L’ Amministratore di Sostegno

GUIDA BREVE: AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

GUIDA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.

Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.

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Riferimenti legislativi

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

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917 Comments

  1. Gentile Associazione, mio marito è stato nominato amministratore di sostegno di sua madre, ricoverata presso una struttura dove si paga una retta superiore alle sue entrate economiche: Per integrare tale retta i figli (4 compreso mio marito) si quotano mensilmente per raggiungere la somma della retta , con firma apposta innanzi al giudice tutelare: Ora, una figlia non contribuisce più e si vede necessaria la vendita della casa di proprietà di mia suocera che sta al piano di sotto rispetto alla nostra(da cui non si può ottenere un canone di affitto in quanto non abitabile).Può mio marito dietro richiesta di autorizzazione al giudice tutelare , previa presentazione di perizia giurata redatta da un geometra con stima della casa, acquistarla per unirla alla nostra ed evitare che finisca per essere acquistata da estranei, ed avere così un fondo tutto suo per tutte le sue necessità? Grazie per una sua eventuale risposta

  2. Gentile Annamaria, la ringrazio per l’opportunità di tornare su una questione che viene a riguardare sempre più persone. Ovvero come disporre di un bene del beneficiato senza che da ciò possa derivare un pregiudizio all’ADS in situazione di potenziale conflitto di interessi.
    Come Lei ha giustamente rilevato, la vendita dell’immobile può essere una necessità e, anche nell’interesse del beneficiato, lo stesso ADS potrebbe essere l’acquirente più utile per ottenere un prezzo anche vantaggiosi per la procedura di ADS medesima (la vendita a terzi di immobili magari interclusi o di minoranza in un certo contesto potrebbe essere causa di deprezzamento). Ma come si fa con un ADS che non può acquistare per il detto potenziale conflitto?
    Semplice: si fa nominare un curatore speciale al beneficiato solo per la vendita dell’immobile di modo che questi possa trattare e vendere anche all’Amministratore di Sostegno.

    Per meglio comprendere l’istituto dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  3. Salve, vorrei chiederle nel caso sia nominato un ADS esterno, scelto dal Giudice Tutelare, se mio fratello schizofrenico fosse ricoverato dal DSM in una struttura orribile, l’ADS farebbe di tutto per trovargli un’altra sistemazione?
    Se si segnalassero all’ADS mancanze nei confronti della tutela della salute di mio fratello da parte della struttura, interverrebbe?
    Grazie!
    Patrizia

  4. Gentile Patrizia,
    Lei mi chiede di essere profeta. Mi pare difficile.
    Le rispondo perciò che dipende da chi verrà nominato e dagli elementi di valutazione a lui resi disponibili. Le sue indicazioni direbbero che la scelta è scontata

    ricoverato dal DSM in una struttura orribile

    ma non si può sapere se magari è l’unica disponibile, o se il nominando ADS sarebbe in grado di trovare un ‘alternativa.

    Per meglio comprendere l’istituto dell’ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  5. Buongiorno, vorrei porle due casi :
    – se il beneficiario è un tossicodipendente, l’ads è obbligato a dargli dei soldi (anche fosse una piccola somma) che lui percepisce per es. con una pensione, con il pericolo che li possa usare nel modo che tutti possiamo immaginare ma che servirebbero per rispondere a ciò che si dice nell’art.409 del cod.civ. quando dice”..può in ogni caso c-compiere quegli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana”?
    -se il beneficiario non percepisce sufficienti soldi, e questi sono sufficienti per soddisfare i bisogni primari, il soggetto è obbligato ad avere soldi, sempre per ciò che dice quell’ art.? e l’ads può decidere di non dargli niente?
    -ma l’amministratore da chi percepisce i soldi per questo incarico?
    Grazie e spero di essermi fatta capire.
    TIZIANA

  6. Gentile Tiziana,
    l’ADS deve seguire il percorso disposto dal Giudice Tutelare all’atto della sua nomina e non muoversi a casaccio nella gestione dei bisogni del beneficiato. Per quanto non conosciuto l’Amministratore di Sostegno deve rivolgersi al medesimo giudice e chiedere istruzioni, attenderle e poi, dopo averle ricevute, eseguirle.
    Le attività consentite al beneficiato devono comunque essere inserite in un progetto di vita che è il fondamentod ella nomina dell’ADS. Il patrimonio non può poi che essere quello di provenienza, o di acquisto, dello stesso beneficiato.

