Amministrazione di sostegno e Dipendenza da alcool

NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER DIPENDENZA DA ALCOOL

Il Tribunale di Varese entra nel merito della vicenda di una persona con problemi di alcolismo e del ricorso presentato per nominarle un Amministratore di Sostegno.

Nel caso in questione vi è stato il consenso del soggetto beneficiario e si provvede ad autorizzare l’ADS con un articolato programma terapeutico ed assistenziale analizzando con estrema attenzione le necessità conseguenti alla patologia.

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

Avv. Alberto Vigani



Tribunale Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 20 giugno 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)

Nomina dell’amministratore di sostegno con funzione di coordinamento delle attività in funzione del superamento della dipendenza

Nel caso di dipendenza da alcool derivante dalla presenza del cd. craving, ed atteso l’impatto sia soggettivo che sociale della patologia, previo consenso della persona beneficiaria, è possibile nominare all’alcolista un amministratore di sostegno per coadiuvare l’intraprendere un percorso di tutela, con la presa in carico, da parte dell’autorità preposta, della situazione della persona beneficiaria, provvedendo alla redazione di un programma terapeutico atto a contenere e superare la detta alcooldipendenza.

SI RILEVA E OSSERVA QUANTO SEGUE

1) SULLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELLA PERSONA
BENEFICIARIA.

E’ versata in atti certificazione medica in cui si accerta che lapersona beneficiaria
è affetta da dipendenza da alcool, per cui si è sottoposta a terapia disintossicante. La stessa certificazione rileva che la beneficiaria presenta, però, ricadute e rifiuta di sottoporsi a trattamenti clinici e terapeutici finalizzati alla disintossicazione (v. documentazione certificativa in atti, in particolare la certificazione del 23 aprile 2012, della dr.ssa ..).

Il ricorso per l’apertura dell’amministrazione di sostegno è presentato dal figlio della beneficiaria il quale, in udienza, il 15 giugno 2012, ha dichiarato di volere offrire un aiuto al genitore anche per ristabilire serenità nel nucleo familiare. In sede di esame,la beneficiaria ha attribuito, almeno parzialmente, proprio alla famiglia la responsabilità per il suo rapporto patologico con l’alcool, pur dichiarandosi estranea al
concetto di “soggetto con dipendenza da alcool”.

Quanto al coniuge, ha messo in evidenza di essere “separata di fatto” in casa dallo stesso e questi presente in sede di audizione della moglie, non ha contraddetto la circostanza; anzi, si è dichiarato “vittima preferita” delle condotte della moglie, allorché in stato di alterazione per l’abuso degli alcolici. Dopo il colloquio con il giudice tutelare, la persona beneficiaria ha manifestato consenso ad un programma, con lei condiviso, avente la finalità di verificare le cause del malessere e gli strumenti o i modi per porvi rimedio, se necessario anche con un percorso terapeutico. Al centro del programma, però, la beneficiaria ha posto il proprio consenso. La dipendenza da alcool deriva dalla
presenza del cd. craving, una forte propulsione soggettiva ad usare la sostanza, ed è qualificata in termini di disturbo mentale (DSM – IV – TR, Manuale diagnostico e
statistico dei disturbi mentali, cod. F.10.2). Essa ha una incidenza diretta sulla vita
dell’assuntore, sotto almeno due aspetti, sulla base della letteratura di settore.

1) Aspetto sociale: la dipendenza causa l’interruzione o la riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’uso della sostanza;

2) Aspetto temporale: gran parte del tempo viene impiegato in attività per procurarsi la sostanza. Senza qui ovviamente considerare gli effetti tipici, come l’astinenza. Nel caso di specie, tuttavia, la beneficiaria è apparsa lucida, capace di autodeterminarsi e dialogante, sicura della necessità di difendere la propria autodeterminazione; d’altro canto, al di là della certificazione medica allegata, la parte ricorrente null’altro ha prodotto per consentire di accertare un effettivo stato di gravità della patologia; inoltre, è emerso un chiaro conflitto endofamiliare, in cui non è dato comprendere le esatte dinamiche relazionali che, però, indubbiamente possono incidere sullo stato di salute della beneficiaria. Si vuol dire che, per offrire un reale supporto alla persona vulnerabile, il suo consenso è condicio sine qua non (nel caso di specie), in uno con un supporto sociale da attivare senza indugio. Il ricorso, insomma, va accolto, in quanto sussiste un legame diretto e causale tra la patologia della persona beneficiaria e la compromissione
temporanea della sua capacità di essere autonoma nel provvedere ai propri interessi, in primis quello fondamentale di “lottare” contro lo stato di dipendenza in cui versa e, dunque, sostenere un efficace trattamento terapeutico e disintossicante.

