Nomina dell’amministratore di sostegno esterno per conflitto endofamigliare

COME E CHI NOMINARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO QUANDO VI E’ DISACCORDO SULLA PERSONA INDICATA DALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD  A.D.S.?

Nomina dell’amministratore di sostegno esterno per conflitto endofamigliare

Nonostante sia prevista la possibilità a favore del futuro beneficiario, del concorrere alla designazione dell’amministratore di sostegno, la nomina dello stesso tuttavia resta un atto del solo giudice Tutelare, il quale ha il potere ex lege di discostarsi dalla medesima indicazione del beneficiario, ex art. 408, comma I, cod. civ.:

SCELTA DELL’ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
1. La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno puo’ essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita’, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo’ designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Si deve, infatti, ricordare che l’atto che indica l’Amministratore da parte del beneficiario non limita il potere del giudice di individuare la persona più adatta a tutelare gli interessi della persona per cui è disposta amministratore di sostegno.

Sul punto è intervenuto un’interessante provvedimento del Tribunale di Varese che riportiamo per esteso di seguito.

Avv. Alberto Vigani

***

Trib. Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 28 giugno 2012 (Giudice tutelare, G. Buffone)
Amministrazione di sostegno

L’atto di designazione del soggetto rappresentante, da parte del beneficiario, non è, infatti, vincolante per il magistrato della tutela che avrà solo il dovere di muovere da quella designazione per poi, eventualmente, disattenderla con motivazione che ne illustri i (gravi) motivi. In caso di accesi conflitti endofamiliari, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare onde evitare che la conflittualità trai membri della famiglia inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa

Rileva e Osserva
quanto segue

1) Sulla situazione soggettiva della persona beneficiaria.

La persona beneficiaria è affetta da un quadro patologico complesso: disabilità neuromotoria in tetraparesi in esiti di emorragia subaracnoidea; decubito sacrale di IV grado (v. documentazione certificativa in atti). Il complessivo quadro patologico così descritto ha come effetto quello di privare la persona beneficiaria della piena autonomia nella cura dei propri interessi, in particolare nella gestione dei profili economici e patrimoniali, come è emerso anche all’esito dell’audizione della persona beneficianda (v. verbale di esame).
Ad esempio, la persona beneficiaria, tra l’altro, non sa orientarsi nel tempo e nello spazio e dipende in tutto dall’aiuto esterno. Non è in grado di firmare (v. verbale
dell’audizione).

Alla luce dei rilievi in fatto, sussiste un legame diretto e causale tra la patologia della persona beneficiaria e la compromissione permanente e non temporanea della sua capacità di essere autonoma nel provvedere ai propri interessi.

2) Adeguatezza della misura di protezione.

La gravità della patologia non è elemento determinante nella scelta della misura di protezione adeguata, posto che il discrimine tra gli istituti dell’amministrazione di sostegno e dell’interdizione/inabilitazione non ha carattere quantitativo ma qualitativo: solo o se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione (Corte cost., 18 febbraio 2010 n. 51), dovendo altrimenti optare per la nomina di un amministratore.

La gravità e la durata della malattia ovvero la natura e la durata dell’impedimento sono, pertanto, ulteriori criteri che possono aggiungersi ma non sostituire il criterio principale (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 ottobre 2011 n. 22332).

In particolare, la misura di protezione giuridica di cui agli artt. 404 c.c. e ss. può essere esclusa:

a) in ragione della complessità dell’incarico: ove, cioè, si tratti di gestire un’attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni (v. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2009, n. 9628);

b) in ragione della potenzialità (auto o etero) lesiva dell’incapace: nei casi, quindi, in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l’esterno (v. Cass. civ
., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584);

c) in ragione della inadeguatezza in concreto dell’amministrazione di sostegno: quale clausola generale residuale aperta, in ogni altra ipotesi in cui il giudice di merito ritenga lo strumento di tutela apprestato dal la interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede (Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010 n. 4866). Nel caso di specie,
le risultanze degli accertamenti escludono, da un lato, la necessità della interdizione/inabilitazione e confermano, dall’altro, l’adeguatezza dell’amministrazione di sostegno, residuando, comunque, sempre, quale clausola di garanzia, la possibilità per il G.T. di attivare il procedimento per la revoca dell’A.D.S. quanto questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario (art. 423, comma IV, c.c.).

