Tribunale di Milano: potere all’amministratore di sostegno per il processo di divorzio
SI PUO’ CHIEDERE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO VICARIO? PARE DI NO: MA FORSE ESISTE UNA SOLUZIONE
SI PUO’ OPPORSI ALLA NOMINA DI UN ADS ESTERNO PER CONFLITTO ENDOFAMILIARE? LA CORTE DICE DI NO!
La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il dato dirimente, al fine della nomina dell’amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è la sussistenza della condizione attuale d’incapacità della designante,
L’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità di mente ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.
ADS: serve sempre? L’Amministrazione di sostegno non necessaria se vi è assistenza e protezione.
ADS: QUANDO E COME LA LIBERTA’ MATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO PUO’ ESSERE LIMITATA?
La Corte di legittimità interviene su una materia, quella dei diritti personalissimi del beneficiario di AdS, per la quale non vi è una limitazione aprioristica della norma: con la sentenza Cassazione 11 maggio 2017 n. 11536, per la prima volta statuisce che in determinate fattispecie concrete, sia pur eccezionali, vi può essere una valutazione in tutela dell’interesse del beneficiario che porti alla limitazione della libertà matrimoniale da parte del Giudice Tutelare.
Secondo la Consulta l’Amministratore di Sostegno necessita della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell’interessato, incida sui diritti fondamentali della persona.
ADS: ecco un esempio di ricorso al GT con il quale chiedere un provvedimento che autorizzi la vendita ed il reimpiego delle somme da ricavarsi.
La problematica di cui alla sentenza sottoposta a ricorso per cassazione individua la condotta di abbandono nel non aver segnalato agli organi di riferimento la necessità di un immediato ricovero dell’amministrata in una struttura protetta, riconducendo poi tale condotta a colpa, dovuta a difetto di diligenza e prudenza, piuttosto che a dolo (e dunque prosciogliendo l’imputato); la decisione non si pone però il problema di individuare una posizione di garanzia dell’amministratore di sostegno rispetto al soggetto amministrato, dandola per scontata in base alla contestazione.