L’amministratore di sostegno può essere la risposta ad un timore incombente di accanimento terapeutico anche se manca l’attuale incapacità di provvedere ai propri interessi. Sul punto è intervenuto il Tribunale di Modena con una recente massima – pur in contrasto alla sentenza della Cassazione 707/2012 – che ribadisce la facoltà di veder nominare un amministratore di sostegno anche in carenza di una già manifestata l’esigenza di ricorrere all’istituto.
Il Giudice modenese precisa che “la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi”. Si supera pertanto la necessità dell’immediata “attualità dell’esigenza di protezione” integrandola con la “concreta e attuale possibilità del verificarsi, nel prossimo futuro, dell’esigenza di protezione”.
In tal modo si riesce così a colmare anche il bisogno di dare risposte in tempi certi alle richieste di nomina che troppo spesso non riescono a veder giungere risposta puntuale alle segnalate necessità del beneficiario.
Di seguito riportiamo per intero il testo del provvedimento.
Avv. Alberto Vigani
***
TRIBUNALE DI MODENA (Sezione II° civile)
R.G. 3318/14Il G.T.
I. La responsabile Ufficio Tutele dell’A.U.S.L. ha richiesto nomina di a.d.s. a favore di G.B. in quanto impossibilitato all’espletamento degli atti della vita quotidiana, essendo ricoverato “per ematoma intraparenchimale a livello del ponte mesencefalico bilaterale”, come emerge da certificazione medica redatta dal reparto di rianimazione nel 2014.
La certificazione dava atto che il paziente, dopo due mesi dal ricovero in rianimazione, intubato e ventilato con tracheotomia percutanea ed in seguito riportato a ventilazione spontanea e trasferito al reparto di riabilitazione, risultava affetto da: “tetraparesi, dipendente per tutte le attività semplici di vita incluse l’igiene e l’abbigliamento per i passaggi posturali e i trasferimenti dal letto alla carrozzina. Spostamenti consentiti in carrozzina”.II. Il B. è stato ascoltato in udienza in due occasioni onde verificare l’evoluzione della patologia, il decorso di essa ed il percorso di riabilitazione intrapreso, oltre che la persistenza della già espressa volontà abdicativa dei trattamenti medico-sanitari di natura salva vita.
In una prima occasione, il beneficiario è stato ascoltato mentre si trovava allettato e sdraiato a bordo di autoambulanza.
Il B., esprimendosi in modo comprensibile e lucido, è apparso vigile ed orientato, dichiarando di non potersi muovere se non sorretto da due persone. In quella sede egli ha poi inteso confermare le d.a.t. manifestate nel 2010, depositate presso il servizio anagrafico del Comune di Modena. In tali dichiarazioni egli aveva designato, quale “rappresentanti fiduciario, ai fini dell’attuazione della volontà espressa nel documento”, la moglie, E. P., ed i figli A. ed A., quali persone legittimate alla sospensione delle trattamento “di sostegno vitale” (quali, “rianimazione cardiopolmonare, ventilazione assistita, dialisi, chirurgia d’urgenza, trasfusioni di sangue, alimentazione artificiale, terapie antibiotiche”). La d.a.t. prevede la sospensione delle cure somministrabili al paziente qualora il risultato sia, “a giudizio di due medici dei quali uno specialista, il prolungamento del mio morire, il mantenimento di uno stato di incoscienza permanente, il mantenimento di uno stato di demenza, la totale paralisi con incapacità a comunicare”.
Del pari, il B. ha dichiarato di rifiutare qualsiasi forma di rianimazione o continuazione dell’esistenza dipendente da macchine, pur richiedendo l’intrapresa di procedure atte ad alleviare la sofferenza, “compresi l’uso di farmaci oppiacei, anche se essi richiedano di anticipare la fine della mia vita”.
La moglie ed il figlio del prefato, sentiti in udienza, si sono dichiarati d’accordo sul contenuto della d.a.t. espressa dal congiunto.
Il B. è stato nuovamente ascoltato all’udienza del 22 maggio u.s.
