ADS non serve se l’anziano beneficario può essere assistito da familiari o terzi

RIGETTO AL RICORSO PER  ADS  QUANDO VI SONO FAMILIARI O TERZI CHE CURANO L’ANZIANO

‘FAMILIARI O TERZI CHE CURANO L’ANZIANO BENEFICIARIO’

E se l’amministratore di sostegno non fosse necessario? Quando si può farne a meno? Ecco il caso di FAMILIARI O TERZI CHE CURANO L’ANZIANO BENEFICIARIO.

Andando in una direzione inesplorata, risponde a queste domande il Tribunale di Vercelli con decreto di rigetto della nomina dell’amministratore di sostegno per un’anziana signora accudita dai familiari.

Il Giudice Tutelare statuisce innovativamente il principio secondo cui NON sempre vi è una  situazione di bisogno comporta la necessità di “istituzionalizzare una figura di assistente” (ovvero quando vi sono ‘FAMILIARI O TERZI CHE CURANO L’ANZIANO BENEFICIARIO’).

Invero, “non si vede … il motivo per il quale altri individui, sol perché affetti da patologie, pur invalidanti, che inibiscano loro di provvedere autonomamente ai propri interessi, debbano necessariamente ed ineluttabilmente essere assistiti da un soggetto di nomina giudiziale, laddove siano concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi del proficuo aiuto da parte di terzi“.

Avv. Alberto Vigani

 

TRIBUNALE DI VERCELLI

SEZIONE CIVILE

Sentenza 16 ottobre 2015

Il Giudice Tutelare

pronunciando a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 15.9.2015;

letto il ricorso ex art. 407 c.c. depositato in Cancelleria da parte di C. D. con l’Avv. Sabrina Molinar Min per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in favore della suocera G. P., nata a X., ivi residente e dimorante in piazza OMISSIS;

dato atto dell’intervento del Pubblico Ministero;

in considerazione delle condizioni di salute in cui la persona beneficiaria versa;

  • vista la documentazione depositata;
  • attesa la ritualità della notifica ai parenti coinvolti;
  • esaminata personalmente la persona beneficiaria;
  • ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

osserva quanto segue.

***

Il ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno ha quale conseguenza necessaria la limitazione della capacità di agire di un soggetto.

Dal punto di vista del diritto sovranazionale, è noto, a mente dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge a protezione della salute, e quindi, lato sensu, dei bisogni delle persone deboli e non autosufficienti

Detta limitazione della capacità di agire, pur posta a protezione del soggetto beneficiario, può dunque essere disposta solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Nel caso dell’amministrazione di sostegno, la norma di riferimento è l’art. 404 c.c..

La disposizione in parola, con formulazione non dissimile nella struttura alla disciplina dell’interdizione (art. 414 c.c.) ed inabilitazione (art. 415 c.c.), pure fondate su infermità causalmente determinanti la incapacità di provvedere ai propri interessi, stabilisce che è ammesso a beneficiare dell’amministrazione di sostegno solo la persona che:

–        sia nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;

–        che lo sia per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica;

Al Giudice di merito è dunque rimesso un triplice accertamento:

–        il primo concerne la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione;

–        il secondo concerne la verifica di una effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi;

–        il terzo, concerne il riscontro di un nesso causale tra le circostanze sopradette (cfr. sul punto, chiarissima, Cass. Ord. 04.2.2014, n. 2364, Rel. Acierno).

Con riferimento al secondo ed a terzo di tali aspetti, devesi sottolineare, in accordo con la giurisprudenza tutelare più attenta (cfr. Uff. G.t. Milano, decr. del 03.11.2014, Est. Buffone), che “la necessità di un amministratore di sostegno sempre e in ciascuna situazione di bisogno comporta una necessaria istituzionalizzazione di ogni figura di assistente e tradisce la lettera e lo spirito della legge”.

A ben vedere, l’interpretazione che il Giudice milanese correttamente abiura, si porrebbe in contrasto con una lettura costituzionalmente orientata delle norme che presiedono all’istituzione delle misure di protezione.

Se è vero infatti che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, con ciò accordando un diritto (art. 3 Cost.), è altresì vero che lo stesso Stato deve costantemente richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.)