    Per miglior dettaglio in materia di ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Avv. Alberto Vigani

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  7. Alla Vostra cortese attenzione.

    Buon pomeriggio.

    Sono A.d.S. di mia mamma.

    Di recente è stata traserita in una R.S.A. in Provincia di Bergamo. Dal giorno del Suo ingresso nella struttura il 25/10/2011, il domicilio è stato spostato nella R.S.A., mentre mantiene al momento la Residenza ad Inzago (MI) dove ha la Sua abitazione di proprietà (la Residenza va spostata per legge entro due anni dall’ingresso nella struttura, come da DPR 223/89 Regolamento Anagrafico – Articolo 8 punto b) qui in allegato).

    Ho le seguenti domande da fare:

    1) Deve cambiare anche il Tribunale di competenza o rimane di competenza quello dove è residente e domiciliato l’Amministratore di Sostegno?

    2) Quando la mamma avrà la Residenza e il Domicilio presso la R.S.A., le FATTURE delle rette della R.S.A emesse mensilmente dalla stessa o FATTURE di qualsiasia altro
    genere o natura per altri servizi, prestazioni, ecc…, devono sempre essere intestate a Mia mamma? E, se si, indicando quale indirizzo sulle FATTURE stesse?

    3) Attualmente la mamma ha il Domicilio presso la R.S.A. e la Residenza nel Comune di Inzago (MI), come mi devo comportare con l’emissione delle FATTURE (mi
    riferisco all’indirizzo da indicare nelle stesse)?

    4) Il Conto Corrente amministrato della mamma a Lei intestato e sotto la Mia amministrazione è registrato con la Ragione Sociale e indirizzo di dove ha il Domicilio e
    Residenza ad Inzago (MI). Come devo eventualmente procedere? Vanno fatte ventuali variazioni?

    Aspetto unaVostra risposta.

    Grazie, cordiali saluti.

  8. Gentile Bruno,
    ogni intestazione sarà riferita alla residenza effettiva e, fino quando questa sarà a Milano, ogni indicazione sarà su Milano.
    Per quanto riguarda la procedura, le segnalo la competenza è quella del momento della richiesta di nomina dell’ADS.

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  9. Salve, volevo sapere dopo la morte del beneficiario, l’Ads può ancora operare per lui al fine di chiudere tutti i suoi rapporti?? Ad Esempio: conti correnti, prelevare somme x pagare debiti ecc… Oppure tutto viene bloccato??

  10. Gentile Maria,
    l’ADS cessa con la morte del beneficiario e dopo può solo depositare la relazione finale rendendo il conto della sua attività da ultimo svolta.

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  11. Sono ADS di mia sorella,colpita da ictus,da oltre 10 anni.é stata fatta una segnalazione da l’assistente sociale,al giudice tutelare,pertanto mia sorella ha proposto me,premetto che non è stata interdetta.Mia sorella percepisce una pensione di euro 1091,00mensili.Vive con suo figlio che fa il bidello,sua nuora fa la badante,dalle 8 alle18,segnata regolarmente,in più ci sono 2 ragazzi (17/20)figli della donna.Abitano in una casa pep (40mq ca)e pagano 100,00 euro mensili.mia sorella non frequenta nessun centro diurno,per sua scelta,quindi passa tutti i giorni a casa,inoltre pranza con piatti freddi,perchè i suoi familiari pranzano sul posto di lavoro.Come può capire in quella casa le entrate sono abbastanza alte.Il mio problema è che non mi fanno gestire la pensione,come dovrebbe essere,sono solo un bancomat,mio nipote si rifiuta di darmi scontrini,mia sorella lo stesso,anzi penso che mia sorella non abbia capito come funziona l’euro,spende tutta la pensione,senza giustificami niente,sta sempre in casa,è trasandata,quando ha bisogno di comprare qualcosa per mangiare si rivolge a una vicina di casa,e lei la ricompensa e detta ricompensa è più alta della spesa fatta,ad esempio euro 3,50 di spesa e 20,00 di mancia.Il primo di Dicembre avrà la tredicesima (2200,00) e lei li vorrà tutti.Posso quantificare io le necessità di mia sorella? Quando dovrò fare il bilancio,senza documentazione,come posso farlo? per me qualcuno ci marcia.La prego mi dia un consiglio.Ho portato le mie dimissioni alla cancelleria,motivando tutto,attendo di essere convocata,ma nel frattempo? Grazie Annamaria

