Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare(1). Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
L’art. 385 c.c. è una delle norme applicabili anche all”AdS in ragione del richiamo disposto dall”art. 411 c.c. che estende all’amministrazione di sostegno quanto compatibile delle disciplina della tutela.
Conto finale
Il tutore che cessa dalle funzioni [383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell’amministrazione al giudice tutelare(1). Questi può concedere una proroga [263 c.p.c.].
La disposizione richiamata rinvia a due ipotesi tassative in cui è legislativamente prevista la cessazione dell”AdS dalle sue funzioni, ovvero l’art 383 c.c. e l’art 384 c.c.
Nella prima, quella inerente l’art 383 c.c., disciplina il caso in cui l”ufficio dell”AdS sia divenuto per egli “soverchiatamente gravoso”, motivo per il quale l’ADS non potrebbe più provvedere alla sua funzione.
Esonero dall’ufficio
Il giudice tutelare [344](1) può sempre esonerare [43, 45] il tutore dall’ufficio, qualora l’esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso(2) e vi sia altra persona atta a sostituirlo [352](3)
Nella seconda ipotesi, inerente l’art 384 c.c., si tratta della rimozione dell”AdS dal suo incarico per abuso di potere, inettitudine, immeritevolezza, o persino insolvenza.
Rimozione e sospensione del tutore
Il giudice tutelare può rimuovere [43, 45] dall’ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza [382] o abbia abusato dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell’adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell’ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente [393](1).
Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall’esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione.
Pertanto non si è prevista in via espressa l’ipotesi inerente il caso morte del beneficiario.
Inoltre, vi è poi l’art 413 c.c. che, al secondo comma, ove si prevede il caso di cessazione disposta d’ufficio dal Giudice Tutelare ove si ravveda che disposizione dell’ADS sia divenuta inidonea al caso di specie, può dichiarare d”ufficio la cessazione dell”AdS.
Revoca dell’amministrazione di sostegno
(1)Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.
In tutti questi casi, deve essere depositata la relazione finale dell’amministrazione di sostegno.
Di seguito riportiamo due esempi di relazione.
per Associazione Amministratoridisostegno.com
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Relazione finale ADSAds Rendiconto Finale
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