari sul singolo caso concreto. Per questa ragione il Giudice Tutelare individua (ed indica espressamente nel decreto di nomina) la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell’assistenza dell’amministratore di sostegno e quelli che quest’ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l’ADS è tenuto a rispettare.

Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d’urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l’indicazione sull’amministratore svolta dal beneficiario.

4. Chi lo può chiedere e chi può essere nominato ADS?

Beneficiaria dell’amministrazione di sostegno è “La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

I presupposti che consentono l’applicazione della misura protettiva sono dunque:

  • l’infermità,
  • la menomazione fisica,
  • la menomazione psichica che determino un’impossibilità parziale o totale, temporanea o     permanente di provvedere ai propri interessi.
Chi lo chiede

I soggetti legittimati a chiedere la nomina dell’ADS sono individuati in base ad una valutazione legale che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile.

Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario che sono e restano l’unico parametro per le scelte e le attività da effettuarsi. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve infatti tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno può persino essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando lo ritiene necessario, può nominare amministratore di sostegno anche altra persona idonea.

5. Quanto costa chiederlo ed averlo?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo € 27,00.

Può essere richiesto in proprio, salvo per i procedimenti più complessi dove è necessario il patrocinio tecnico di un avvocato. Questo significa che sovente è possibile presentare da soli il ricorso per la nomina di un ADS, ma ciò non è però ammesso ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.

Con l’Avvocato

Pertanto, ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta (con l’interessato o fra i familiari del medesimo) o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosiddetta ordinaria amministrazione si può procedere senza ausilio di un avvocato, necessario invece in tutti gli altri casi.

In quest’ultimo frangente, qualora si posseggano i requisiti reddituali previsti dalla legge si può ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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Una volta nominato l’amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l’incarico, non è quindi un lavoro per cui ci si può attendere una retribuzione come nel caso del curatore dell’eredità giacente o l’amministratore giudiziale (che gestiscono beni su nomina del tribunale): può però essergli riconosciuto un semplice rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata ed alla sua effettiva entità. Esso non costituisce reddito.

Avv. Alberto Vigani

Associazione Amministratoridisostegno.com

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Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:

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