  12. Mi ritrovo nuovamente a scrivervi per chiedere consiglio su come meglio comportarmi quale ADS di mio nonno. Nello specifico mi è stato riferito che al nonno (che vive in casa di risposo) è stato regalato un cellulare da parte di un “conoscente” di famiglia (persona alquanto “dubbia” in generale). Ora, non so a chi sia intestata la scheda SIM/utenza telefonica attiva su quel cellulare e per questo sono preoccupato.
    Se fosse intestata al nonno significa che l’attivazione della stessa utenza è stata eseguita bypassando l’ADS (io non ne ho mai saputo niente); è legalmente corretto?
    Se invece fosse intestata ad altri allora mio nonno starebbe utilizzando (supponendo che riesca ad utilizzarla) una SIM intestata a terzi (è una cosa legalmente accettabile? utilizzare una SIM non intestata a sè stessi non è reato?) senza contare che il vero intestatario (che penso sia la persona che ha effettuato il “regalo”) potenzialmente potrebbe (attraverso la registrazione del sito dell’operatore telefonico) monitorare le chiamate/messaggi in uscita da quel numero; ed anche in questo caso mi chiedo: è legale? non si tratterebbe di una potenziale (dico potenziale perchè se la persona fosse in buona fede potrebbe anche non farlo; certo che se tale persona fosse stata veramente in buona fede mi avrebbe contattato per organizzare l’attivazione di un numero intestato direttamente al nonno) forma di stalking?
    Rimango complessivamente turbato dall’accaduto perchè ho sempre invitato il nonno, qualora fosse necessario, a farmi contattare tramite l’ufficio amministrativo della casa di riposo. A tale riguardo avevo anche già conferito con il direttore della casa di riposo il quale mi ha assicurato la possibilità di comunicazione telefonica in entrambi i sensi appoggiandoci ai numero della fondazione stessa. Insomma, non mi sembrava esserci la necessità di una utenza telefonica cellulare privata.
    Cordiali saluti,
    Giovanni.

  13. Gentile AnnaMaria,
    attenda di essere convocata da Giudice e poi lo relazioni puntualmente.

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  14. Gentile Giovanni,
    non vedo nulla di ostile od illecito nel regalo di un cellulare. Per il resto dovrà verificare se vi sono condotte effettivamente contra legem o se, al contrario, si tratta esclusivamente di timori.
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  15. Scusate, ma che significa questa cosa del pay with a tweet?
    Data la delicatezza dell’argomento mi sembra veramente poco opportuno obbligarmi a informare tutti i miei follower che sto scaricando la vostra guida, avrei preferito un pagamento in denaro, piuttosto.
    Mi sembra una mancanza di sensibilità notevole.
    Andrea

  16. Gentile Andrea,
    questo blog si sostiene grazie all’aiuto di molti che lo trovano utile e ben seguito. Farlo conoscere è uno dei mezzi per supportarlo.
    La stessa Guida che Lei vuole scaricare è stata scritta per essere di sostegno a quanto hanno interesse ad apprfondire le loro conoscenze sul”argomento. E’ stata preparata da professionisti qualificati (Avvocati, Commercialisti e Notaio) prestando gratuitamente la loro opera a favore dell’associazione no profit che cura questo sito.
    Per questo, se lei ritiene che sostenere il nostro lavoro solo con un tweet sia troppo, può fare a meno di scaricarla.
    Per quanto riguarda la materia non credo che sia per nulla imbarazzante raccontare a qualcuno che sostengo l’associazione Amministratoridisostegno.com, piuttostoche le più blasonate Amnesty International e Emergency.
    Faccia come le dice la sua coscienza.
    Distintamente.
    Staff

