Quando si parla di Amministrazione di sostegno si trova sempre più spesso motivo di contendere proprio sull’avvio della procedura e, in particolar modo, su quanto previsto nel Decreto di apertura dell’amministrazione e nomina dell’amministratore.
Per questa ragione, la maggior parte del contenzioso in materia di ADS riguarda l’Impugnazione della nomina, e di conseguenza, è rilevante affrontare la questione dell’individuazione dell’ufficio giudiziario competente: Tribunale collegiale o Corte di Appello.
La norma di riferimento è l’art. 720-bis cod. proc. civ. che dispone:
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
La norma sopra richiamata rinvia a sua volta all’art. 739 cod. proc. civ. che dispone:
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale, che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni (4) dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti [c.c. 84, 288 3, 314-325].
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d’appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo [747 3, 749 3, 750 3, 779 3].
In questa materia, innanzitutto appare, utile distinguere quando, per il reclamo, ci si deve rivolgere al Tribunale Collegiale e quando alla Corte.
In particolare si deve rilevare che i provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell’art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all’apertura dell’amministrazione di sostegno (questi sono, infatti, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti).
Essi vanno perciò distinti dai provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, avendo solo essi quel carattere decisorio e quell’idoneità che gli consenti di acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus.
Solo ai secondi si può quindi applicare l’art. 720-bis cod. proc. civ. che ne assoggetta l’impugnazione (reclamo) alla competenza della Corte d’Appello.
Nell’ambito dei primi, invece, si deve ricomprendere anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi Anche per essi, o meglio per il reclamo contro di essi, si dovrà perciò ritenere sussistente la competenza del solo Tribunale Collegiale.
Da ultimo si deve altresì evidenziare che, in merito al reclamo, è ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell’impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della “translatio judicii”.
Riportiamo di seguito il testo integrale della Cassazione civile, sez. VI, 12 Dicembre 2018, n. 32071. Est. Mercolino.
***
Cass. Civ.:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
…
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 11997/2018 R.G., sollevato dalla Corte d’appello di Brescia con ordinanza in data 10 aprile 2018, nel procedimento vertente tra:
B.C.;
e F.F.M., da una parte;
e Avv. B.J., B.F. e D.T.R., dall’altra;
ed iscritto al n. 367/2017 V.G. di quell’Ufficio.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Immacolata ZENO, che ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del regolamento.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 21 settembre 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza in ordine al reclamo proposto da B.C. e F.F.M. avverso il decreto emesso il 22 giugno 2017, con cui il Giudice tutelare aveva disposto l’apertura dell’amministrazione di sostegno in favore della B., nominando amministratore l’avv. J.B..
2. A seguito della riassunzione del giudizio, la Corte d’appello di Brescia, dichiarata competente dal predetto decreto, con ordinanza del 10 aprile 2018, ha sollevato conflitto negativo di competenza.
Premesso che l’oggetto del reclamo era costituito esclusivamente dalla individuazione della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore, avendo le reclamanti insistito per la nomina della F., in conformità di una preferenza manifestata dalla stessa beneficiaria, ed in subordine per la nomina di un terzo estraneo al nucleo familiare ma diverso dall’avv. B., la Corte ha escluso che il provvedimento impugnato avesse natura decisoria, come ritenuto dal Tribunale;
ha rilevato infatti che, come riconosciuto dalle stesse reclamanti, l’indicazione fornita dalla B. non era volta a garantire l’esercizio di diritti fondamentali della persona, ma solo ad individuare la persona più adatta al disbrigo delle pratiche relative alla gestione del patrimonio ed all’ordinaria cura della persona, essendo stato affermato che la F. era la persona più vicina alla beneficiaria, della quale si occupava già quotidianamente;
ha aggiunto che l’indipendenza dell’indicazione dal timore di una lesione dell’autodeterminazione della beneficiaria trovava conferma nella domanda subordinata di nomina di un soggetto estraneo al nucleo familiare, concludendo pertanto per il carattere meramente gestionale del provvedimento impugnato, con la conseguente reclamabilità dello stesso dinanzi al Tribunale di Brescia in composizione collegiale.
3. Le parti non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Prima parte
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del conflitto di competenza, sollevata dal Pubblico Ministero in relazione alla natura del provvedimento impugnato con il reclamo, il cui contenuto, meramente attuativo ed ordinatorio rispetto alla pronuncia di apertura dell’amministrazione di sostegno, escluderebbe la sussistenza dei caratteri di decisorietà e definitività necessari ai fini del regolamento, tanto ad istanza di parte quanto d’ufficio.