E tali doveri sono posti, come è ovvio, in primo luogo a carico dei soggetti che – di fatto o in quanto a ciò normativamente tenuti – siano prossimi a chi, per qualsivoglia motivo, si trovi in situazione di bisogno: lo Stato, infatti, non può di certo prefiggersi l’obiettivo, del tutto irrealistico, che ogni suo singolo consociato abbia la “possibilità di provvedere ai propri interessi” del tutto autonomamente, e senza l’aiuto del prossimo.

Sulla scorta di una serena analisi del tessuto sociale italiano, ci si accorge agevolmente del fatto che determinate categorie di persone (ad es., gli analfabeti, gli anziani, le persone prive di adeguati mezzi culturali, gli stranieri, magari richiedenti protezione internazionale, del tutto slegati dal territorio nazionale sul quale sono appena giunti, etc.), solo da un punto di vista astratto hanno il potere di curare determinati loro interessi; nel concreto, invero, riescono ad esercitare i loro diritti con pienezza, solo in quanto si giovino dell’ausilio degli altri (della famiglia; dei servizi sociali; delle associazioni; attraverso l’utilizzo degli strumenti negoziali approntati dal diritto civile, quali mandato, procura, testamento pubblico ex art. 603, u.c., c.c., etc; ed in tanti altri modi ancora).

Senza tali strumenti, semplicemente, non ne sarebbero in grado.

L’ausilio altrui, preteso dalla Costituzione in ossequio al dovere di solidarietà sociale, si pone quindi alla stregua di una vera e propria “causa di esclusione” della impossibilità, per taluni consociati, di attendere ai propri interessi.

Non si vede pertanto il motivo per il quale altri individui, sol perché affetti da patologie, pur invalidanti, che inibiscano loro di provvedere autonomamente ai propri interessi, debbano necessariamente ed ineluttabilmente essere assistiti da un soggetto di nomina giudiziale, laddove siano concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi del proficuo aiuto da parte di terzi.

In tale ottica:

i)        la presenza, da un lato, di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda (e priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento);

ii)      l’intervento mirato, dall’altro lato, dei soggetti istituzionali (su tutti, come è ovvio, i servizi sociali) deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose;

iii)    la disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti soggetti;

iv)    la limitata difficoltà di compimento delle “attività di protezione”, in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare;

rendono in uno superflua ed inutilmente gravatoria l’istituzione di una misura di protezione al ricorrere del mero riscontro di una patologia astrattamente invalidante.

Superflua, per i motivi detti supra.

Gravatoria, in quanto foriera di innumerevoli – e non dispensabili – incombenti e spese (rendicontazione, presentazione di istanze, accessi in Tribunale, richieste di copie di provvedimenti, assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, etc), che andrebbero unicamente ad assommarsi, senza alcun concreto giovamento, a tutte le attività più squisitamente destinate alla cura quotidiana, personale e patrimoniale, degli interessi del soggetto bisognoso.

Il tutto, come detto, con la necessaria privazione, o comunque l’affievolimento, della capacità di agire del beneficiario.

***

Ciò premesso, nella fattispecie oggi in esame vanno svolte, nel merito, le osservazioni che seguono.

La beneficianda, di età invero molto avanzata, non è affetta da alcuna patologia psichica.

Ciò è stato approfonditamente appurato.

La relazione 22.4.2015 del medico di base (dott.ssa A. M. Crosta), richiesta ex art. 407, comma 3, c.c. da questo Giudice, dà espressamente conto del fatto che la signora P. “presenta buone condizioni generali, lucida, vigile, orientata spazio-tempo, collaborante. Non presenta deficit cognitivo-mnesici, né disturbi comportamentali. […] Ha capacità di gestione delle proprie finanze. Necessita tuttavia di essere accompagnata per l’espletamento di procedure inerenti i propri interessi, quali il ritiro della pensione, pagamenti vari, acquisti. Per tali motivi è attivo un servizio di assistenza domiciliare quotidiano che aiuta la paziente nel disbrigo di pratiche personali oltre che nella cura della casa, quali lavori domestici più pesanti.”.

Perfettamente coerenti le risultanze della ctu, condotta dal dott. Basunti e rispetto alle quali nessuno degli intervenuti ha presentato osservazioni.