  17. E’ possibile agire in giudizio sia amministrativamente che penalmente nei confronti di un soggetto che non è in grado di intendere e di volere, mi spiego:
    una persona di mia conoscenza, ha interessato un conoscente al fine di assistere i propri genitori (sofferenti ) ai quali è stata riconosciuta l’invalidità del 100% . dal 2010 il figlio è stato dichiarato tutore dei propri genitori in quanto i propri genitori non sono in grado di intendere e di volere, quindi, non sono più autosufficienti. Da fine 2006 all’inizio del 2009, in ragione della conoscenza di famiglia (quasi parentale) con una ragazza (che per meglio riferire la chiamerò Clara) il figlio, dei due signori anziani, che si chiama Giuseppe sapendo che la stessa Clara trovandosi in una situazione economica al quanto che dignitosa, ha proposto a Clara di fare da dama di compagnia nei confronti dei propri genitori; ma ciò non doveva intendersi come un lavoro, considerato che i propri genitori vivono di pensione sociale e non avrebbero potuto rispettare alcun impegno lavorativo che ponesse delle prerogative sociali. stante le cose, le si era proposto per dare una mano economica ad una persona bisognevole e che in qualsiasi momento avesse voluto ovviare a ciò, non doveva fare altro che dirlo.
    Ora, chiaramente, la nostra Clara, non avendo più bisogno di loro, si è autodenunciata, tramite un sindacato, all’Inps chiedendo il versamento dei contributi dovuti più una buona uscita di euro 20.000,00 a mezzo di un legale.
    Vorrei sapere, ove possibile, se i soggetti che dal 2010 sono tutelati da un tutore perché non in grado di gestirsi da soli possono essere interessati da un provvedimento che risale al 2009?
    Grazie di tutto

  18. Gentile Peppe,
    se la signorina Clara ha dedicato il suo tempo a fare la badante sotto la direzione dei famigliari dei signori, si tratta di lavoro in nero e come tale potrà essere regolarizzato. Se invece si tratta di volontariato ocasionale e non lavoro eterodiretto, si potrà contestare l’illegittimità della pretesa.
    Consiglio: andate subito da un buon avvocato che ne capisca di diritto del lavoro e non gestite il contenzioso con pretese bricolage. Potreste solo farvi male.

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  19. Gentile Enrica,
    depositi istanza per copie in tribunale alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

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  20. Gentile Staff,

    mi rivolgo a lei per un problema dell’ultima ora. Mia mamma è da pochi mesi ADS di sua zia di cui è, oltre a mia nonna unica parente. La zia è da oltre un anno in una casa di riposo e della sua abitazione, disabitata, ci prendiamo cura noi. Per quasi dieci anni la zia è vissuta senza contatti con il mondo estero. Ora si presenta il problema del censimento. Chi deve compilare il questionario?Della casa non si trovano i documenti. Non abbiamo esperienza in materia di censimento, dato che viviamo all’estero, sebbene vicino al luogo di residenza di mia zia.
    Cordiali saluti e grazie
    Letizia

  21. Gentile Letizia,
    il censimento sarà un onere da adempiere a cura dell’ADS, ma non è necessario scrivere nulla di più di quello che si sà.

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  22. Buongiorno, vorrei descriverle il mio caso: il mio avvocato sta predisponendo la documentazione per la mia eventuale nomina di ADS della zia di anni 72 affetta da gravi problemi cognitivi e cerebrolesa a causa di grave incidente.
    La zia vedova e senza figli ha disposto testamento redatto da notaio con beneficiari varie onlus ed attualmente è seguita da 2 badanti moldave nelle quali nutro poca fiducia.
    Ieri in occasione di una visita alla zia siamo venute (io e i mia sorella) a conoscenza dalla stessa zia e confermato dalle badanti stesse che la cognata (sorella del defunto marito) si è presentata a casa della zia accompagnata da un avvocato. Purtroppo pur cercando di far ricordare alla zia non sono riuscita a sapere cosa abbbia fatto questo avvocato ed ho il forte dubbio che abbia fatto un nuovo testamento a favore della cognata e nipoti dello zio, escludento gli eventuali eredi naturali della zia ossia me e i miei due fratelli.
    Tutto questo è legale, eventualmente è possibile redare un nuovo testamento che elimini i precedenti prima o dopo la nomina ad ADS?
    Grazie per ogni risposta.
    Distintamente.
    Roberta

  23. Gentile Roberta,
    se la zia è incapace di intendere e volere perchè cerebrolesa, ogni testamento odierno sarà affetto da nullità. Il testamento rogato avanti il notaio sarà invece sempre valido perchè il pubblico ufficiale (appunto il notaio)
    avrà verificato che all’epoca la zia fosse interamente capace.
    Se la zia fosse invece anche oggi in grado di disporre liberamente, potrebbe modificare in ogni momento delle sue volontà modificando infinite volte il suo testamento: vedi anche qui http://www.faretestamento.com .
    Per miglior dettaglio in materia di ADS, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team del mio studio e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/

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    Grazie mille.
    Cordialità.
    Avv. Alberto Vigani

