Avv. Alberto Vigani
per Associazione Amministratoridisostegno.com
Tribunale Mantova sez. I, 06/12/2018
Fatto
- esaminati i verbali di udienza;
- osservato che sussiste contrasto fra l’amministratore di sostegno di F. B. e la struttura sanitaria che lo ha attualmente in cura circa la necessità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente (operazione per la quale l’amministratore di sostegno ha motivatamente negato il consenso) e che tale conflitto deve essere risolto dal Giudice Tutelare ai sensi dell’art. 3 co. 5 della legge n. 219/2917;
- visti i chiarimenti rilasciati dal medico responsabile della ASST di Mantova dott. P. P. il quale ha ribadito, fra l’altro, l’opportunità di immediato posizionamento della p.e.g. al paziente e ciò onde evitare di dover effettuare tale operazione (rappresentata come inevitabile in futuro) in condizioni di urgenza e, quindi, di maggior pericolo per la persona;
- letta la relazione redatta il 3-12-2018 dal dott. A. S. e la ulteriore documentazione sanitaria allegata dalla ricorrente;
- rilevato che le condizioni del beneficiario F. B. sono attualmente stazionarie e che non ricorre una situazione di emergenza o di urgenza, nella quale eventualità la struttura sanitaria che ha in cura il B. dovrà comunque di iniziativa assicurare le cure necessarie (v. art. 1 co. 7 della legge n. 219/2017);
- rilevato che lo specialista interpellato dal ricorrente, dott. A. S. (che risulta essere in contatto con la ASST di Mantova), alla stregua degli accertamenti compiuti, ha evidenziato che, al momento, non appare indispensabile la nutrizione tramite sonda e suggerito invece il monitoraggio semestrale del quadro polmonare e degli indici nutrizionali, attenta pulizia del cavo orale e riduzione della quantità di alimento per singolo bolo (cucchiaio di dimensioni minori) e che la decisione sull’eventuale posizionamento della p.e.g. può essere differita al peggioramento di uno degli indici oggetto di monitoraggio;
- considerato che la decisione in ordine al conflitto esistente va risolta tenendo conto dei profili menzionati dall’art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017 e, quanto alla fattispecie in esame, avendo particolare riguardo ai rischi e ai benefici (anche relativi alle più generali condizioni di vita del paziente) della terapia proposta dai medici curanti e di quella alternativa suggerita dal dott. S.;
- ritenuto che, allo stato, pur non potendosi sottovalutare le ragioni poste a fondamento della terapia proposta dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente, deve ritenersi nondimeno fondato il rifiuto opposto da M. B. quale amministratore di sostegno di F. B. alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e riguardante l’immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario, potendosi rinviare tale operazione a un momento successivo come appurato da medico specialista di struttura pubblica, ciò che garantisce al paziente (ospitato per diverse ore al giorno in una struttura assistenziale e, quindi, continuativamente assistito da personale specializzato) migliori condizioni di vita senza che sia messa in pericolo la sua salute e che scongiura il paventato pericolo di doverlo trasferire in altra e più lontana struttura, consentendosi così al B. di intrattenere più frequenti rapporti con i propri familiari, facilitati nelle visite e nella sua assistenza;
- ritenuto che la natura del conflitto e la novità della questione prospettata giustificano la compensazione delle spese di lite;
PQM
p.t.m.
– visto l’art. 3 co. 5 della legge n. 219/2917, autorizza M. B., quale amministratore di sostegno di F. B., a rifiutare il consenso alla terapia proposta dalla ASST di Mantova e concernente l’immediato posizionamento della p.e.g. al beneficiario e la invita a seguire le indicazioni suggerite dal dott. S.;
– spese compensate.
Si comunichi.
Mantova, 6 dicembre 2018.
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