L’entità, sovente non importante (eufemismo), del compenso del tutore conduce sempre più sovente a ragionare anche della natura del medesimo. Detta circostanza, essendo la disciplina del compenso tutoriale medesima a quella del compenso dell’amministratore di sostegno, assume maggior rilevo attesa la sempre più ampia diffusione delle procedure di amministrazione di sostegno. Ne abbiamo parlato qui e qui.
In ragione del panorama sociale di riferimento, viene ad essere di interesse la pronuncia recentissima del Tribunale veneziano dove si ricorda che il legislatore ha consentito al giudice di assegnare al tutore, in rapporto alla «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà di amministrazione» del medesimo, una «equa indennità» come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all’ufficio tutelare.
Per questa ragione il Giudice statuisce che il compenso dell’ADS deve considerarsi equa indennità e quindi comprensiva delle perdite patrimoniali subite dal tutore per attendere alle cure del patrimonio dell’incapace, oltreché delle spese materiali dal medesimo sostenute; essa non ha natura remuneratoria (confermando quanto precisato qui dal Tribunale di Varese in dissonanza dalla soluzione proposta dalla Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 2 del 2012, che trovate qui sotto: vedi anche qui); diversamente assumerebbe la configurazione di una prestazione professionale retribuita.
per Associazione Amministratoridisostegno.com
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Ufficio del Giudice tutelare
Dott. Carlo AzzoliniIl Giudice Tutelare, vista l’istanza di liquidazione dell’equa indennità depositata e l’attività di gestione del patrimonio espletata da parte del tutore, quale risultante dal fascicolo e dalle relative istanze depositate;
- considerata, per l’effetto, la complessità –anche giuridica- dell’attività svolta;
ricordato che diversamente dalla potestà dei genitori, la cui attività è sempre gratuita, il legislatore ha consentito al giudice di assegnare al tutore, in rapporto alla «entità del patrimonio» ed alle «difficoltà di amministrazione» del medesimo, una «equa indennità» come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all’ufficio tutelare;- ricordato che l’equa indennità deve ritenersi comprensiva delle perdite patrimoniali subite dal tutore per attendere alle cure del patrimonio dell’incapace, oltreché delle spese materiali dal medesimo sostenute; essa non ha natura remuneratoria; diversamente assumerebbe la configurazione di una prestazione professionale retribuita, in contrasto con i principi
visti gli artt. 379 e 411 cod. civ. e vista la disponibilità economica della persona beneficiaria in rapporto alla difficoltà della sua gestione.p.q.m.
Liquida in favore del tutore avv. PIERO CALAMANDREI l’importo di € 3.100,00 autorizzandolo al prelievo del detto importo dal conto della persona beneficiaria della misura di protezione.
Efficacia immediata.
Venezia li 2/9/2019
Il Giudice Tutelare
Dott. Carlo Azzolini
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