La Cassazione precisa che, in materia di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno”) come avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione.
Ciò non vale invece per i provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno“).
Pertanto deve ritenersi che il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare all’amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, esuli dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi come la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto (cfr. Cass. 14148/2017).
Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l’eccezione alla regola generale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.
La Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato in data 29/3/2019, ha respinto il reclamo proposto da R.F., R.M. e B.F., rispettivamente figli e coniuge legalmente separata, dal 2015, a seguito di procedura consensuale, di R.L., beneficiario di amministrazione di sostegno, nei confronti dell’amministratore di sostegno di R.L., della compagna del beneficiario, con esso convivente, E.A., e di Ro.Ma. e Ro.Fe., rispettivamente fratello e padre di R.L., avverso il decreto emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Perugia in data 11/2/2019, con il quale era stato autorizzato l’amministratore di sostegno nominato per il R. a “procedere, in nome e per conto del beneficiario, all’istanza e conseguente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto, nonchè a nominare un avvocato ai fini della procedura”.
In particolare, i giudici d’appello, premessa l’ammissibilità del reclamo, avendo il provvedimento impugnato natura decisoria, essendosi con esso ampliati i poteri dell’amministratore di sostegno, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, con autorizzazione ad agire in nome e per conto dell’amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, hanno sostenuto che era legittimo il conferimento all’amministratore di sostegno del potere di proporre, in nome e per conto dell’amministrato, un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia a quanto già statuito dal giudice di legittimità con riguardo ad interdizione ed autorizzazione del tutore dell’interdetto) e che ciò corrispondeva alla volontà del beneficiario, il quale aveva iniziato a convivere con la E. anche prima della separazione personale dalla moglie, come emergente anche dalle trattative avviate dai legali dei coniugi prima della malattia del R..
Avverso la suddetta pronuncia, non notificata, R.F., R.M. e B.F. propongono ricorso per cassazione, notificato via PEC il 22/10/2019, affidato a due motivi, nei confronti di R.L., in persona dell’Amministratore di sostegno, avvocato Andrea Savino, Ro.Ma., in proprio e quale erede di Ro.Fe., R.G. ed E.A. (che resistono con controricorso, notificato il 2/12/2019).
Diritto
1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dalla contrarietà del provvedimento (che mutava una situazione di fatto consolidatasi dal 2014) agli interessi primari del beneficiario, in difetto anche di urgenza; con il secondo motivo, si lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 4, l’omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo “autonomo” svolto dai reclamanti avverso il provvedimento del giudice tutelare, in punto di potere dell’amministratore di sostegno, un avvocato, di nominare un procuratore terzo che curasse il procedimento di divorzio, in nome e per conto dell’amministrato.
2. I controricorrenti eccepiscono, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, per tardività, essendo stato lo stesso notificato oltre il termine ultimo, ex art. 327 c.p.c., del 30/9/2019 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto impugnato), non operando la sospensione dei termini processuali, in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, anche alla luce dell’interpretazione restrittiva offerta da questa Corte di legittimità (Cass. 784/2017) in punto di operatività, nella materia dell’amministrazione di sostegno, dell’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale ai soli casi meritevoli di effettiva spedita trattazione, per evitare un grave pregiudizio tra le parti, quale il provvedimento nella specie impugnato del giudice tutelare, attinente a diritti personalissimi dell’amministrato idonei a modificarne in via definitiva la sfera giuridica personale.
3. Il ricorso è inammissibile per tardività della notifica, eseguita il 22/10/2019, a fronte di un termine lungo semestrale che scadeva il 30/9/2019.
Invero, non operava la sospensione dei termini processuali (tra il 1 ed il 31/8 di ogni anno, per effetto del Decreto L. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014) in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, atteso il tenore letterale del disposto della L. n. 742 del 1969, art. 3, e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario20 gennaio 1941, n. 12.
Peraltro, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 784/2017 (“in tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della L. n. 742 del 1969, art. 3, che, per i procedimenti di cui al R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario) pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate, ma anche che le categorie sottratte all’operatività della regola generale vadano interpretate in senso restrittivo.
Pertanto, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, ma non anche ai provvedimenti a carattere gestorio, come quello di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno”), deve ritenersi che il provvedimento in oggetto (vale a dire l’autorizzazione del giudice tutelare all’amministratore di sostegno, con ampliamento dei poteri, rispetto alla semplice gestione del patrimonio del beneficiario, ad agire in nome e per conto dell’amministrato in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto) esulasse dal semplice ambito meramente amministrativo-gestorio ed avesse natura decisoria, in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi (cfr. Cass. 14148/2017).
Come tale, essendo oggetto di urgente trattazione per definizione, esso non tollera la sospensione feriale dei termini di impugnazione, secondo l’eccezione alla regola generale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario.
Peraltro, proprio sulla base di tale assunto, la Corte d’appello si è ritenuta competente sul reclamo ex art. 720 bis c.p.c. (con conseguente proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi del comma 3).
Inoltre, sempre questa Corte, sia pure con riguardo al diverso caso concernente la rappresentanza dell’interdetto per infermità di mente da parte del tutore in tutti gli atti civili, ai sensi dell’art. 357 c.c., richiamato dall’art. 424 stesso codice, comma 1, ha affermato che essa “non comprenda i c.d. atti personalissimi, che coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell’interessato, al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alle determinazioni da adottare” e che “poichè il divorzio fa venire meno lo status di coniuge, comportando rilevanti effetti personali tra i coniugi, oltre che effetti patrimoniali, la domanda giudiziale volta ad ottenerlo non può non rientrare nella categoria degli atti personalissimi” (Cass. 9582/2000, ove si è ritenuto necessario per l’avvio di un procedimento di divorzio la nomina di un curatore speciale dell’interdetto; posizione poi superata da Cass. 14669/2018, con la quale si è invece ritenuto che il tutore può compiere in nome e per conto dell’interdetto anche un atto personalissimo, quale la promozione di un giudizio di separazione personale).
Il richiamo a tali precedenti viene operato solo a sostegno della natura decisoria e non meramente gestoria del provvedimento impugnato, ai fini dell’applicazione della deroga generale alla sospensione dei termini processuali, nell’interpretazione restrittiva espressa da questa Corte con la sentenza n. 784/2017, pur non essendo sovrapponibili la posizione dell’interdetto e quella del beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
Va quindi affermato il seguente principio di diritto: “in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l’autorizzazione del giudice tutelare all’amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell’amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto”.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021
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