SI PUO’ CHIEDERE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO VICARIO? PARE DI NO: MA FORSE ESISTE UNA SOLUZIONE
ADS in contsrasto con il beneficiario
Nella gestione della procedura di ADS si segnalano delle ipotesi di possibile conflittualità fra gli interessi del beneficiario di amministrazione di sostegno e quelli dell’amministratore. In istituti analoghi, ad esempio quello della tutela, esiste una figura ad hoc per evitare tali contrasti: il protutore.
Nel caso di specie non è però possibile attivare una posizione di protezione di tal fatta perchè non è prevista dall’impianto codicistico. Sul punto soccorre a darne buona illustrazione un’interessante decisione del tribunale modenese che riportiamo più sotto.
In assenza di pro amministratore di sostegno resta però il problema del come trovare una soluzione al conflitto fra DAS e beneficiario. Ricorrendo ad una lettura degli istituti contigui ci pare di poter rintracciare un utile supporto nell’art. 78 del cod. proc. civ. e nel curatore speciale ivi delineato e che riportiamo di seguito.:
Dispositivo dell’art. 78 Codice di procedura civile
Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica [11, 12, 13 c.c.] o all’associazione non riconosciuta [36 c.c.] un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza.
Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante [244, 247, 273, 279 c.c.].
Per completezza riportiamo anche il testo integrale della decizione modenese cherileva l’impossibilità di estendere all’ADS “l’effetto” delle disposizioni di legge previste per l’interdizione (art. 411, 4° co., c.c.), tra le quali appunto è ricompresa la previsione dell’art. 360 c.c.
E allora l’amministratore di sostegno?
In particolare, si rileva che l’estensione dall’interdizione dovrebbe avvenire su ricorso dei soggetti indicati dall’art. 406 c.c. e che ciò non risulta possibile: pertanto, in difetto di istanza, espressamente richiesta dalla legge (art. 411, 4° co., 2° parte, c.c.), non è nemmeno possibile procedere d’ufficio e sin d’ora alla nomina del c.d. proamministratore di sostegno, vicario rispetto al titolare dell’ufficio, che subentri in carica in caso di conflitto di interesse col beneficiario.
Avv. Alberto Vigani
TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione II° civile)
R.G. 2101/06
Il g.t.
a scioglimento della riserva che precede,
rilevato che la beneficiaria della procedura, Gammino Italia, è affetta da “demenza senile ad eziologia mista, con rendimento cognitivo gravemente deficitario e importanti turbe della sfera affettiva caratterizzate da anosognosia, ansia acuta, insonnia, aggressività episodica”, come da certificazione medica in atti;
che, in particolare, dall’audizione domiciliare è risultato che la stessa, vive allettata, fa uso di pannoloni, manifesta disorientamento e sostanziale disinteresse per ciò che le accade intorno;
che le figliastre, seco conviventi e che l’assistono, hanno dichiarato che la matrigna non si alza mai da letto, non è autonoma nel compimento degli atti della vita quotidiana, è necessario imboccarla, oltre che lavarla e vestirla;
che, quindi, la prevenuta appare “psichicamente menomata”(art. 404 c.c.);
che, data la residualità dell’interdizione, va applicata la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno essendo la stessa, come nella specie, in concreto idonea a realizzare la piena tutela della beneficiaria (Trib. Modena, 15.11.2004, ord., Giur. it., 2005, 714 e Giur. merito, 2005, 1074);
che sono perciò in concreto ravvisabili i presupposti per farsi luogo all’istituzione della misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, “con la minor limitazione possibile della sua capacità di agire” (art. 1 l. 9.1.2004, n. 9);
che, poi, la beneficiaria della procedura necessita di essere assistita da un amministratore di sostegno, in quanto, stante l’indicata patologia, risulta “impossibilitata a provvedere ai propri interessi”;
che tali interessi, dal punto di vista economico-patrimoniale, si compendiano come segue: nella comproprietà della casa di abitazione, come pure di un appartamento posto a Bologna, anche questo in comunione con le due figliastre, oltre che, nella pensione di reversibilità del defunto marito, e di quella di invalidità;
che la ricorrente, Consiglio Rita, ha dichiarato che gli altri comproprietari dell’appartamento posto a Bologna (in via del Verrocchio n. 12) intendono alienarlo, cosicchè la Gammino (o chi per essa) dovrebbe prestare il consenso alla vendita;
che, nella scelta dell’amministratore va prescelta la figliastra, qui ricorrente, seco convivente, che da anni assiste la matrigna, dichiaratasi disponibile all’assunzione dell’incarico;
che la medesima sembra la persone più adatta alla cura degli interessi personali e patrimoniali della beneficiaria, tenuto conto dell’assenza di altri parenti prossimi, oltre che per la situazione di vicinanza e per il diuturno accudimento che la stessa espleta nei confronti della Gammino;
che, peraltro, laddove, i comproprietari dell’appartamento posto a Bologna, via del Verrocchio, n. 12, fossero d’accordo nell’alienarlo, l’amministratrice di sostegno, Rita Consiglio rischierebbe di trovarsi in situazione di conflitto di interessi (quantomeno potenziale) con la rappresentata, in quanto pure essa comproprietaria pro quota dello stabile;
che la normativa sull’amministrazione di sostegno non ha espressamente disciplinato il possibile conflitto di interesse tra amministratore ed amministrato;
