TRIBUNALE RIMINI, 20.2.2015: solo in un particolare caso risulta competente il giudice tutelare (monocratico) ai sensi degli artt. 374, 375 e 411 cod. civ., e non il tribunale dell’aperta successione (collegiale) ai sensi dell’art. 747 cod. proc. civ., per autorizzare la vendita di immobili del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno.
Vi è competenza esclusiva del GT monocratico solo quando i beni provenienti da una successione ereditaria si possono considerare definitivamente già acquisiti al patrimonio dell’erede, essendo ormai trascorso un significativo lasso di tempo dalla formazione dell’inventario nell’ambito della procedura di accettazione beneficiata, e non essendo nel frattempo emersi soggetti interessati alla liquidazione dell’eredità.
Pertanto, competente ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori è il giudice tutelare, tutte le volte in cui il procedimento dell’acquisto iure hereditario si sia oramai esaurito, come nel caso in cui sia terminata la procedura di accettazione con beneficio d’inventario.
per Associazione Amministratoridisostegno.com
***
Successione ereditaria – Competenza del giudice tutelare – Sussistenza (cod. civ., artt. 374, 375, 411; cod. proc. civ., art. 747)
***
Il fatto.
Il Giudice Tutelare, esaminati gli atti relativi alla amministrazione di sostegno di (Omissis);
l’avv. (Omissis) quale amministratore di sostegno del beneficiario suindicato e nell’interesse dello stesso, alla vendita immobiliare indicata nel ricorso a prezzo non inferiore ad € 230.000,00 con le modalità ivi indicate e da intendersi qui integralmente trascritte, e ciò sotto la personale responsabilità dell’amministratore di sostegno con esonero di ogni altro soggetto al riguardo.
Con obbligo di conferimento della somma
ricavata nel Trust.
Con obbligo per l’amministratore di fornire al giudice tutelare prova dell’adempimento entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto sopra autorizzato.
Dispone l’immediata efficacia del presente decreto ex art. 741 c.p.c.
(Omissis)
[Perri G. Tut.]
PER SAPERNE DI PIU’ SULL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ORA GUARDA LA VIDEOGUIDA NELL’INTERVISTA QUI SOTTO
Ricorda che puoi anche scaricare gratis da questo sito la “Guida Breve all’Amministratore di Sostegno
Per farlo è sufficiente mandare soltanto un tweet di TWITTER; Ti basta cliccare sul tasto qui di seguito: “pay with a tweet”. Per Te è gratis, per noi è un contributo importante su Twitter a diffondere la cultura dell’ADS. CLICCACI ORA!
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.