Ad avviso del clinico, la beneficianda “è perfettamente orientata. Ricorda gli eventi significativi della sua vita. Li colloca nel tempo senza mai incorrere in errore. Esprime emozioni e sentimenti adeguati e pertinenti. È in grado di rispondere alle domande sull’euro ed il suo potere di acquisto. L’intelligenza è ancora fervida. Così la memoria. É lucida. Non presenta disturbi della coscienza.”.

Lo stesso esame della beneficianda, all’udienza 21.4.2015, aveva fornito indicazioni tranquillizzanti: la stessa, nonostante l’età avanzata (92 anni), ha declinato compiutamente le proprie generalità, ha descritto con dovizia di particolari il proprio patrimonio, si è mostrata comprensibilmente a disagio e, va detto, in parte confusa, dal fatto di essere stata convocata in Tribunale, ma ha in definitiva sostenuto egregiamente l’incombente.

Gli elementi di potenziale preoccupazione riguardano sostanzialmente l’età avanzata (peraltro irrilevante ex art. 404 c.c.) e i deficit visivi, uditivi e di deambulazione, di varia gravità.

A ciò la beneficianda ha da ultimo egregiamente ovviato: i) attraverso l’ausilio del servizio sociale, ed in particolare del servizio di assistenza domiciliare; ii) come descritto dal perito, attraverso la “fortunata situazione” venutasi a creare nello stabile in cui abita, laddove tutte le vicine si prodigano per lei; iii) attraverso il meritorio interessamento della ricorrente, delegata per le operazioni bancarie e postali, e del suo Legale, con la cui assistenza è stata compiuta l’accettazione beneficiata della, per altro verso incapiente ed anzi passiva, eredità del marito (le relative operazioni sono in corso, e vengono curate dal predetto Legale).

In generale, oltretutto, la beneficianda si è in ogni occasione dimostrata incline e ben disposta ad avvalersi dell’altrui ausilio: di quello del servizio di assistenza domiciliare, per gli incombenti quotidiani; di quello della nuora, per il prelievo della pensione; di quello del Legale, per le pratiche successorie; di quello dei vicini di casa, per le attività spicciole di gestione della casa.

Alla luce di tutto quanto sopra, in considerazione della evidente affidabilità delle persone di cui si circonda la beneficianda, e nonostante la tranchant e – sia concesso – poco convincente conclusione del perito (a mente della quale la beneficianda “non è in grado di far fronte agli interessi economici o di curare da sola il suo patrimonio”; la valutazione sul punto è peraltro da intendersi in toto riservata al Giudice tutelare), lo scrivente reputa iniqua, e soprattutto superlua, la privazione, seppur parziale, della capacità di agire della beneficianda.

Ben più proficuo, meno gravoso, ed in definitiva maggiormente tutelante sarebbe il conferimento  da parte della beneficianda – ovviamente, ove da questa consentito – di una procura generale notarile in favore di persona di stretta fiducia (ad esempio, la stessa nuora ricorrente), quantomeno in riferimento agli incombenti più importanti e coinvolgenti il compimento di attività di straordinaria amministrazione patrimoniale.

***

Alle suesposte considerazioni consegue rebus sic stantibus il rigetto del ricorso.

Non si fa luogo a pronuncia sulle spese nel presente affare di volontaria giurisdizione, nel corso del quale, oltretutto, non è emerso alcun significativo contrasto tra le parti.

Le spese di ctu, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre accessori se e come dovuti per legge, vengono posti a definitivo carico solidale del ricorrente e della beneficianda, in quanto sostenute nel superiore interesse pubblico all’accertamento della giustizia.

Tutto ciò premesso,

PQM

il Giudice tutelare, dott. Carlo Bianconi, definitivamente pronunciando, così provvede:

–        rigetta il ricorso;

–        nulla sulle spese;

–        pone a definitivo carico solidale del ricorrente e della beneficianda le spese di ctu, che liquida in complessivi € 300,00 oltre accessori se e come dovuti per legge.

Manda la Cancelleria per la comunicazione:

–        al ricorrente (c/o Avv. Sabrina Molinar Min del Foro di Torino);

–        alla beneficianda (a cortese cura del Comando di polizia locale del Comune di Crescentino, delegato ex art. 344, comma 2, c.c.);

–        al Signor Pubblico Ministero in sede;

–        al ctu dott. Giampaolo Basunti.

Così deciso in Vercelli, il 16.10.2015

Il Giudice tutelare
dott. Carlo Bianconi

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