In quest’occasione lo stesso è entrato nell’ufficio del giudice deambulando in modo autonomo, seppur col supporto di deambulatore. In questa sede è emerso un tangibile miglioramento sotto il profilo clinico rispetto alla condizione verificata all’udienza del novembre 2014, per quanto il beneficiario abbia rimarcato che non siano escluse future ricadute, come già verificatosi in passato.
Egli ha ribadito la richiesta di nomina della moglie quale proprio a.d.s. per l’espletamento dei compiti e delle funzioni indicate nella d.a.t. in data 9.9.10, all’insorgenza delle patologie giustificanti la comminazione dei trattamenti salva vita ivi indicati, qualificati “di prolungamento del morire”.
A conforto de quadro clinico in atto, l’ultima certificazione medica dimessa (maggio 2015) ha dato atto che il paziente risulta autonomo nei trasferimenti, seppur permanendo deficitaria la destrezza e la capacità di svolgere attività bimanuali con la mano destra.III. Premesso quanto precede, allo stato, non paiono sussistenti i presupposti di nomina dell’a.d.s. ex art. 404 c.c., a fronte del marcato (quasi miracoloso) miglioramento delle condizioni clinico-sanitarie del B., né la nomina sembra ammissibile in diritto.
A quest’ultimo riguardo, la nomofilachia, risolvendo un’assai problematica quaestio iuris scaturente dalla nuova disciplina normativa in tema di protezione dei disabili, parrebbe avere superato in senso negativo la possibilità, in passato ammessa da talune curie (cfr., ad es., Trib. Modena, 5 novembre 2008, est. Stanzani, in Dir. fam. Pers., 2009, 277, avente ad oggetto nomina di a.d.s. a beneficio di persona perfettamente in salute fisica e psichica; Trib. Modena 23 dicembre 2008, ivi, 2009, 699; Trib. Cagliari 22
ottobre 2009, in Fam. dir., 2010, 161; Trib. Firenze 22 dicembre 2010, in Nuova giur. civ. comm, 2011, I, 483, con nota di INFANTINO), di procedere a nomina di a.d.s. “ora per allora”, in particolare, insegnando che: “il provvedimento di nomina dell’a.d.s. non può che essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, dunque alla situazione di incapacità o infermità da cui quell’esigenza origina e che rappresenta il presupposto dello stesso istituto e non già dei suoi effetti” (Cass. 20 dicembre 2012, n. 23.707, in Foro it., 2013, I, 2918, con nota di CASABURI; in Nuova giur. comm., 2013, I, 421, con nota di GORGONI; in Fam. dir., 2013, 577, con nota di BETTI; in Giur. it., 2014, 2249, con nota critica della THOBANI).
Si legge nella motivazione della pronunzia che il provvedimento giudiziale di nomina va disposto “in modo da salvaguardare il diritto della persona alla tutela effettiva, necessaria in quel momento e in quella determinata situazione” (col. 2250).IV. Applicando pedissequamente il principio espresso dall’augusto precedente di legittimità testè richiamato, al beneficiario, neppure competerebbe il diritto a nomina di a.d.s.; in quanto, in questo preciso momento storico, il B. è persona perfettamente lucida, in grado di curare i propri interessi, privo di disabilità fisica impeditiva il compimento degli atti della vita quotidiana.
Siffatta soluzione appare formalmente ineccepibile in diritto, a tenore del disposto affidato all’art. 404 c.c. che utilizza il verbo “trovare” all’indicativo presente (“…si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi…”); tuttavia, nel caso di specie, la stessa si porrebbe in contrasto con la finalità cui tende, secondo la richiamata pronunzia cassazionale, la misura protettiva, volta alla tutela a 360° degli interessi della persona; e, precisamente, consistente nella “salvaguardia del diritto della persona alla tutela effettiva”.
Una formalistica soluzione ermeneutica, quale quella indicata in precedenza, non appare accettabile.
Nella specie, come abbiamo ricordato, il beneficiario era stato ricoverato in rianimazione in quanto affetto da “tetrapresi in esiti di emorragia ponto mesencefalico”, ovvero, consistente in sanguinamento verificatosi attorno alla superficie dell’area pontina del cervello, a causa di rottura di un vaso sanguigno, come si legge in letteratura.