che, quindi, non è stato predisposto alcun organo, con funzione vicaria, in grado di rappresentare il beneficiario nei casi in cui il suo interesse sia in opposizione con quello dell’amministratore di sostegno;
che, in particolare, l’art. 410 c.c., nel richiamare alcune disposizioni dettate per la tutela dei minori contenute nel titolo X del libro I del c.c., ha omesso di richiamare l’art. 360 c.c., a tenore del quale, “il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse del tutore”;
che, peraltro, non par dubbio che, quando sia stata istituita un’amministrazione di sostegno rappresentativa, incomba sull’amministratore l’obbligo di agire “in nome e per conto” (art. 405, co. 5, n. 3 c.c.), oltre che nell’interesse del rappresentato;
che costituisce principio generale dell’ordinamento quello secondo cui il titolare di un potere conferito nell’interesse altrui deve usare il potere conformemente all’interesse per il quale è stato conferito;
che, come ha evidenziato la dottrina, la normativa sull’amministrazione di sostegno ha considerato situazioni di abuso e di mala gestio poste in essere dall’amministratore nominato, sanzionandole però solo “a cose fatte”, ex post; manca perciò alcun rimedio a carattere preventivo;
che tali rimedi ex post consistono nella possibilità di annullare gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso rispetto all’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice (art. 412 c.c.); ovvero, nella possibilità di sospendere o sostituire l’amministratore quando si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri (art. 384, richiamato dall’art. 411, 1° co., c.c.); o ancora nella facoltà di adottare “opportuni provvedimenti” “in caso di atti dannosi o negligenze (posti in essere dall’amministratore di sostegno) nel perseguire l’interesse … del beneficiario” (art. 410, 2° co., c.c.);
che, sulla scorta di suggerimenti provenienti da autorevole dottrina, sembra possibile ovviare alla situazione di conflitto potenziale di interessi tra amministratore di sostegno e beneficiario, procedendo alla nomina di un “proamministratore” di sostegno, il quale, in analogia con i poteri spettanti al protutore nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (artt. 360 e 424 c.c.), intervenga nell’espletamento di atti in luogo dell’amministratore che si trovi in situazione di conflitto di interessi;
che ciò sarebbe ammesso estendendo “l’effetto” delle disposizioni di legge previste per l’interdizione (art. 411, 4° co., c.c.), tra le quali appunto è ricompresa la previsione dell’art. 360 c.c.;
che l’estensione deve avvenire, però, su ricorso dei soggetti indicati dall’art. 406 c.c.;
che, peraltro, nella specie, in difetto di istanza, espressamente richiesta dalla legge (art. 411, 4° co., 2° parte, c.c.), non sembra possibile procedere d’ufficio e sin d’ora alla nomina del c.d. proamministratore di sostegno, vicario rispetto al titolare dell’ufficio, che subentri in carica in caso di conflitto di interesse col beneficiario;
che, però, fin d’ora va chiarito all’amministratore di sostegno nominato la necessità di evidenziare a questo ufficio l’insorgenza del problema, del resto già prospettato col ricorso introduttivo, laddove lo stesso in concreto insorga, rivolgendo apposita istanza avente ad oggetto la nomina della figura vicaria;
NOMINA
Rita Consiglio, nata a Foggia il 6.5.1936 e residente a Modena, via del Murazzo 124, amministratore di sostegno di Gammino Italia, nata Orta Nuova (FG) il 3.3.1917 e residente a Modena, via del Murazzo124, con le seguenti prescrizioni:
l’incarico è a tempo indeterminato;
l’amministratore deve adempiere l’incarico con esclusivo riguardo alla cura dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
l’amministratore avrà il potere di compiere, in nome e per conto del beneficiario, i seguenti atti:
riscossione e gestione della pensione di invalidità e di accompagnamento mensile, con rilascio di quietanza; pensione utilizzabile per intero nella cura, assistenza ed il soddisfacimento dei bisogni della vita quotidiana della persona assistita;
presentazione e sottoscrizione di eventuali istanze o denunce, anche a carattere fiscale, agli uffici pubblici;
l’amministratore deve riferire per iscritto a questo Ufficio entro il mese di febbraio di ogni anno solare circa l’attività svolta a favore del beneficiario e sulle condizioni di vita personali e sociali del medesimo; nello stesso termine è tenuto al deposito del rendiconto
l’amministratore deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, come pure, questo Ufficio, qualora vi sia dissenso con il beneficiario stesso;
l’amministratore è soggetto alle autorizzazioni di cui agli artt. 374, 375 e 376 c.c., per il compimento degli atti ivi indicati, tra cui, quindi, per l’alienazione dell’appartamento posto a Bologna, via del Verrocchio n. 12, nel qual caso dovrà procedersi, ad istanza di parte, alla nomina di un proamministratore di sostegno.
DISPONE
che, a cura della cancelleria, si provveda immediatamente ad annotare questo decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno e a darne comunicazione, entro dieci giorni, all’ufficiale dello Stato civile per le annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.
Il presente decreto, riguardando persona che non ha ancora compiuto ottant’anni, è iscritto nel casellario giudiziale (art. 3, 1° co., lett. p), d.p.r. 14.11.2002, n. 313).
Il decreto è provvisoriamente esecutivo.
Modena, 16.10.2006
Si comunichi
Il g.t.
(dott. R. Masoni)
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