Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “RETE ADS – AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM”

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMMNISTRATORI DI SOSTEGNO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMMNISTRATORI DI SOSTEGNO

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE AMMNISTRATORI DI SOSTEGNO

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE SPORTELLO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

Art. 1 Natura

E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “RETE ADS – AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM”, di seguito detta Associazione, con sede in San Donà di Piave, Venezia.

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale.

L’Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato nonchè costituire sedi secondarie, filiali, uffici, unità locali in tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.

L’Associazione ha durata illimitata e struttura democratica e svolge attività d’utilità sociale.

L’Associazione potrà affiliarsi o partecipare ad altre associazioni, federazioni, enti, organismi di qualsiasi tipo e natura che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità istituzionali.

Art. 2 Origine e finalità

L’Associazione nasce dall’esperienza di un gruppo di persone, professionisti e non, che hanno ritenuto di attivarsi per il sostegno e la divulgazione della cultura del volontariato in materia di amministrazione di sostegno attraverso:

  • la promozione dei valori di solidarietà umana e sociale;
  • la tutela dei diritti dei soggetti deboli;
  • la promozione di processi di partecipazione e di inclusione sociale dei soggetti fragili;
  • la promozione e valorizzazione della figura dell’Amministratore di Sostegno prevista dalla legge n. 6/2004;

e ciò svolgendo attività di:

  • ideazione, predisposizione e realizzazione di campagne di sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura dei diritti dei soggetti deboli;
  • informazione, supporto promozione e consulenza rivolta agli amministratori di sostegno;
  • formazione di seminari e convegni per la preparazione specifica di persone  interessate a svolgere la funzione dell’amministrazione di sostegno;
  • supporto e aggiornamento permanente a favore dei soggetti che svolgono  la funzione di amministratore di sostegno;
  • supporto e aggiornamento permanente a favore dei soggetti che operano nel mondo delle amministrazioni di sostegno (volontari, amministrativi, paralegali, operatori dei servizi sociali);
  • istituzione di sportelli rivolti ai cittadini che desiderano essere informati e/o accompagnati nella scelta e nelle procedure relative alla nomina dell’AdS;
  • collaborare con il Giudice Tutelare per la nomina e il supporto quotidiano degli
  • AdS;
  • monitoraggio, sotto ogni aspetto rilevante, delle pratiche dell’AdS nel territorio;
  • sviluppo di attività editoriali, pubblicitarie e di diffusione di iniziative rivolte alla valorizzazione dei contenuti della L. 6/2004 ed al servizio dei propri scopi istituzionali;
  • collaborare nelle forme idonee con associazioni, professionisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato e non, anche estraneo all’Associazione, per il conseguimento degli obiettivi statutari;
  • svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti

In tale prospettiva l’Associazione, priva di fini di lucro, persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale nel rispetto ed in applicazione dei principi di cui alla Legge 6/2004.

Per meglio perseguire le sue finalità e per supportare lo svolgimento delle attività sociali, l’Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell’Associazione.

Art. 3 Entrate dell’Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

  1. a) le quote associative annuali
  2. b) le rendite del patrimonio;
  3. c) gli utili, i proventi, i redditi, i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed

ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;

  1. d) i contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
  2. e) le oblazioni, le donazioni;
  3. f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo
  4. g) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell’Associazione possono essere divisi fra i soci, neanche in forma indiretta.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.




Art. 4 Entità ed amministrazione del patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione potrà essere costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, espressamente destinate all’incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione risponde la stessa col suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione medesima.

Art. 5 Durata dell’esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 10, 1° comma.3

Art. 6 Organi

Organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea;
  2. b) il Consiglio Direttivo
  3. c) il Presidente
  4. d) il revisore dei conti

Art. 7 Composizione dell’Assemblea

Compongono l’Assemblea con diritto di voto, il Presidente che la presiede, gli associati purché siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Possono essere associati anche altre associazioni che partecipano all’assemblea nella persona del proprio presidente.

Art. 8 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio annuale.

Spetta inoltre all’Assemblea:

  1. a) approvare il programma delle attività dell’Associazione;
  2. b) approvare gli eventuali Regolamenti proposti dal Consiglio direttivo;
  3. c) eleggere i membri del Consiglio direttivo ed il revisore dei conti.

L’Assemblea si riunisce in via straordinaria:

  1. a) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio;
  2. b) per modificare lo Statuto;
  3. c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei componenti l’Assemblea.

In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di carattere straordinario occorrerà la presenza di tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei presenti; per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti dei presenti.

L’Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio direttivo con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Sono ammesse deleghe solo a favore di altri soci.

Art. 9 Composizione e nomina del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da n. 5 membri eletti dall’Assemblea tra i soci e, ove possibile, saranno rappresentativi dei vari enti ed organizzazioni impegnati a vario titolo, sul territorio nazionale, nelle tematiche relative all’amministratore di sostegno e alla tutela delle persone non autonome.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica

fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di Presidente e di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo stesso.

Art. 10 Decadenza ed obblighi dei consiglieri

Non può essere nominato membro del Consiglio direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall’Art. 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per quattro volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art. 11 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il tesoriere.

Al Consiglio direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione; esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/2 dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti sull’accettazione o sul diniego della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all’associazione.

Spetta al Consiglio direttivo determinare l’importo delle quote di adesione Il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che devono essere approvati dall’Assemblea, nonché il Programma delle attività dell’Associazione che, previa approvazione dell’Assemblea, provvederà ad attuare.

In particolare, spetta al Consiglio direttivo:

  1. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
  2. curare e vigilare l’andamento della vita e delle attività dell’Associazione;
  3. adottare un regolamento che promuova il funzionamento operativo decentrato.

Art. 12 Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

La convocazione deve avvenire, a mezzo avviso di convocazione consegnato a mano o a mezzo di e-mail o sms, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Non sono ammesse deleghe.

Il presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo dei quali sono redatti verbali raccolti in apposito registro.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art. 14 Il revisore dei conti

Il revisore dei conti è eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni: esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite e sulla correttezza dei documenti contabili di tutti gli organi dell’Associazione.

Il revisore dei conti ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La carica di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 15 I Soci

Tutte le persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, altri enti o organizzazioni che condividono le finalità dell’Associazione possono acquisire la qualità di socio, presentando domanda al Consiglio Direttivo e versando la quota fissata dal direttivo.

L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e contro di esso sarà possibile presentare appello all’assemblea dei soci.

A tutti i soci sono riconosciuti identici diritti ed essi devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, i soci hanno diritto di voto per l’approvazione delle modificazione

dello Statuto e dei Regolamenti, per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario e delle attività, per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione.

I soci devono prestare la propria attività in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio direttivo, sono deliberati dall’Assemblea, con le modalità previste dall’articolo 8 del presente statuto. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell’Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso.

Art. 18 Rinvio a disposizioni vigenti

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

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