2) ADEGUATEZZA DELLA MISURA DI PROTEZIONE

Nel caso di specie, l’amministrazione di sostegno appare adeguata in quanto è necessario offrire alla beneficiaria un supporto flessibile e snello, oltre che a termine, in cui il consenso del soggetto protetto resti al centro della misura di protezione.

Si rileva, in tal senso, che il ricorso per una ADS provvisoria, proposto prima dell’esame della beneficiaria, è stato respinto proprio valorizzando l’importanza di “non far subire alla persona protetta la protezione”, nell’ottica di convincerla a volerla in prima persona, come accaduto all’esito dell’udienza.

3) FONTI DI INFORMAZIONE E OPINIONE DEL BENEFICIARIO (RIFIUTO).

Sono state sentite, nel processo, le sole persone ritenute utili ai fini della decisione, non rivestendo i parenti la veste di parti in senso tecnico – giuridico, svolgendo mere funzioni consultive (cd. “fonti di informazioni” per il giudice, come per l’interdizione: Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628). Le fonti di informazioni si pronunciano in favore
dell’ADS.
Sia figlio che marito richiedono l’intervento di protezione. La beneficiaria ha accettato un percorso di sostegno, seppur nei limiti già descritti. Giova ricordare, tuttavia, che non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione
di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866), nel senso che il rifiuto non preclude l’istituzione della protezione giuridica (Corte cost., sentenza 19 gennaio 2007 n. 4).
Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).

4) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Giusta l’art. 408 c.c., il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata  cosicché l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 cit. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, deve essere interpretato nel senso che non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596).

Ciò del resto trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma I, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un
carattere esclusivo.
Nel caso di specie, il marito non è soggetto idoneo a rivestire l’incarico e nemmeno il figlio: quanto in realtà è dagli stessi sostenuto, posto che hanno chiesto nominarsi un soggetto esterno. Effettivamente, una figura di protezione “esterna” al nucleo familiare è essenzi
ale per la riuscita del progetto di sostegno.
Nel caso di specie, la figura di sostegno viene individuata in Avvocato iscritto nell’elenco di questo ufficio, dotato di specifiche competenze in relazioni personali e di un approccio al beneficiario, impostato sull’empatia e sul piano di parità, con la capacità di eliminare, di fatto, ogni possibile stigma.

5) TEMPI DELLA MISURA E MODALITÀ OPERATIVE

La misura di protezione deve essere “modellata” sulle specifiche esigenze e necessità del beneficiario, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle sue opinioni e dei suoi desiderata. La centralità della persona beneficiaria va affermata anche “considerando l’importanza da annettere alle situazioni caratterizzate dalla fragilità e vulnerabilità delle persone che formano oggetto di misure di protezione” come espressamente riconosce la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione
sulla protezione giuridica degli adulti (2008/2123(INI)). E’ il testo in cui si riconosce che “la protezione giuridica degli adulti vulnerabili deve essere un pilastro del diritto di libera circolazione delle persone” (v. pure, Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000, richiamata dalla Risoluzione citata). Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministratore, è opportuno attingere al bacino dei principi contenuti nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n.18. Il trattato in esame riconosce espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza
individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione). La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi: “Gli Stati devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a
periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”. Ciò vuol dire che tutte le misure di protezione giuridica a tutela dell’adulto incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York: coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi: a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona; b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile.

Nel caso di specie, la situazione del soggetto beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina a tempo determinato, tenuto conto del fatto che il quadro patologico è suscettibile di miglioramento, anche se la compromissione della capacità e dell’autonomia si proietta nel futuro così richiedendosi continuità (non interrotta) di protezione. La misura si istituisce per il tempo di circa un anno e mezzo, anche per verificare se, effettivamente, l’amministrazione si rivelerà adeguata rebus sic stantibus.

6) CONTENUTO DEL DECRETO, COMPITI, LIMITAZIONI / DECADENZE.

La flessibilità e duttilità dell’amministrazione di sostegno, consente al giudice tutelare di
graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell’art. 405 comma V n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’ attività negoziale per sé pregiudizievole.

Quanto è opportuno e necessario fare nel caso di specie, in uno con i compiti che si vanno a consegnare all’amministratore come da dispositivo.
Si decide di invitare l’amministratore a presentare un inventario già in occasione della nomina, in analogia con quanto prevede l’art. 362 c.c., giusta la piena attuazione dell’art. 405, comma V, nn. 5, 6.

L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni”
(ad es. all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. quanto alla capacità di testare). Non è possibile applicare norme non richiamate, atteso che l’autonomia ontologica e strutturale dell’istituto esclude l’applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle espressamente evocate in richiamo (Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Nell’ipotesi in cui il G.T. decida di applicare talune di queste limitazioni, tuttavia, è necessaria la difesa tecnica in favore del beneficiario, in funzione del suo diritto costituzionale di difesa (Cass. civ. 25366/2006; Cass. Civ., sez. I, 11 luglio 2008 n. 19233;
Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128; in via di obiter dictum, v. Cass. Civ., sez. I, 7
dicembre 2011 n. 26365).
Nel caso di specie, allo stato, non si fa applicazione dell’art. 4 11, comma IV, c.c.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720 – bis c.p.c.