3) Fonti di Informazione e Opinione del Beneficiario (Rifiuto).
Sono state sentite, nel processo, le sole persone ritenute utili ai fini della decisione, non rivestendo i parenti la veste di parti in senso tecnico – giuridico, svolgendo mere funzioni consultive (cd. “fonti di informazioni” per il giudice, come per l’interdizione: Cass. civ., sez. I, sentenza 22 aprile 2009 n. 9628).

Le fonti di informazioni si pronunciano in favore dell’ADS.
E’ stato anche sentito il beneficiario sul punto, che, però, non è stato in grado di esprimere una specifica opinione sulla misura.
I parenti, invece, hanno tutti espresso parere favorevole.

Giova ricordare, tuttavia, che non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto, o quanto meno accettato, il sostegno ed abbia indicato la persona da nominare (art. 408, comma 1, c.c., su cui cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 4866), nel senso che il rifiuto non preclude l’istituzione della protezione giuridica (Corte cost., sentenza 19 gennaio 2007 n. 4).
Del resto, la non imprescindibilità del consenso del beneficiario risulta desumibile anche dalla considerazione che, in caso di dissenso con quest’ultimo, l’amministratore informa il giudice tutelare per l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari” (v. già cit., Cass. civ., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584).
Ebbene, nel caso di specie, l’amministrazione di sostegno va senz’altro istituita in favore della persona beneficiaria, posto che questa, allo stato, non è in grado di comprenderne pienamente benefici e finalità.

4) Amministratore di sostegno.
Nell’odierna procedura è agevole apprezzare il conflitto endofamiliare esistente tra il marito della beneficiaria, da un lato, e i figli della stessa dall’altro. Questi, in particolare,  escludono che il ricorrente possa essere un amministratore di sostegno idoneo, di pingendo una vita coniugale (allorché esistente la convivenza) caratterizzato da litigi e scontri. Il ricorrente, a sua volta, esclude che i figli possano essere designati come amministratore deducendo come, ad esempio, si siano introdotti nell’abitazione paterna alla ricerca di documenti personali dei genitori. Entrambe le parti non sono idonee a rivestire l’ufficio di amministratore di sostegno, per ragioni oggettive: l’eccessiva conflittualità.
La nomina dell’amministratore di sostegno rappresenta un anello fondamentale della catena che dà contenuto a questa partico lare “giurisdizione sensibile”.
L’art. 408 c.c. recita espressamente che “la scelta  dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato
legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore
superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Dall’articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata (così: Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 settembre 2011, n. 19596). Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per  assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria. Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perché ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finali zzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria. Ciò del resto trova conferma nell’ultimo comma dell’art. 408 c.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale né un carattere esclusivo. Va aggiunto che quando il legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso di preferenze lo ha espressamente stabilito, come nel caso, ad esempio, dell’art. 433 c.c. che, nello stabilire quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa espressamente che le
stesse sono obbligate nell’ordine di elencazione di modo che la precedente esclude la successiva.
La scelta dell’amministratore, alla luce delle premesse che precedono, può prescindere da una preferenza per l’uno e per l’altro soggetto e deve essere esclusivamente orientata alla cura personae e patrimonii del beneficiario.
Se condo i commentatori, uno dei motivi che suggerisce la nomina di un esterno, con preferenza rispetto ai familiari, è il rischio di “disfunzionamento della macchina rappresentativa
per conflitti familiari accesi” . In alcuni casi, il nucleo  familiare cui appartiene il beneficiario è caratterizzato da lacerazioni interne che causano una rottura delle relazioni e delle comunicazioni famigliari e danno luogo a una cultura del “sospetto” che, spesso, ricade attorno ai patrimoni dei congiunti.
I questi casi, pur e ssendovi diversi familiari disponibili, è preferibile la nomina di un amministratore esterno, onde evitare che la macchina rappresentativa sia continuamente inibita nel funzionamento dai dissidi tra i membri della famiglia.
Alla luce dei principi sopra esposti, è chiaro come la designazione dell’amministratore di sostegno resti un atto del giudice Tutelare, il quale ben può disattendere la stessa indicazione ufficiale e formale del beneficiario anziano, ex art. 408, comma I, c.c. L’atto di designazione del soggetto
rappresentante, da parte del beneficiario, non è, infatti, vincolante per il magistrato della tutela che avrà solo il dovere di muovere da quella designazione per poi, eventualmente, disattenderla con motivazione che ne illustri i (gravi) motivi.
L’atto di designazione, pertanto, ha un effetto sulla motivazione del decreto e non sulla scelta dell’amministratore: in presenza di una designazione anticipata da parte del beneficiario, il G.T. che nomini altro soggetto ha l’obbligo della motivazione rafforzata (indicazione, cioè, delle ragioni per cui la preferenza del rappresentato non è stata assecondata).
Nel caso di specie, per quanto osservato, si designa come
amministratore un terzo, individuato in uno degli Avvocati iscritti negli Elenchi presso questo ufficio.