Come emerge in atti, il ricovero nel reparto di rianimazione è avvenuto in modo inatteso, a seguito di “intensa cefalea e perdita di coscienza”. All’atto del ricovero si ebbe a constatare nel paziente una situazione di “ipertensione arteriosa”.
Da un punto di vista clinico, non pare per nulla improbabile, stante ipertensione arteriosa constatata all’atto della dimissione dal reparto, che il beneficiario possa in futuro incorrere in ricaduta di emorragia cerebrale (oppure, subire recidive di attacchi ischemici transitori, T.I.A., transitorial ischemical attach), laddove l’ipertensione arteriosa non risulti ben controllata farmacologicamente. In questo caso positivo ed infausto, lo stesso verrebbe a trovarsi in condizione di disabilità tale da rendere impossibile il compimento degli atti della vita quotidiana, così versando nelle condizioni previste dal disposto affidato all’art. 404 c.c.
Premesso ciò, discende che il principio cassazionale ricordato in precedenza non risulterebbe nella specie accettabile, a fronte di ricaduta di malattia.
In effetti, la disciplina normativa in tema di protezione “mite” del disabile introdotta dalla l. n. 6 del 2004 va intesa in termini consentanei rispetto alla finalità che ha presieduto alla sua introduzione nell’ordinamento; ovvero, quella di “protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” (art. 1).
In concreto, va ribadito il principio secondo cui: “la nomina di a.d.s. non deve necessariamente essere contestuale al manifestarsi dell’esigenza di protezione del soggetto, ben potendo essere disposta anche a favore di chi, nell’immediato futuro, assai plausibilmente verserebbe altrimenti in infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi” (Trib. Modena 24 febbraio 2014, in Giur. it., 2014, 1887 con nota di ATTADEMO; in Dir. Fam. Pers., 2014, 2, 771; Trib. Modena 30 novembre 2014, in www.personaedanno, con nota di GASPARRE).
Tenuto quindi conto che, il beneficiario potrebbe trovarsi a versare nuovamente in condizione di impossibilità nella gestione dei propri interessi quale effetto di ricaduta, con conseguente alto rischio di assenza di giuridica protezione nel compimento degli atti della vita e per il susseguente periodo, lo stesso va sin d’ora garantito con nomina di a.d.s. all’atto dell’insorgenza della condizione personale impeditiva (leggi: grave patologia), dando piena attuazione alle sue palesate volontà in materia medico sanitaria come consacrate nel documento sottoscritto e depositato in data 9.9.10.
Allo stesso, come richiesto, va quindi nominato quale a.d.s. la moglie E. P., disponibile all’incarico e già
designata dall’interessato, per manifestare consenso e/o dissenso medico-sanitario, nei termini ed alle condizioni tutte indicate nella richiamata d.a.t. in data 9 settembre 2010.P.Q.M.
nomina E. P. amministratore di sostegno di G.B. con le seguenti prescrizioni:
1) l’incarico subentrerà nell’ipotesi in cui il beneficiario, a giudizio di due medici di cui uno specialista, “perda la capacità di decidere o di comunicare la sue decisioni ai medici; non fosse capace di un’esistenza razionale e/o fosse impossibilitato da una malattia irreversibile a condurre una vita di relazione; nelle situazioni in cui le cure mediche non avessero altro scopo che quello di un mero prolungamento della vita vegetativa; e pure nelle situazioni in cui malattie senza prospettive di guarigione siano inutilmente prolungate attraverso cure e metodi artificiali”;
2) verificandosi quanto precede, l’amministratore dovrà adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
3) in tal caso l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:
– presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici, come pure prestazione del consenso o del dissenso informato per cure e trattamenti sanitari che si rendessero necessari per la salute della
persona, negli esatti termini precisati dal beneficiario nella d.a.t. da lui sottoscritta e depositata in data 9 settembre 2010 presso l’ufficio anagrafico del Comune di Modena che si ha qui per trascritta;
4) l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di luglio di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto;
5) l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;
6) l’amministratore deve verificare le condizioni di vita del beneficiario, effettuando visite periodiche; 7) l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati.
Il decreto è provvisoriamente esecutivo.
Modena, 1 luglio 2015
Si comunichi
Il G.T.
(dott. R. Masoni)
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