Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.
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Riferimenti legislativi
Legge n. 6/2004
A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.
Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).
Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.
Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.
Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.
Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.
Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
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Buongiorno,
abbiamo una situazione poco chiara di eredità. Una zia di mia madre incapace di intendere e volere e il marito, oggi deceduti, sono senza figli e quindi senza eredi diretti.
Due anni prima di morire mio zio fa nominare dal tribunale come amministratore di sostegno un suo nipote diretto. Tale nipote in accordo con mio zio vende la casa di abitazione dei miei zii in nuda proprietà; i soldi di questa vendità vengo versati da mio zio a questo nipote. La proprietà della casa è al 50% tra marito e moglie e questo nipote ha preso tutti i soldi della vendita sia il 50% del marito (zio diretto dell’amministrazione di sostegno) sia il 50% della moglie (zia diretta di madre).
Poteva prendere questi soldi? Se mia zia era incapace di intendere e di volere come ha potuto firmare per versargli i soldi a questo amministratore di sostegno.
Grazie
Gentile Valeria,
si dovrà verificare se il Giudice ha autorizzato l’ADS alla vendita e quale destinazione sia stata data alle somme ricavate. Chieda copia dei provvedimenti alla cancelleria competente e poi si rivolga ad un avvocato per valutare il da farsi.
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Paola
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Sono appena stato nominato ADS, vorrei sapere se è possibile chiedere permessi lavorativi in quanto ads (se esiste disciplina in questo caso) quando serve assistere il beneficiario.
Grazie
Giacomo
Gentile Giacomo,
certamente l’ADS può essere una legittima giustificazione per chiedere i permessi previsti dal CCNL. Non vi è però una disciplina apposita come per la legge 104.
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Volevo chiedere se sono amministratore di sostegno di mia mamma a le spese condominiali posso pagarle con i suoi soldi mia. Mamma si trova in casa di riposo grazie.
Gentile Alessandro,
se l’immobile condominiale è di sua madre sicuramente potrà pagare le spese condominiale con i denari materni. Diversamente non vi è interesse del beneficiario all’esborso.
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buonasera vorrei per favore un vs consiglio,sono vedova e mia suocera è in osp e per diabete,demenza senile e fibrilazione atriale e obesità è diventata allettata,non potrà più vivere sola,percepisce 1.150 euro mensile,ha affitto aler,è sola e a parte me mio figlio per lei nipote,e 2 cugini figli di una zia benestanti non ha più nessuno,io nuora sono vedova disoccupata e con un mutuo e spese di condominio,e vivo con 1.000 euro di reversibilità al mese,mio figlio(nipote) vive con me ha 2 prestiti e percepisce 1.200 euro mese e ne ha 700 di prestiti da rendere al mese.Lei la suocera ha risparmi per 15 mila euro parte in contanti e parte in buoni fruttiferi intestati anche a me e mio figlio.Io non posso curarla avendo anche ernia lombare e lavorando a chiamata,tra qualche giorno verrà dimessa ospedale e non so che fare visto che non è autosufficiente ed i soldi sono veramente pochi per una RSA o una badante,chiedo un vs gradito consiglio grazie mille Manuela
Gentile Manuela,
chieda il supporto dei servizi sociali e, se del caso, attraverso loro, la nomina di un ADS.
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Mio cognato è malato di una forma grave di cirrosi scompensata. E’ immobilizzato a letto in ospedale e raramente ha momenti di lucidià. La moglie, per soddisfare le necessità di assitenza, oltre ad aver chiesto il part-time sul lavoro, sta dando fondo al residui di conto corrente che a breve però termineranno. C’è però ancora una piccola somma investita su un dossier titoli intestato solo al marito che la banca si rifiuta di smobilizzare senza la firma dell’intestatario che ovviamente non è in grado di fare. E’ possibile richiedere la nomina dell’ADS a favore della moglie e questo gli potrà permettere di smobilizzare il denaro? Quali sono i tempi necessari per completare la procedura?
Gentile Giuseppe,
mi pare che la figura dell’ADS possa essere una risposta utile alle Vostre istanze: magari domandando la nomina dell’ADS nella persona della medesima consorte e con il ricorso del medesimo marito.
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Gentile avvocato,
avrei bisogno del vostro aiuto.
Da quasi tre anni sono amministratore di sostegno a tempo indeterminato pur non avendo nessun grado di parentela con la mia assistita.