5)Tempi della misura e modalità operative.
La misura di protezione deve essere “modellata” sulle  specifiche esigenze e necessità del beneficiario, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle sue opinioni e dei suoi desiderata. La centralità della persona beneficiaria va affermata anche
“considerando l’importanza da annettere alle situazioni caratterizzate dalla fragilità e vulnerabilità delle persone che formano oggetto di misure di protezione” come espressamente riconosce la Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione
sulla protezione giuridica degli adulti (2008/2123(INI)). E’ il testo in cui si riconosce che “la protezione giuridica degli adulti vulnerabili deve essere un pilastro del diritto di libera circolazione delle persone” (v. pure, Convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 , richiamata dalla Risoluzione citata).
Quanto alle concrete modalità “operative”dell’amministratore,
è opportuno attingere al bacino dei principi contenuti nell
a Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 n. 18. Il trattato in esame riconosce  espressamente (lett. n del preambolo) “l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte” (collocati nel novero dei “principi generali”, v. art. 3 della convenzione).
La Convenzione, all’art. 12 (“uguale riconoscimento dinanzi alla legge), comma IV, chiaramente statuisce, poi : “Gli Stati
devono assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario”.

Ciò vuol dire che tutte le misure di protezione giuridica a
tutela dell’adulto incapace, da intendere come persona diversamente abile, (art. 1, comma II, Conv. New York:
coloro che presentano durature menomazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali) devono essere improntate ai seguenti principi:

a) la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona;
b) la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile.

Nel caso di specie, la situazione del soggetto beneficiario rende necessaria oltre che opportuna una nomina
a tempo indeterminato, tenuto conto del fatto che il quadro patologico non è suscettibile di miglioramento e la compromissione della capacità e dell’autonomia si proietta nel futuro così richiedendosi continuità (non interrotta) di protezione.

6) Contenuto del decreto, Compiti, Limitazioni/decadenze.
La flessibilità e duttilità dell’amministrazione di sostegno, consente al giudice tutelare di graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario , a mente dell’art. 405 comma V
n. 3 e 4 c.c., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un’attività negoziale per sé pregiudizievole.
Quanto è opportuno e necessario fare nel caso di specie, in
uno con i compiti che si vanno a consegnare  all’amministratore come da dispositivo.
Si decide di invitare l’amministratore a presentare un inventario già in occasione della nomina, in analogia con quanto prevede l’art. 362 c.c., giusta la piena attuazione
dell’art. 405, comma V, nn. 5, 6.

