L’autorizzazione notarile prevista dall’art. 21 del d.lgs. 149/2022 nell’ambito della riforma della volontaria giurisdizione.
Il legislatore ha assegnato al notaio un ruolo di grande delicatezza nella protezione dei soggetti incapaci e in tema di beni ereditari, con l’evidente finalità di rendere più celere il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi.
Ecco la norma:
Art. 21 Attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione 1. Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante. 2. Il notaio puo’ farsi assistere da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalita’, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall’inventario, se redatto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile deve essere sentito il legatario. 3. Ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell’atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo. 4. L’autorizzazione e’ comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell’assolvimento delle formalita’ pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale. 5. L’autorizzazione puo’ essere impugnata innanzi all’autorita’ giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale. 6. Le autorizzazioni acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Esse possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. 7. Restano riservate in via esclusiva all’autorita’ giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonche’ per la continuazione dell’impresa commerciale.
per Associazione Amministratoridisostegno.com
L’AUTORIZZAZIONE NOTARILE NELLA RIFORMA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE
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