La fase introduttiva del procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è disciplinata dalle regole processuali concernenti i giudizi di interdizione e di inabilitazione: l’art. 720 bis cod. proc. civ. ., infatti, richiama, in quanto compatibili, le norme di cui all’art. 713 cod. proc. civ. Tale norma prevede al 2° comma, altresí, che il ricorso e il decreto siano notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel 1° comma della medesima (ovvero: interdicendo, inabilitando ed altre persone indicate in ricorso).
Lo stesso art. 720 bis cod. proc. civ. dichiara applicabile al procedimento di amministrazione anche l’art. 712 cod. proc. civ. che al 2° comma dispone che nel ricorso debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado degli affini entro il secondo grado dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Il decreto è comunicato, inoltre, al pubblico ministero.
Si ritiene che un’applicazione compatibile dell’art. 713 cod. proc. civ. implichi che non si possa affidare al presidente la valutazione preventiva della domanda di apertura dell’amministrazione di sostegno.
Di conseguenza, i poteri che la norma attribuisce al presidente del tribunale nel giudizio di interdizione devono essere considerati spettanti al giudice tutelare. Seguendo una tale ricostruzione la fase introduttiva del procedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno risulta cosí strutturata: il giudice tutelare, ricevuto il ricorso, ordina la comunicazione al pubblico ministero; fissa con decreto in calce al ricorso l’udienza di comparizione davanti a sé, ordinera al cancelliere di comunicarlo al pubblico ministero; assegna un termine al ricorrente affinché questi provveda a notificare il ricorso e il decreto all’inabile e alle persone indicate nell’atto introduttivo, le cui informazioni ritenga utili.
Orbene, il comma 1° dell’art. 407 c.c., specificando il contenuto del ricorso per l’attivazione dell’amministrazione, prescrive di indicare il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. I soggetti indicati nel ricorso non sono ritenuti parti necessarie del contraddittorio, ma il decreto viene notificato a coloro che possano fornire al giudice utili informazioni, e ciò secondo la sua libera discrezione e le esigenze del rito.
Resta quindi al Giudice Tutelare ogni decisione circa la necessità di sentire le persone indicate al comma 3° dell’art. 407 cod. civ. che rinvia al 2° comma dell’art. 406 cod. civ.
Questi ultimi, ovvero le persone che il Giudice Tutelare ritiene possano avere utili informazioni, sono, in forza del rinvio operato dal comma 1° dello stesso articolo all’art. 417 cod. civ., il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore o il curatore, nonché, ai sensi del comma 3° dell’art. 406 cod. civ., i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona.
I legittimati al ricorso, gli stessi sopradetti che possono essere proponenti la richiesta di nomina, possono anche intervenire volontariamente nel processo ed assumere la qualità di parte, anche qualora il giudice non abbia disposto la notificazione nei loro confronti.
Inoltre, essi possono impugnare con reclamo il decreto di apertura pronunciato dal giudice tutelare e chiederne la revoca, anche qualora non abbiano partecipato al giudizio di apertura dell’amministrazione di sostegno.
L’indicazione, nel ricorso per la nomina di amministratore di sostegno, dei parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo grado (artt. 712 e 720-bis cod. proc. civ. ) è perciò prevista dalla disciplina mentre l’omessa indicazione e notifica del ricorso agli stessi non determina una violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di soggetti che, secondo dottrina e giurisprudenza, possono rendere utili informazioni al giudice tutelare (art. 407, 3° co., cod. civ.) ma non sono parti in senso stretto.
Resta quindi al Giudice valutare cosa ritenere necessario nell’interesse del beneficiario ed al fine di garantire un percorso processuale esente da opposizioni.
Riportiamo di seguito la disciplina codicistica di riferimento.
per Associazione Amministratoridisostegno.com
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La domanda per interdizione [c.c. 414] o inabilitazione [c.c. 415] si propone con ricorso [c.c. 417; c.p.c. 125] diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio [c.c. 43; c.p.c. 9, 18].
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado [c.c. 76], degli affini entro il secondo grado [c.c. 78] e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando [c.c. 424; c.p.c. 732, 754] (2).
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Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero [c.p.c. 70, n. 3, 71]. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto rigettare senz’altro la domanda (1), altrimenti nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione davanti a lui [c.p.c. 715] del ricorrente, dell’interdicendo o dell’inabilitando [c.c. 419] e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel comma precedente; il decreto è comunicato al pubblico ministero.
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Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno [c.c. 404] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione (1).
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Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero .
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Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero .
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L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse [c.c. 85, 166; c.p.c. 712] dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado [c.c. 76], dagli affini entro il secondo grado [c.c. 78], dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c. 69] (1).
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [c.p.c. 712] (2).
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