Abbiamo già raccontato che, di anno in anno, aumentano le amministrazioni di sostegno e crescono pure le correlate attività degli ADS, e le indennità.
Risulta percià interessante che, dopo gli esempi di Busto Arsizio – La Spezia – Verona, anche a Roma sia stata sottoscritta una circolare per determinare dei criteri uniformi per i compensi degli Amministratori di Sostegno. La scelta è adottta al fine di garantire l’omogeneità della risposta liquidatoria ed evitare provvedimento che, per situazioni più o meno analoghe, statuiscano soluzioni divergenti.
Il percorso proposto parte dalla possibilità consentita dalla disciplina codicistica di attribuire al tutore/ADS una equa indennità.
Il richiamo contenuto dall’art. 411 del cod. civ. alle norme in materia di interdizione e tutela fa tecnicamente riferimento all’art. 379 del medesimo codice e detto articolo è rubricato “Gratuità della Tutela”.
Insomma, questa norma sancisce la gratuità dell’incarico, prevedendo però la possibilità che venga riconosciuta al tutore (e, dunque, all’amministratore di sostegno) un’equa indennità a gratificazione dell’impegno profuso in favore del tutelato/beneficiario. Infatti è la stessa legge che fornisce al giudice gli elementi fondamentali per parametrare l’eventuale indennità e ciò anche per evitare che la stessa possa trasformarsi in una controprestazione in senso tecnico; essi sono :
Il primo parametro ha natura oggettiva ed verificabile con il dato numerico derivante dall’inventario dell’ADS, mentre il secondo è un parametro che può essere verificato dal Giudce Tutelare con l’esame dell’attività effettivamente svolta in ragione delle necessità della procedura.
L’attività dell’Amministratore ai fini della liquidazione dovrà perciò essere valutata non solo in termini di gestione del patrimonio del beneficiario, ma anche di complessità delle effettive attività poste in essere e dei risultati raggiunti, nonchè sopratutto in riferimento alla gestione della persona ed alla cura dei suoi interessi personali.
La determinazione di ciò che significa “equa indennità” diventa perciò un parametrata con i suddetti criteri legali dettati dall’art. 379, II comma..
Ricordiamo però che in questo non si può negare che si tratti di un corrispettivo o di una retribuzione per l’attività svolta: sul punto si supererebbe quanto affermato sia dalla Consulta che la Corte di Cassazione in materia di mero indennizzo. Tutto sommato tornando a valorizzare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (2/2012). Della precedente posizione avevamo parlato qui e qui.
Secondo la giursprudenza la liquidazione precedente faceva intendere che si trattasse di corresponsione finalizzata a compensare il patrimonio perduto, in termini di spesa e di tempo (sotratto ad altre attività), da parte del’amministratore di sostegno: oggi, la liquidazione commisurata e proporzionata all’effettiva attività svolta dall’ADS può essere invece intesa quale ristoro anche di energie effettivamente impiegate e quindi vale quale retribuzione delle stesse.
Secondo la circolare del tribunale capitolino, il Giudice può liquidare discrezionalmente quanto di spettanza dell’ADS. In particolare, il GT – orientandosi con i parametri indicati – evita quantificazioni ingiustificatamente variabili, diseguali o poco gratificanti per chi ha speso a volte in modo impegnativo le proprie energie nell’assolvimento dell’incarico.
Per questa ragione è sempre da valorizzarsi l’identificazione di un criterio omogeneo. Questo, seppur in assenza di parametri strettamente normativi, consente liquidazioni proporzionate a riconoscere valorzzazione delle pretsazioni svolte.
In assenza anche di normazione primaria, il percorso da scegliere non può che essere quello di valorizzare le scelte circodariali che danno impulso ad una quantificazione secondo concretezza.
Andando oltre il primo esempio di parametro condiviso a mezzo protocollo raggiunto nel circondario di La Spezia, vale riportare l’esempio del tribunale di Roma. In quest’ultimo si è ribadito un sistema di liquidazione proporzionato alle difficoltà incontrate ed al patrimonio della gestione.
Per consentirne la miglior conoscenza provvediamo di seguito a riportare di seguito il testo della circolare romana e del precedente protocollo veronese.
Protocollo-indennità-ads-e-tutori
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