Protocollo in materia di Amministratori di Sostegno
Padova firma il protocollo ADS
Gli Avvocati ed il Tribunale di Padova, in data 26.9.2019, hanno siglato un nuovo Protocollo sul compenso dell’Amministratore di Sostegno.
In questa intesa è prevista la creazione di una lista di persone disponibili per assumere il pubblico ufficio dell’amministratore di sostegno ed è stata concordata una modalità di computo dell’indennità per lo svolgimento del medesimo ufficio al fine di consentire un criterio uniforme di determinazione del compenso.
In particolare si elabora un MODELLO SPERIMENTALE DI LIQUIDAZIONE INDENNITA’ che consente il calcolo dell’indennità di base a partire dal patrimonio “liquido” del beneficiario e dalla attività svolte.
Giova sempre rammentare che permane l’ovvia difficoltà di riconoscere l’indennità laddove le attività volte alla cura e alla gestione degli interessi della persona sono molteplici ma il patrimonio è carente.
Riportiamo di seguito il testo disponibile del Protocollo sul compenso dell’Amministratore di Sostegno.e la copia del protocollo in libero download del medesimo Protocollo sul compenso dell’Amministratore di Sostegno..
Avv. Alberto Vigani
per Associazione Amministratoridisostegno.com
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PROTOCOLLO SUL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Tribunale di Padova, nell’ottica di istituire buone prassi a vantaggio dei beneficiati e dei Colleghi chiamati a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, per una proficua collaborazione reciproca tra Avvocati e Tribunale, in particolare con l’ufficio del Giudice Tutelare, sia nella componente della magistratura, sia in quella amministrativa, sottoscrivono il presente Protocollo, volto in particolare a disciplinare la creazione di una lista di Colleghi disponibili e preparati per l’incarico — anche con riferimento ad una formazione dedicata, e a dare delle indicazioni di uniformità e coerenza in relazione alle eventuali indennità liquidate.
A) CREAZIONE DI UNA LISTA Dl PERSONE DISPONIBILI AD ASSUMERE L’UFFICIO Dl AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
L’Ordine degli avvocati di Padova si incarica di formare una lista di iscritti all’Albo che manifestano la disponibilità ad assumere tale pubblico ufficio. Tutto ciò al fine di agevolare il Giudice Tutelare nel reperire una persona disponibile ad assumere l’incarico ove lo stesso riterrà opportuno, ad esempio nei casi di maggiori difficoltà. La lista verrà aggiornata annualmente dalla relativa commissione istituita presso l’Ordine, entro il 10 febbraio di ogni anno, indicando il numero, le caratteristiche e complessità di incarichi affidati a ciascun avvocato e la residenza e/o la sede dello studio di quest’ultimo. Il Tribunale si impegna a garantire la turnazione delle nomine per coloro che sono iscritti in detta lista tenendo in considerazione i criteri di cui sopra e in particolare rispettando la territorialità indicata nella manifestazione di disponibilità.
In tal senso vengono individuate 3 zone:
— zona A) Cittadella e Camposampiero;
— zona B) Padova città e cintura urbana;
— zona C) Piove di Sacco — Monselice e limitrofi.
L’avvocato già iscritto presenterà, entro il 30 gennaio di ogni anno, dichiarazione di rinnovo della disponibilità per l’anno successivo indicando gli incarichi assunti e le caratteristiche degli stessi. La mancata presentazione della domanda di rinnovo entro il termine stabilito comporta la cancellazione automatica dalla lista, fatta salva la possibilità di richiedere la cancellazione su base volontaria. La gestione delle liste è attribuita alla Commissione per l’Amministrazione di sostegno istituita dall’Ordine degli Avvocati.
L’Ordine degli Avvocati si impegna a organizzare e a patrocinare convegni ed eventi informativi utili a migliorare la collaborazione tra Giudice Tutelare e amministratori di sostegno, con particolare riferimento alle questioni giuridiche e pratiche di maggior attualità per la gestione del beneficiario e dei suoi interessi.
I Colleghi che intendono svolgere l’attività di ADS si impegnano ad acquisire almeno 4 crediti formativi annuali nella materia.
B) INDENNITÀ
Il presente protocollo ha la finalità di stabilire criteri uniformi ispirati a equità per determinare l’indennità spettante agli amministratori di sostegno, in particolare laddove tali attività siano particolarmente numerose e/o complesse. Tali linee guida possono essere utilizzate anche per gli altri uffici tutelar’ tenendo conto delle diverse finalità degli stessi e del loro essere rivolti prevalentemente alla gestione del patrimonio.
B1) Arco temporale di riferimento
Al fine di semplificare l’attività del Giudice Tutelare nella liquidazione dell’indennità è opportuno che le istanze relative vengano formulate con cadenza annuale e riguardino solo le attività svolte durante l’anno precedente (es. 1.1-31.12).