Attualmente in seguito alle diverse difficoltà incontrate nello svolgimento del mio ruolo, non mi sento più in grado di continuare a prendermi cura della mia assistita e nell’ambito famigliare non c’è nessuno in grado di prendere il mio posto.
La mia domanda è quali sono le modalità di rinuncia al ruolo di AdS.
Resto in attesa di una vostra risposta .
Patrizia
Cordiali Saluti
Gentile Patrizia,
deve chiedere di essere sostituita allegando motivazioni oggettive.
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Salve vorrei sapere se sono previsti rimborsi per la gestione fuori dalla regione di appartenenza dovendo gestire il patrimonio in località distanti vorrei sapere se ci sono delle tabelle o tariffe a cui far riferimento grazie
Gentile Franco,
purtroppo l’ADS può solo ottenere il rimborso delle spese sostenute: una volta nominato l’amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l’incarico, non è quindi un lavoro per cui ci si può attendere una retribuzione come nel caso del curatore dell’eredità giacente o l’amministratore giudiziale (che gestiscono beni su nomina del tribunale): può comunque essergli riconosciuto la refusione delle spese vive documentate e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata ed alla sua effettiva entità. Esso non costituisce reddito.
Fare l’A.D.S. non è perciò un lavoro da cui ci si può aspettare una compenso fisso o che possa diventare una professione..
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Buon giorno, dal mese di novembre è stato nominato un amministratore di sostegno per mia suocera. Le bollette di casa dove mia suocera ha vissuto fino al novembre sono intestate a mio marito che non ha la residenza più li da diversi mesi ma che per ragioni di disaccordo non sono mai state volturate. L’amministratore di sostegno ora non vuole pagarle perchè dice che sono intestate a mio marito. E’ giusto?
Gentile Sabrina,
per il futuro mi pare opportuno che la gestione degli affari della beneficiaria e le sue spese siano correttamente rendicontati imputandole ai soggetti che effettivamente le sostengono. Sarà pertanto necessario intestare le utenze all’ADS o alla beneficiaria: questo permetterà di sostenere le spese e poi darne apposita ed esatta giustificazione nella relazione annuale.
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Mio padre è in casa di riposo, non è più in condizione di gestire i suoi affari. Io ho la delega generale sul suo conto dal 2012 mentre mia sorella no. Mia sorella pretende di avere gli estratti conto dal 2009 a oggi e minaccia di procedere legalmente per far nominare un AdS. Chiedo se la sua perentoria richiesta degli E/C è motivata dal fatto questi che siano necessari per avviare il ricorso. Grazie
Gentile Sandra,
gli estratti conti non sono necessari per la nomina dell’ADS. Mi pare che stiate forse trattando una gestione anticipata della successione mentre vostro padre è ancora in vita. Sbaglio?
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Buongiorno
un mio caro amico di famiglia mi ha chiesto di poter fare l’Amministratore di Sostegno
in quanto la moglie è affetta dalla SLA, pensava di poterlo fare lui, ma gli hanno detto che avendo 82 anni non è possibile farlo, non hanno figli e non hanno parenti entro il 4 grado di parentela (l’unica potrebbe essere la figlia della cugina, ma non sa se è entro il 4 grado) in questo caso posso farlo io?
Grazie
Gentile Elena,
non vedo nulla che lo impedisca.
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Buongiorno
avrei bisogno di una informazione. Un mio carissimo amico di famiglia mi ha chiesto di fare l’Amministratore di sostegno per la moglie invalida. Lo voleva fare lui ma gli hanno detto che avendo 80 anni non poteva farlo, non ha parenti entro il 4 grado di parentela per questo si è rivolto a me. Lo posso fare?
Grazie
Gentile Margherita,
non vedo nulla che lo impedisca.
L’attività dell’ADS è quella di coadiuvare le persone che, a causa di un’infermità o per una menomazione fisica o psichica si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporale, di provvedere ai propri interessi, e questo dando loro sostegno al fine di affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro, valutare l’inserimento in una struttura di degenza, assumere una badante etc.
L’ADS è perciò un soggetto che serve ad aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, ed è finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti della persona garantiti dalla Costituzione.
E’ un istituto flessibile ed articolato finalizzato a proteggere i soggetti affetti da disturbi, non così gravi da dar luogo all’interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell’ambito dei rapporti personali e patrimoniali.
Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e dalle successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare.
