Sempre più spesso il conflitto familiare porta il giudice tutelare a fare una scelta al di fuori della famiglia: la nomina di un amministratore di sostegno esterno, infatti, garantisce quell’assolvimento della salvaguardia degli interessi del beneficiario che si teme venga messo in secondopiano dal contrasto fra i congiunti (ne avevamo parlato qui).
Purtroppo, la bellicosità familiare vede mettere in discussione anche la stessa decisione del giudice tutelare in sede di nomina dell’ADS è oggetto di contestazione: a ciò poi segue l’opposizione avanti la Corte di Appello competente.
Riportiamo qui sotto una recentissima decisione (decreto) del giudice del gravame che in veneto ha ribadito che l’animosità fra i congiunti, confernata dalle intraprese iniziative giudiziarie in avversione reciproca dei figli,manifesta il pericolo di compromettere già al momento della nomina la serenità e l’indipendenza delle scelte dell’ADS qualora fosse indviduato all’interno del nucleo familiare.
Nel caso commentato, le ostilità fra i fratelli vengono indicate come sicuramente foriere di contese che, inevitabilmente, coinvolgerebbero l’amministrazione, in contrasto con l’interesse della procedura di ADS.
Per questa ragione la Corte veneziana ha rigettatto l’opposizione alla nomina dell’avvocato nominato ADS in alternativa ai familiari. Alla soccombenza seguono anche le spese.
Riportiamo qui sotto il testo integrale del provvedimento.
Avv. Alberto Vigani
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILELa Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Maurizio Gionfrida Presidente
dott. Fabio Laurenzi Cons. rel-est
dott. Giovanna Sanfratello Consigliereha pronunciato il seguente:
DECRETO
nella causa civile promossa da: SB (c.f.XXXXXXXXXXXXX) rapp.to e difeso dall’avv. BP
RECLAMANTE contro ENRICO VILLANOVA ADS DI PB (c.f.XXXXXXXXXXXX) rapp.to e difeso dall’avv. VIGANI ALBERTO RECLAMATI
Oggetto: Reclamo avverso il decreto del tribunale di Treviso emesso in data 07.08.2017 all’esito del proc. N. 393/2013.
DECRETO
La reclamante, figlia del beneficiario dell’ADS, ha promosso il procedimento di nomina di amministratore di sostegno in favore del padre, chiedendo di essere nominata essa stessa quale ADS.
All’esito del procedimento, attesa la marcata conflittualità esistente tra i due figli dell’amministrato il G.T. ha proceduto alla nomina di soggetto esterno alla famiglia. La figlia BS ha reclamato il provvedimento assumendone l’illegittimità per violazione dell’art. 408 c.p.c. non il tribunale nominato lei quale amministratore di sostegno del padre.
Si è costituito l’ADS nominato col decreto qui gravato eccependo la inammissibilità, per tardività, del reclamo e, nel merito, la sua infondatezza avendo il G.T. richiamato per relationem l’esito dell’istruttoria dalla quale emergevano varie criticità riguardo alla nomina della figlia quale ADS del padre.
In particolare, la marcata conflittualità tra i fratelli B aveva già condotto ad iniziative giudiziarie, l’esosità della somma richiesta a titolo di compenso (peraltro già autoliquidatasi dalla medesima) ed alcune operazioni compiute col patrimonio dell’amministrato apparivano in conflitto d’interesse col beneficiato.
Il reclamo è tempestivo ai sensi dell’art. 719 e 720 bis c.p.c., ma è infondato.
La scelta dell’ADS è stata correttamente compiuta dal tribunale in funzione dell’obiettivo interesse dell’amministrato.
Il tribunale ha tenuto conto della connotazione di munus publicum che caratterizza l’istituto, destinato a realizzare l’interesse particolare del beneficiato e, sia pure in via mediata, quello generale della collettività alla miglior protezione dei soggetti che si trovano in condizione di minorata capacità.
In particolare, l’esistenza di marcata animosità tra i figli dell’amministrato è circostanza tenuta in debito conto dal G.T., e cennata nel decreto di nomina qui impugnato; opportunamente, ritiene la Corte, allorché, come nel caso di specie, siano già state intraprese iniziative giudiziarie dall’uno contro l’altro, che manifestano permanente ostilità.
Diversamente, risulterebbero compromesse già al momento della nomina la serenità e l’indipendenza delle scelte dell’ADS (cfr. pag. mem. di costiz. del reclamato, dove si riferiscono condotte evidente espressione di rancore e di sospetto), sicuramente foriere di contese che, inevitabilmente, coinvolgerebbero l’amministrazione, in contrasto con l’interesse della procedura di ADS.
Inoltre, le operazioni di carattere economico meglio descritte dall’ADS nell’atto di costituzione (cfr. pagg. 6 e 7) e l’esoso compenso che la reclamante aveva richiesto per l’espletamento dell’incarico (che comporta al più un semplice indennizzo), confermano la bontà della scelta di nominare un soggetto esterno, anche, e non solo, per la convenienza economica dell’amministrazione.
Al rigetto segue la condanna della soccombente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo. Essendo la procedura esente dal C.U. non va applicato l’art. 13, comma 1 quater, del T.U.S.G.P.Q.M.
La Corte d’Appello, così dispone:
1) Respinge il reclamo.
2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore dell’ADS costituita che liquida per competenze professionali nel presente grado in € 2250,00, oltre alle spese generali nella misura del 15% di cui all’art. 2, 2° co., D.M. 55/2014, oltre agli oneri previdenziali e fiscali se e nella misura del dovuto.
Così deciso in Venezia, il 20.11.2017.
Il Consigliere rel-est Il Presidente
dott. Fabio Laurenzi dott. Maurizio Gionfrida
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Come ci si può opporre ad essere nominato amministratore di sostegno?
Salve,
è sufficiente non accettare l’incarico.
Cordialità.
Paolo Pavoncello
Staff Associazione Amministratori di Sostegno
https://www.amministratoridisostegno.com.