Qualora sussista un onere di rendicontazione del patrimonio diverso dall’anno, oppure qualora l’istanza abbia ad oggetto un arco temporale inferiore a tale periodo, si potrà determinare l’indennità secondo le modalità di seguito previste, effettuando successivamente un calcolo proporzionale dei giorni di effettivo svolgimento dell’incarico. Sarà onere dell’amministratore di sostegno evidenziare tale circostanza nell’istanza di liquidazione.
B2) Principi generali per la determinazione dell’indennità
Al fine di comprendere le modalità di determinazione della somma è necessario precisare quanto segue. L’amministrazione di sostegno è uno strumento volto ad eliminare gli ostacoli sociali rappresentati dalla malattia, dal disagio e dalla dipendenza. Tali ostacoli limitano, nell’arco dell’esistenza, la libertà e l’eguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ovvero il soddisfacimento dei propri bisogni e delle proprie aspirazioni.
L’amministratore di sostegno, quindi:
1. ha cura di una persona in quanto soddisfa bisogni e aspirazioni della stessa e si occupa degli aspetti della vita che il beneficiario non è più in grado di seguire autonomamente (artt. 408 co. 1 e 410 c.c.), anche mediante l’esercizio dei poteri di rappresentanza ed assistenza contenuti nel decreto;
2. provvede alla gestione degli interessi, in particolare del patrimonio del beneficiario, le cui incombenze variano in base alla diversa tipologia di patrimonio ma soprattutto in base all’entità dello stesso;
3. l’attività dell’amministratore deve quindi rapportarsi con il beneficiario (con i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi interessi) ma anche con gli ostacoli (connessi alle condizioni fisiche e mentali) e calarsi nei diversi contesti sociali e familiari (es. conflitto familiare) per favorirne i rapporti con il beneficiario.
Da tutti tali aspetti può conseguire l’eventuale presenza di ulteriori difficoltà (responsabilità ecc.) nello svolgimento dell’ufficio.
Date tali premesse, quindi, l’indennità di amministratore di sostegno non può che tenere in considerazione l’entità del patrimonio amministrato ma anche le difficoltà incontrate nella cura della persona e dei suoi interessi patrimoniali e non solo.
Laddove i poteri di rappresentanza e di assistenza previsti nel decreto di nomina siano estremamente ridotti come numero e non incidono sui diritti o interessi di particolare rilievo (es. solo potere di riscossione della pensione) e l’attività di cura della persona e dei suoi interessi si rivelino particolarmente esigue come numero e come importanza (es. solo il pagamento della retta della casa di cura) l’ufficio manterrà carattere tendenzialmente gratuito.
B3) Fase di sperimentazione
Con la sottoscrizione del presente protocollo si ritiene opportuno l’avvio di una fase di sperimentazione. Sarà onere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati — in questo arco temporale — realizzare momenti di confronto a cadenza annuale con i Giudici Tutelari per valutare concrete applicazioni del
protocollo e delle modalità di calcolo di cui allegato 1).
Il Presidente Vicario del Tribunale – Dott. Francesco Spaccasassi
Il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Padova – Avv. Leonardo Arnau
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ALLEGATO 1: MODELLO SPERIMENTALE DI LIQUIDAZIONE INDENNITA’
Modalità di calcolo dell’indennità di base Al fine di determinare l’indennità è necessario partire dal patrimonio “liquido” del beneficiario.
Con il termine “liquido” si intendono tutte le somme di denaro giacenti nel conto corrente o variamente investite.
Giova sempre rammentare che permane l’ovvia difficoltà di riconoscere l’indennità laddove le attività volte alla cura e alla gestione degli interessi della persona sono molteplici ma il patrimonio è carente.
Per patrimoni inferiori a € 1.000,00, o di segno negativo, il Giudice Tutelare può riconoscere un’equa indennità che potrà essere prelevata dall’amministratore di sostegno solo allorquando il patrimonio sia in attivo, per non aggravare la situazione debitoria.
La base di calcolo è rappresentata quindi dalla liquidità risultanti al termine del periodo oggetto di rendicontazione che — in genere — coincide con il 31 dicembre di ogni anno.
In caso di periodo inferiore si determina l’ammontare alla data del termine dell’ufficio che corrisponde a quella indicata nel rendiconto.
E’ onere dell’istante evidenziare l’ammontare della liquidità che sono state indicate nel prospetto rendicontazione.
Tale indennità copre tutte le attività di ordinaria amministrazione incluse nel decreto di nomina e relative a tale tipologia di patrimonio (es. apertura e chiusura di conti correnti, pagamento retta casa di cura ecc.)