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  24. Salve.
    Seguo da tempo il vostro sito che trovo molto utile.
    Avrei anch’io un problema da sottoporvi : una mia cara zia, deceduta da qualche mese, era assistita da un amministratore di sostegno con la quale purtroppo sin dall’inizio i rapporti sono stati pessimi per una serie di incomprensioni che qui vado a tralasciare.
    la zia è purtroppo deceduta ed ella disponeva di un notevole patrimonio gestito dall’amm.re attraverso un fondo obbligazionario: sono quindi a chiedervi se sussiste l’obbligo per l’amm.re di sostegno di comunicare alla banca l’avvenuto decesso del beneficiario.
    La risposta è importante perchè solo dopo alcuni mesi sono riuscita a conoscere la banca presso la quale era gestito il patrimonio della zia e comunicare il decesso, bloccando così tutte le operazioni che erano invece proseguite anche successivamente alla morte.
    Sottolineo che tale ritardo ha causato un notevole diminuzione di valore del patrimonio.
    Grazie per la risposta
    Cristina

  25. Gentile Cristina,
    con la morte del beneficiario cessa l’amministrazione di sostegno e l’ultimo obbligo dell’Ammnistratore di Sostegno è quello di redigere la relazione finale.
    Non può più operare se non per la riconsegna del patrimonio ereditario agli eredi.
    Per le responsabilità di malagestio l’ADS risponderà con tutti i suoi beni.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  26. Buonasera,
    sono stata recentemente nominata ADS di mio figlio e mi sono recata in banca a depositare la firma e a consegnare la nomina per poter operare sul c/c del figlio, chiedendo anche la possibilità di effettuare transazioni on line.
    L’impiegata, in virtù di una disposizione interna risalente al 2004, mi ha comunicato che non mi poteva dare né il bancomat né la possibilità di operare transazioni on line in quanto la banca si riserva di “autorizzare” le spese effettuate, entrando nel merito delle stesse, laddove dovessero superare la soglia stabilita dal Giudice, costringendomi così a recarmi sempre in agenzia con dispendio di tempo e oneri aggiuntivi per ogni operazione.
    Non convinta, mi sono recata in un’altra banca dove invece non hanno sollevato difficoltà a concedere gli strumenti per operare on line, sostenendo che la responsabilità era tutta in capo all’ADS, che col suo operato manlevava in tal modo l’Istituto.
    La domanda che pongo è la seguente: esiste una norma al proposito oppure ogni banca procede sulla base di proprie disposizioni interne? È corretto che la banca ponga queste restrizioni o le stesse non rappresentano invece un abuso nei confronti di un ADS che deve poi ogni anno portare un rendiconto al Giudice. Come è possibile far cambiare posizione alla banca considerato che l’uso del contante sarà sempre più residuale (vedi disposizioni governative annunciate, piuttosto che costi inferiori, piuttosto che tracciabilità delle operazioni)?

    Inoltre, l’impiegata della mia banca ha sostenuto che l’Istituto in ogni caso si riservava di autorizzare ogni pagamento verificando la “qualità” dei relativi beneficiari e il rispetto del limite di spesa concesso dal Giudice, come se la banca dovesse fare da garante per il disabile e non fosse invece responsabilità dell’ADS ottemperare alle disposizioni del Giudice stesso. Mi domando oltretutto come la banca possa decidere se pagare o meno un assegno ovvero effettuare un bonifico, sulla base del nome del beneficiario, come se dallo stesso potesse desumere se si tratta di un medico, piuttosto che di un operatore remunerato per la gestione del tempo libero.

    Restando in attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti

  27. Gentile Maura,
    le banche sono piene di operatori che sanno di amministrazione di sostegno quanto io so di astrofisica quantistica. E sono anche tutti molto convinti.
    lasci perdere le battaglie contro i burocrati dell’impossibile e cambi soltanto istituto di credito. Aiuterà il mercato a fare selezione e non ci perderà in serenità d’animo. Buon lavoro.