DICHIARA

aperta l’amministrazione di sostegno

A TEMPO DETERMINATO

in favore di …., nata a .. … 1962 e residente in … alla via .. ..

DURATA DELL’AMMINISTRAZIONE:

Un anno e mezzo. L’amministrazione avrà scadenza in data 30 dicembre 2013. Prima della scadenza, entro il mese di ottobre 2013, l’amministratore proporrà eventualmente una proroga e, comunque, riferirà sull’opportunità/utilità della stessa, con relazione scritta, assunti i pareri del medico di famiglia e dei genitori.

NOMINA amministratore di sostegno
l’Avv…, che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c. Ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.

ABILITA l’amministratore ad avvalersi del figlio e del marito della beneficiaria (su loro
disponibilità) per l’incombente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

RICORDA I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE.

Coinvolgimento del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore
di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.). L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

L’amministratore di sostegno
non può essere nominato
erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta
persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta
l’azione per il rendiconto medesimo.
Adeguatezza della protezione.
(413 c.c.). L’amministratore di sostegno è te
nuto a
riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi
di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità
della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funz
ione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

ASSISTENZA E PRESA IN CARICO.

DELEGA, con effetto immediato, il SER.T di Varese, via …, fax … e tel. .. – .., affinché
prenda in carico la situazione della persona beneficiaria, provvedendo alla redazione di un programma terapeutico di intervento inteso a contrastare l’alcooldipendenza della beneficiaria. Dispone che, almeno nei colloqui di maggiore importanza, sia sempre presente l’amministratore di sostegno che avrà il compito di prestare l’assistenza alla beneficiaria. Alla presenza della stessa, ogni documento burocratico ed anche il consenso informato, potranno essere sottoscritti direttamente dal solo
amministratore.

DISPONE

che l’amministratore di sostegno, di concerto con il Servizio Sociale competente per territorio, provveda ad individuare una Associazione presente sul territorio con il fine statutario di offrire assistenza e supporto alle persone con dipendenze da alcool: individuata l’associazione, l’amministratore concerterà con la beneficiaria modi e tempi per la sua partecipazione alle attività della stessa (anche in questo caso su consenso della beneficiaria).

INTERVENTO SOCIALE.

DELEGA il Servizio Sociale del Comune di …
affinché effettui, senza indugio, una inchiesta sociale sul nucleo familiare della persona beneficiaria, provvedendo anche a coadiuvare le attività dell’amministratore di sostegno e, in specie, quella diretta al reperimento di una Associazione di supporto. Il Servizio sociale trasmetterà relazione scritta a questo Giudice, individuando eventuali situazioni di pericolo o disagio per la beneficiaria, se provenienti dal contesto familiare in cui inserita e faranno proposte per programmi o interventi ritenuti necessario. Ove possibile, favoriranno il progressivo reinserimento della beneficiaria nel tessuto sociale e lavorativo.

RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA ARTT. 405, V, N. 3 – 409, I, C.C.

ASSISTENZA NECESSARIA (409, I, C.C.) ARTT. 405, V, N. 4 – 409, I, C.C.

ATTI CHE L’AMMINISTRATORE PUÒ COMPIERE, DA SOLO, IN NOME E PER CONTO
DEL BENEFICIARIO, ATTI CHE IL BENEFICIARIO PUÒ COMPIERE ALLA PRESENZA DELL’AMMINISTRATORE OPPURE SOSTITUENDOSI A LUI
CON LA SUA FIRMA IN AGGIUNTA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria.

QUELLE INDICATE IN PARTE MOTIVA

CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappres
entanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.). Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia
compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatorie (412 c.c.).

SI PRECISA

che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche
tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto & Giustizia 2011, 30 giugno).

DISPONE

che l’amministratore di sostegno riferisca al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (MOD.380). Termine entro cui depositare il rendiconto: LUGLIO DEL 2013.

Visto l’art. 405, comma VI, c.c.

MANDA

alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.

Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,

MANDA

alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

DISPONE
che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.

DECRETO immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)

COMUNICAZIONI

all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria
alle persone intervenute nel procedimento, a cura della parte ricorrente
al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria
alla persona beneficiaria, a cura dell’Amministratore di Sostegno,
al SER.T a cura dell’amministratore di sostegno
al Servizio Sociale, a cura dell’amministratore di sostegno

Varese lì 20 giugno 2012

IL GIUDICE TUTELARE
dott. Giuseppe Buffone

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