TABELLA A
Compendio patrimoniale “liquidità”
Percentuale indennità
1. Da 1.000 a 3.000 Fino al 15%
2. Da 3001 a 20.000 Fino al 10%
3. Da 20.001 a 50.000 5,00%
4. Da 50.001 a 100.000 2,00%
5. Da 100.001 a 300.000 1,50%
6. Da 300.001 a 1.000.000 1,00%
7. Oltre 1.000.001 0,50 %
La somma così ottenuta dalla tabella A è definita somma base.
Tale somma può essere aumentata in percentuale in caso di presenza di beni immobili, in piena proprietà o per quota. Ciò perché gli immobili determinano un impegno per l’amministratore di sostegno che si trova gravato dalle gestioni degli stessi con conseguente maggior impiego di tempo. Per gli immobili di valore inferiore alla soglia minima il Giudice Tutelare potrà applicare l’aumento ritenuto opportuno purchè non superiore alla percentuale del 15%.
Il valore del bene immobile è rappresentato dal valore di mercato dello stesso, valutato dall’amministratore di sostegno con un criterio prudenziale, qualora tale indicazione non emerga già dagli atti, in particolare nell’attività istruttoria.
In caso di quota dì proprietà il valore deve essere solo quello relativo alla quota. Al fine di semplificare il lavoro del Giudice Tutelare è onere dell’istante elencare — per sommi capi — il patrimonio immobiliare e indicativamente il relativo valore complessivo. Di seguito le percentuali di aumento della “somma base” in relazione al valore del patrimonio immobiliare:
TABELLA B
Patrimonio immobiliare (eventuale aumento sulla somma base)
1. Da 10.000 a 100.000 aumento del 9%
2. Da 100.001 a 300.000 aumento del 10%
3. Da 300.001 a 500.000 aumento del 12%
4. Da 500.001 a 1.000.000 aumento del 15%
5. Oltre 1.000.000 aumento del 20%
Esempio: liquidità al 31.12 pari a € 23.000 e svolgimento di diverse attività volte alla ordinaria gestione degli interessi del beneficiario. In tal caso si applicherà il 5% sulla somma di € 23.000.
L’importo così ottenuto è pari ad € 1.150,00.
Sono altresì presenti immobili dal valore complessivo compreso tra € 100.000 e € 300.000 con conseguenti attività di gestione e amministrazione degli stessi.
Di tal fatta è previsto un aumento del 10% sulla somma base ovvero un aumento di € 115,00 su € 1.150,00. La somma così ottenuta A+B (1.150,00+115,00) rappresenta l’indennità base.
Aumento per le difficoltà
L’indennità base così ottenuta può essere aumentata laddove sussistano difficoltà inerenti la cura della persona o la gestione degli interessi della stessa. Con il termine difficoltà si ricomprende tutto ciò che comporta impegno e responsabilità in atti di gestione, amministrazione e disposizione relativi a tali sfere. L’aumento può variare del 10% dell’indennità base, sino al 100% della stessa.
A mero titolo esemplificativo:
Particolari difficoltà e Aumento indennità base
Difficoltà relative alla cura (esempi):
terapie/ricovero in ospedale e in generale trattamenti sanitari; realizzazione progetto di vita: programmazione vacanze in accordo con chi ha in cura il beneficiario, permanenza presso abitazione con assunzione e gestione rapporto con collaboratrice domestica, acquisto o risistemazione dell’immobile per le esigenze del beneficiario, gestione di conflitti familiari o ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione; soddisfacimento di bisogni e aspirazioni concordati con gli specialisti che hanno in cura il beneficiario; assunzione di persona di compagnia in casa di cura ed in generale il miglioramento delle condizioni personali e sociali del beneficiario ecc., in generale gestione, amministrazione e atti di disposizione che comportano impegno e/o responsabilità ed attinenti a tale sfera. dell’indennità base.
Aumento dal 10% al raddoppio dell’indennità base
Difficoltà relative alla gestione degli interessi (esempi): Aumento dal 10% al raddoppio dell’indennità base
accettazione eredità con beneficio di inventario; vendita immobili; stipula transazioni, mutui o contratti di particolare complessità; procedure e domande particolarmente complesse con l’erario e — in generale — con le pubbliche amministrazioni; partecipazione a giudizi civili o penali; rinnovo parti abitazione (caldaia, tetto, ecc.), nonché in generale, tutte le attività di gestione, amministrazione e atti di disposizione che comportano impegno e/o responsabilità dell’indennità base ed attinenti tale sfera.
Spese documentate
Infine l’amministratore di sostegno può — in ogni caso – chiedere la ripetizione delle spese sostenute per il proprio beneficiario (es. marche da bollo) previa allegazione del giustificativo all’istanza.
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