    Per meglio comprendere l’istituto, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio dell’avvocato Vigani e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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  28. Salve, non sono parente,
    ma in quanto amico di famiglia sono stato nominato dalla famiglia ADS.
    Adesso la RSA mi vuol mettere per forza come garante del contratto di ricovero.
    C’e’ scritto che rispondero’ in solido per la retta, e vogliono che io firmi in tal senso.
    La RSA e’ privata e per qualche anno i soldi ci saranno, ma quando finiranno dovro’ pagare io.
    Puo’ la RSA obbligarmi a diventare garante illimitatamente in solido anche se poi finiti i soldi dovrebbe subentrare il comune? Puo’ obbligarmi lo stesso Giudice? E’ la prassi?
    Come essere sicuri che quando saranno quasi finiti i soldi l’anziano verra’ ricoverato in tempo in una RSA diversa convenzionata dal comune (c’e’ la fila…)?
    Non capisco il perche’ le RSA possano chiedere ad un ADS questa garanzia totale illimitata…
    Grazie

  29. Gentile Daniele, salve.
    Lei non è obbligato a fare proprio niente.
    Segnali la cosa a Giudice e chieda istruzioni in merito alla garanzia richiesta dalla RSA: il Giudice di certo non le dirà di prestarla perchè Lei non è obbligato ad assumere alcun impegno in tal senso.
    Ci faccia sapere.

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  30. Salve, il caso in questione è il seguente.
    Ci sta una vedova malata di demenza che ha due figli: uno vive con lei , l’altro vive nella stessa città a circa 1 km di distanza.
    La compagna del fratello che vive con la vedova adempie all’assistenza ed è a conoscenza delle informazioni sullo stato di salute della ammalata ma tiene all’oscuro insieme al compagno l’altro figlio.
    Vorrei sapere se per la gestione delle ricette, certificati, visite ed informazioni riguardanti il decorso della malattia, il neurologo è tenuto per legge a relazionarsi con entrambi i figli invece che con la compagna.
    Se si e non lo fa che provvedimenti si possono prendere nei confronti del medico.
    La demente non ha ancora un amministratore di sostegno in quanto il figlio convivente sta perdendo tempo dicendo che si vuole informare bene, ma è una scusa!!
    Grazie mille.
    Distinti saluti.
    Marco

  31. Gentile Marco, l’ADS può essere chiesto da entrambi i figli. Non ci sono quindi obblighi in capo ai conviventi. Se si vuole, si può quindi procedere autonomamente ed avere tutte le informazioni del caso.

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  32. Salve.

    Ho 22 anni e studiando diritto ho riscontrato la possibilita’ di fare da amministratore di sostegno per quanto riguarda determinati atti di straordinaria amministrazione e ordinaria amministrazione, per mio padre che e’ affetto da Schizofrenia. (sempre se previsti dal giudice e oggetto dell’amministrazione di sostegno) in particolare, vorrei capire se esiste la possibilita’ per la gestione di un risparmio e somma di denaro di fatto formati da una eventuale pensione di invalidita’ e degli arretrati relativi, e’ gia capitato in passato che mio padre abbia scialacquato somme di denaro consistenti (intorno ai 35000 euro)

    Inoltre si presenta la possibilita’ di successione dell’eredita’ da parte di mio nonno (so bene che e’ in conflitto con la legge 374 del CC ma portando come oggetto della questione si dovrebbe risolvere il problema e in ogni caso vi e’ la possibilita’ che il giudice accetti la richiesta) poiche’ e’ gia’ capitato che alla morte di mia nonna l’eredita’ e’ stata divisa tra i fratelli e mio nonno, ma mio padre purtroppo la rifiuto’, di fatto rifiuto’ all’incirca 80.000 euro a beneficio dei fratelli (probabilmente sotto la loro pressione) attualmente mio padre e’ ricoverato in un centro di riabilitazione e di igene mentale, e sono state avviate le pratiche che riguardano la pensione di invalidita’
    Purtroppo senza l’ausilio delle pillole non ragiona con cognizione e ha manie di persecuzione, tra l’altro in queste condizioni abbiamo avuto problemi anche per quanto riguarda la Podesta’ Relativa su mia sorella (minorenne) e sono sorti diversi problemi per mezzo della patologia per quanto riguarda l’accertazione della pensione.. (non vuole presentarsi e sottoporsi agli esami) tra l’altro ne manca soltanto uno… all’ottenimento dell’accompagnamento.

    Alla luce di tutti questi fatti, vorrei Risolvere il problema una volta per tutte e non e’ certo mia intenzione Limitare la sua Autonomia in ambito Quotidiano ma di certo in ambito patrimoniale extra-ordinario poiche’ la tutela dei suoi interessi e’ fondamentale per evitare che il passato si ripeta.

    Vorrei sapere se esiste la possibilita’ di gestire l’erogazione della pensione o per destinare una quota al risparmio…

    Come si procede burocraticamente premesso sia possibile tutto cio’ e nel caso mio padre non voglia un amministratore?
    bisogna per forza procedere con l’inabilitazione?