A differenza del regolamento ad istanza di parte, quello d’ufficio è infatti strutturato non già come un mezzo d’impugnazione, ma come uno strumento volto a sollecitare l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione dell’affare, in via interinale o provvisoria ma comunque esclusiva, e per la cui proponibilità non si richiede dunque che l’atto che vi abbia dato luogo sia impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. o con il regolamento ad istanza di parte (cfr. Cass., Sez. 6, 11/04/2013, n. 8875; Cass., Sez. 1, 22/09/2005, n. 18639); esso è pertanto compatibile anche con il procedimento di cui all’art. 720-bis c.p.c., indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui, in caso di apertura della amministrazione di sostegno, si procede alla designazione, alla sostituzione o alla revoca della nomina della persona chiamata ad esercitare le funzioni di amministratore (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2895).
Il regolamento d’ufficio non può considerarsi precluso neppure dalla circostanza che il conflitto di competenza non sia insorto in prima istanza, ma in sede di gravame, dal momento che la proposizione dell’impugnazione dinanzi ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dalla legge non ne comporta l’inammissibilità, risultando comunque idonea all’instaurazione di un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice effettivamente competente attraverso il meccanismo della translatio judicii (cfr. Cass., Sez. Un., 14/09/2016, n. 18121; Cass., Sez. 6, 3/04/2018, n. 8155; Cass., Sez. 3, 16/10/2017, n. 24274); qualora pertanto, come nella specie, il giudice adìto in sede d’impugnazione abbia dichiarato la propria incompetenza, rimettendo le parti dinanzi al giudice da lui ritenuto competente, la mancata impugnazione di tale decisione ad opera delle parti non impedisce a quest’ultimo, in caso di dissenso, di richiedere a questa Corte regolatrice una pronuncia sulla competenza, attraverso lo strumento previsto dall’art. 45 c.p.c..
Seconda parte
Tanto premesso, ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine al reclamo occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, in tema di amministrazione di sostegno, distingue tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. 1, 28/09/ 2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. 6, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747), circoscrivendo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, l’applicabilità dell’art. 720-bis c.p.c., che ne prevede l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello, e riconoscendo agli altri, sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento negli artt. 374 e ss. c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 1, 13/01/2017, n. 784; Cass., Sez. 6, 29/10/2012, n. 18634).
Alla seconda categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi; nessun rilievo può assumere, in proposito, l’eventualità che tale individuazione abbia luogo contestualmente all’apertura della procedura e con il medesimo provvedimento, dovendosi in tal caso distinguere, nell’ambito di quest’ultimo, le determinazioni adottate dal giudice tutelare in ordine rispettivamente alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di quest’ultimo.
Ciò posto, si osserva che, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, le doglianze proposte con il reclamo non hanno ad oggetto l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la cui necessità è stata riconosciuta dalle stesse reclamanti, ma l’individuazione della persona incaricata di coadiuvare la beneficiaria nella cura della propria persona e nella gestione dei propri interessi, avendo le reclamanti contestato la scelta di un soggetto estraneo al nucleo familiare, in quanto effettuata dal Giudice tutelare senza tener conto della preferenza espressa dalla beneficiaria in favore della persona che già in precedenza si era resa disponibile ad assisterla quotidianamente.
Non può dunque condividersi l’affermazione del Tribunale di Brescia, secondo cui il reclamo avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte d’appello, competente ai sensi dell’art. 720-bis c.p.c., in virtù del carattere decisorio del provvedimento impugnato, che, in quanto avente ad oggetto la designazione dell’amministratore di sostegno, doveva considerarsi incidente sul diritto dell’incapace di esprimere la sua volontà in ordine alla persona che in sua vece avrebbe potuto compiere gli atti contemplati nel decreto.
La circostanza che, nella scelta della persona da nominare, il giudice tutelare sia tenuto in linea di principio ad attenersi alle indicazioni fornite dal beneficiario, potendosene discostare esclusivamente in presenza di gravi motivi, non consente di ritenere che l’inosservanza di tale direttiva comporti una modificazione della natura del provvedimento di nomina, la cui contrarietà alle predette indicazioni non si traduce in un’ulteriore limitazione della capacità dell’interessato, ma solo in una diversa valutazione dell’interesse di quest’ultimo, rimessa alla discrezionalità del giudice tutelare, con il solo limite costituito dall’onere di motivare adeguatamente la scelta compiuta.
Terza parte
La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il provvedimento di designazione dell’amministratore di sostegno va pertanto riconosciuta al Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale le parti vanno rimesse per la prosecuzione del procedimento.
La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2018
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