L’art. 362 c.c., che dispone che il tutore è tenuto ad effettuare l’inventario dei beni del minore, non è fra quelli richiamati dall’art. 411 c.c. per essere applicati anche all’amministrazione di sostegno.
Art. 362 c.c.
Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.
L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al Giudice Tutelare la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.Pertanto, in capo all’amministratore di sostegno non sussiste un preciso obbligo ex lege di effettuare l’inventario dei beni del beneficiario.
In realtà, nella prassi, sono gli stessi Giudici Tutelari, provvedendo ex art. 411 ultimo comma c.c., a richiedere all’amministratore di sostegno di effettuare un inventario dei beni dell’amministrato, indicandone le modalità ed assegnandogli all’uopo un termine per adempiere.
Presso il Tribunale di Milano viene di norma assegnato un termine di 60 giorni.
Vi possono essere due diverse ipotesi:
l’ipotesi, per quale la data dell’inventario dovrebbe coincidere con la data del giuramento stesso, si fonda sul fatto che l’assunzione dell’incarico avviene solo con il giuramento formale dell’amministratore di sostegno.
Infatti, è solo dopo il giuramento che l’amministratore di sostegno ha pieno titolo per accedere alle posizioni bancarie del beneficiario o intervenire presso gli Enti previdenziali.
Tale interpretazione sembra trovare riscontro anche in un altro elemento: nella prassi, è dalla data dell’inventario che decorre il termine per il primo rendiconto annuale.
A tal proposito, va rilevato che l’amministratore di sostegno può essere tenuto a rendere il conto solo a partire dal momento in cui ha giurato, dato che nell’interregno tra la nomina e il giuramento egli è del tutto privo di poteri.
Non avendo la facoltà di accedere ai conti, di effettuare prelievi e pagamenti non potrebbe neppure dare atto, né tantomeno rispondere di eventuali azioni compiute in quel lasso di tempo dal beneficiario o da soggetti terzi.
in tal caso, si verrebbero, tuttavia a creare i problemi di cui sopra.
Si potrebbe, forse, ovviare effettuando una duplice ricognizione patrimoniale iniziale: una, che faccia riferimento al momento della nomina, in modo tale da evidenziare eventuali irregolarità verificatesi nel periodo indicato ad opera di terzi; e un’altra, successiva, riferita al momento del giuramento, da cui far decorrere anche il rendiconto.
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