  33. Gentile Antonio,
    se vi sono i presupposti soggettivi, può raccogliere la documentazione clinica e chiedere la nomina di un Amministratore di sostegno anche in contrasto con la volontà del beneficiato. Sarà il Giudice a valutare l’esistenza di quanto giustifica l’avvio della procedura.

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  34. Buonasera Avvocato,
    io e mio marito vorremmo acquistare un immobile di proprietà di un privato che, per problemi di salute, ha un ADS.
    E’ stato dato mandato di vendita ad una agenzia immobiliare che si sta occupando della trattativa.
    A breve proporremmo un’offerta d’acquisto.
    Volevamo sapere se detta proposta va formulata all’ADS o al proprietario e se l’eventuale caparra deve essere versata all’ADS o direttamente al proprietario.
    Qualora la compravendita dovesse andare a buonfine chi firma l’atto notarile?
    In buona sostanza non vorremmo commettere errori e tutelare i nostri interessi e quelli dello stesso venditore.
    Purtroppo sia noi che l’agenzia immobiliare ignoriamo la materia che ruota intorno all’ADS.
    La ringraziamo anticipatamente.
    Cordiali saluti.
    Elena

  35. Gentile Elena, salve.
    la vendita dell’immobile deve essere autorizzata dal giudice tutelare o, se di provenienza ereditaria, dal tribunale in sede collegiale previo parere favorevole del giudice tutelare.
    La sottoscrizione del preliminare deve essere parimenti autorizzata dal giudice tutelare che, nel provvedimento in merito, specificherà anche all’amministratore di sostegno come impiegare le somme da incassare; magari anche precisando a chi devono essere versate. In linea di massima direi che ogni pagamento deve essere svolto a favore del beneficiato, salvo che nel provvedimento di nomina si precisi diversamente. Sarà poi compito dell’ADS versare gli importi in un C/C intestato al beneficiato ove lui ha potere di intervento giusta incarico del Giudice Tutelare.
    Il notaio chiederà poi gli venga esibita apposita l’autorizzazione del tribunale che sopra ho menzionato. In deroga a tutto quanto ho succintamente esposto vi è il caso in cui l’ADS non sia stato disposto per integrare le capacità decisionali del beneficiato, ma solo quelle fisiche. In tale frangente il soggetto sottoposto a amministrazione di sostegno resta nella piena capacità di fare ciò che vuole del suo patrimonio. Per capire di quale caso si sta parlando è sufficiente verificare ild decreto di nomina dell’ADS.
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  36. Salve,
    vi chiedo di spiegarmi qualcosa su cui ho dei dubbi. Tra i compiti dell’amministratore di sostegno è scritto che l’amministratore provvede alla cura della persona e alla gestione del conto corrente e del patrimonio.
    Ma cosa si intende per patrimonio?
    Grazie mille.
    Distintamente.
    Claudio.

  37. Gentile Claudio, salve.
    Il patrimonio del beneficiato è l’insieme dei rapporti attivi e passivi a lui riconducibili: può quindi essere composto di debiti, crediti, immobilizzazioni ed altri diritti reali (in altre parole di tutti i beni mobili ed immobili del soggetto sottoposto ad ADS, detratti gli eventuali debiti).

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  38. COME FARE PER SENSIBILIZZARE I MEDICI DI FAMIGLIA A RICHIEDERE LA NOMINA DELL’AdS PER TUTTI I PROPRI PAZIENTI CHE SONO NELLE CONDIZIONI DI BENEFICIARE DELL’AdS PER EVITARE ANCHE CHE IN OCCASIONE DI RICOVERO IN OSPEDALE NON VENGA GRAVATO DEL PROBLEMA IL MEDICO OSPEDALIERO( VEDI MEDICI DEI REPARTI DI GERIATRIA IN PARTICOLARE) ?
    FORSE SE IL LEGISLATORE AVESSE PROPOSTO UNA SANZIONE IN CASO DI INADEMPIENZA , IL PROBLEMA SAREBBE DI ENTITA’ TRASCURABILE.

