La Cassazione civile, con la sentenza 20.12.2012 n° 23707, ribadisce che il dato dirimente, al fine della nomina dell’amministratore di sostegno designato dal ricorrente nella scrittura privata indicata in narrativa, è la sussistenza della condizione attuale d’incapacità della designante,
L’amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità di mente ma contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.
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