L’art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno possa “disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed aquello tutelato dalle predette disposizioni”
(ad es. all’art. 591, comma II, n. 2 c.c. quanto alla capacità di testare). Non è possibile applicare norme non richiamate, atteso che l’autonomia ontologica e strutturale dell’istituto esclude l’applicazione in via di interpretazione estensiva di norme diverse da quelle  espressamente evocate in richiamo (Civ., sez. I, ordinanza 16 novembre 2007, n. 23743). Nell’ipotesi in cui il G.T. decida di applicare talune di queste limitazoni, tuttavia, è necessaria la difesa tecnica in favore del beneficiario, in funzione del suo diritto costituzionale di difesa (Cass. civ. 25366 / 2006; Cass. Civ., sez. I, 11 luglio 2008 n. 19233; Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128; in via di obiter dictum, v. Cass. Civ., sez. I, 7 dicembre 2011 n. 26365).
Nel caso di specie, allo stato, non si fa applicazione dell’art
. 411, comma IV, c.c.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 404, 405, 409 cod. civ., 720 – bis c.p.c.,
Dichiara aperta l’amministrazione di sostegno a tempo indeterminato in favore di … , nata a …. (Grecia) il …… . 1940 e residente a……..  in ……

Nomina amministratore di sostegno una persona estranea
al nucleo familiare della persona beneficiaria, l’Avv. … .. che viene invitato, tramite la Cancelleria, a presentarsi davanti al G.T., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex artt. 411, comma I, 349 c.c .

Ricorda che non può essere nominato amministratore, e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’art. 350 c.c.

Dispone che l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro trenta giorni dal  Giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria,
secondo il modulo disponibile in Cancelleria (mod. 362 c.c.).

Ricorda i Doveri dell’Amministratore.

Coinvolgimento del beneficiario.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (410, comma I, c.c.), pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al Giudice Tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno.

Partecipazione del beneficiario
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente
informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al  giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni
provvedimenti (410, comma II, c.c.).

Conflitto di interessi (411, comma II, c.c.).
L’amministratore di sostegno, dal momento della nomina,
non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.),
nemmeno per interposta persona (599 c.c.) a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
L’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario (596 c.c.), nemmeno per interposta persona (599 c.c.) se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo
.
Adeguatezza della protezione.
(413 c.c.). L’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa (es. interdizione).

Dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri – doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio.

Capacità residuale del beneficiario.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per
tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può
in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (409, comma II, c.c.).

Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia
compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria (412 c.c.).

Si precisa che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche : il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il  perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale  autorizzato (v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 n. 10654 in Diritto & Giustizia 2011, 30 giugno).

Dispone

che l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di Cancelleria (Mod. 380).

Termine entro cui depositare il rendiconto
annuale: Giugno.

Visto l’art. 405, comma VI, c.c.

Manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.

Visto l’articolo 3, comma 1, lettera p), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,
Manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza.
Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Dispone

che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati.
Decreto immediatamente esecutivo (art. 405, comma I, c.c.)
Comunicazioni all’amministratore di sostegno, a cura della Cancelleria alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell’amministratore di sostegno al Pubblico Ministero, a cura della Cancelleria alla persona beneficiaria, a cura dell’Amministratore di Sostegno,
Varese lì 28 giugno 2012
Il Giudice Tutelare
dott. Giuseppe Buffone

Trova qui gli articoli collegati e più interessanti:

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admin112

View Comments

  • Gentile Staff,
    ho guardato con interesse questo sito, ritenendolo molto interessante, da indurmi a fare richiesta di questo istituto , visto che abbiamo un caso in famiglia , anche se il mio caso è molto più complicato e colgo l'occasione per chiedervi un parere.
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    Vi ringrazio fin da ora.
    Gianluca.

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