  39. Salve, avevo già posto il quesito ma forse mi sono persa la risposta: volevo sapere se si incorre in qualche sanzione se non si presenta il rendiconto annuale al giudice tutelare.
    Grazie.
    Angela

  40. Volevo chiedere alcuni chiarimenti sull’amministrazione di sostegno. A me e a mio fratello (che siamo di Ferrara) è arrivata una
    lettera dal tribunale di Firenze per presentarsi in gennaio ed essere sentiti come teste davanti al giudice tutelare per un ricorso ad amministratore
    di sostegno (presentato dall’usl di Firenze) per mia zia 87enne che a Firenze abita. Ora, abitando noi a Ferrara e lei a Firenze sarà difficile che l’incarico
    sia affidato l’incarico a uno di noi due. Mia zia si è già detta contraria ad avere un amministratore di sostegno e si opporrà davanti al giudice, ma ho
    sentito in giro che anche con la sua opposizione il giudice deciderà comunque di affidargli un ADS. Ho proposto a mia zia di trasferirsi da
    me a Ferrara ma non ne vuole sapere. Se venisse qui si risolverebbe anche un’altra questione: io e mio fratello avanziamo da lei circa 75.000
    euro che le furono prestati da mia madre (poi deceduta) per liberarla da un’ipoteca sulla sua casa venutasi a creare per una truffa che mia zia subì nel
    1996. Se venisse a stare qui venderebbe la casa e quei soldi tornerebbero indietro, ma il punto è che mia zia qui non vuole venire. Volevo
    chiederle se nel caso le sia assegnato un ADS, questo potrebbe essere un ostacolo per rientrare in possesso dei nostri 75.000 euro? Nel caso
    mia zia volesse vendere la casa in nuda proprietà è una cosa che si puo’ fare o deve avere il benestare dell’amministratore di sostegno?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta

  41. Salve!
    Siamo 4 figli, nostro padre è ospite presso una casa di riposo, è affetto da demenza senile, possiede immobili ed un conto corrente, percepisce pensione adeguata per pagare la retta della casa di riposo.
    Noi fratelli non siamo daccordo sull’utilizzo del patrimonio alcuni vorrebbero affittare gli immobili, altri si oppongono e abitualmente, li occupano per uso transitorio) insomma esiste un conflitto in questo senso.
    Le chiedo, cosa è giusta fare per avere un trattamento equo? inoltre un singolo fratello può chiedere un ADS esterno?
    La ringrazio.

  42. Gentile Marco,
    in caso disaccordo fra congiunti con familiare in istato di incapacità, ritengo che la soluzione possa essere appunto la nomina di un ADS da parte del Giudice.
    Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  43. beneficiario (persona interessata)
  44. familiari entro il 4° grado
  45. gli affini entro il 2° grado
  46. il Pubblico Ministero
  47. il Tutore o Curatore
  48. Quindi anche un figlio può farne richiesta.

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  49. gent. avv.
    sono appena diventata ADS di una persona sola e senza parenti, 5 giorni dopo la nomina purtroppo è deceduto. Ho organizzato il funerale, volevo sapere se posso pagare la fattura del funerale e di conseguenza presentare il resoconto al giudice oppure devo presentare la fattura al giudice e successivamente pagare la fattura. l’assistente sociale mi dice che posso pagare…mi fido o combino un pasticcio? grazie

  50. Salve, DAni.
    In realtà con la morte del beneficiario viene meno l’ADS. Senta prima il Giudice.
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    Paola
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  51. Gentile Luca,
    temo che il nominando ADS non possa fare nulla per voi: quest’ultimo avrà infatti il solo fine di curare gli interessi di vostra zia e non regolare i rapporti patrimoniali della famiglia.
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  52. Buonasera,
    come nipote della zia malata di alzheimer e’ necessario firmare il mio assenso nell’apposito modulo(allegando fotocopia C.I.) datomi dallo zio per la sua richiesta di Ads al tribunale?Nella vostra guida ho letto che bisogna fornire solo le generalita’dei parenti consenzienti.
    Grazie

  53. Gentile Paolo,
    non è necessario firmare alcunché se non si condivide la richiesta di nomina di ADS. Diversamente, sta alla sua discrezionalità

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  54. Salve, mio padre soffre di alzheimer, ora non è in grado di intendere e volere, all’ inizio della malattia, fece una delega per la riscossione della sua pensione lavorativa e di accompagnatoria a mia madre ; ora sono qui a chiedervi visto il recente decreto Monti che impone il pagamento delle pensioni fino ad una certa somma e l’ apertura di un conto corrente, il totale verrebbe sui 1380 tra accompagnatoria e pensione e ne mia madre ne io possiamo aprire un conto corrente a nome suo, la figura dell’ amministratore di sostegno potrebbe risolvermi il problema anche nella tutela di mio padre ? Grazie Alessandro.

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