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cari amministratore di sostegno, io ho una cugina ricoverata in comunità, e prima se ne occupava il fratello, qualche hanno fa è deceduto, è un mio cugino prendendo un po in giro il resto della famiglia si è fatto nominare amministratore. io ora mi chiedo, ma il giudice doveva interpretare altri familiari, visto che noi non abbiamo avuto nessuna comunicazione? dato che ci sono ricchezze di mezzo, questo non avendo avuto rapporti prima, si è precipitato di corsa? io ho messo un avvocato che non mi ha seguito il caso, ho molti dubbi! grazie anticipatamente per la risposta.
Gentile Rocco,
il Giudice Tutelare ha sicuramente informato i familiari più stretti. Può chiedere di verificare la procedura di nomina dell’ADS estraendo copia degliatti del procedimento dalla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale competente.
Se il primo legale incaricato non la ha soddisfatta, scelga un nuovo professionista.
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Mia suocera è malata di alzheimer in stato avanzato e non è in grado di intendere e volere.
Mia suocera vive con sua figlia e suo genero che si prendono cura di lei, sia fisicamente che per la parte amministrativa.
Mia suocera è residente e vive stabilmente nella loro casa.
In base a questa situazione chi ha l’obbligo o il dovere legislativo di fare l’amministratore di sostegno?
Grazie per l’attenzione e attendo una vostra risposta.
Gentile Luigi,
non si può parlare di obblighi perchè l’accettazione della nomina ad ADS è sempre e solo volontaria. Se i familiari non ne sono interessati o favorevoli si provvede a nominare un soggetto esterno.
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Salve, sono amm.re di sostegno di mio figlio 20 anni affetto da autismo.
Chiedevo, x esempio, e facendo i dovuti scongiuri, se durante le vacanze estive che NON trascorre con me ma col padre, ci fosse necessita’ di ricovero e/o intervento urgente e io mi trovo all’estero o comunque non raggiungibile a breve, l’ospedale puo’ intervenire anche se l’approvazione la da’ il padre e non io perche’ non sono presente?
Grazie della risposta che spero arrivi a breve!!
Grazie.
Sveva
Gentile Sveva,
credo che sia necessario verificare i termini di nomina dell’ADS.
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Buongiorno e grazie per l’attenzione.
sono ADS di mio papà che attualemente è in una casa di cura.
La sua casa è quindi ora libera (modificheremo in futuro la sua residenza trasferendola da casa sua alla casa di cura). La domanda è questa: è possibile affittare la casa (facendo rientrare l’affitto nelle sue entrate ovviamente) anche se ne ha il diritto di abitazione? Ora è mancata mia mamma da 5 mesi quindi la casa è al 33% mia e di mia sorella e al 66% di mio papà.
Grazie mille per l’attenzione.
Distinti saluti.
Simone.
Gentile Simone,
non mi pare che ci sia nulla ad impedire la locazione dell’immobile non più utilizzato a favore del benficiario. Il reddito da locazione (proquota) potrà essere utilizzato per sostenere le spese di suo padre. sarà comunque opportuno farsi autorizzare, previa apposita istanza scritta, dal giudice tutelare: ciò sia per concedere in locazione che per il reimpiego delle somme.
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Paola
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Egregio Staff,
Essendo amministratore di sostegno di mia zia , nubile e senza figli, chiedo gentilmente se, una volta che dovesse venire a mancare la beneficiaria, posso prelevare dal suo conto corrente bancario per far fronte alle spese funerarie e al pagamento di bollette e tasse varie. So che il compito dell’ADS termina con la morte dell beneficiario, per cui dovro provvedere prelevare una somma da tenere a disposizione prima che questo accada? Grazie se vorrete darmi una risposta.
Distinti saluti.
Antonio
Gentile Antonio,
mi pare di intendere che lei sarà uno degli eredi della zia. Mi risulta quindi che lei potrà disporre di tale patrimonio nella gestione della successione senza dover accantonare somme senza giustificazione per gli interessi della beneficiaria.
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Cordialità.
Paola
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Buongiorno, può una persona anziana, chiedere direttamente per sè la nomina di un amministratore di sostegno? Ho in carico una persona anziana, che ha sempre gestito fruttuosamente i propri interessi, che non è più in grado di provvedere da sola a sè stessa. Necessita di assistenza continuativa. I parenti hanno rapporti conflittuali. Vuole come AdS un amico di famiglia che da oltre 11 anni le da una mano in tutto. Non ha figli e il marito è morto.
Grazie
Gentile Ramona,
certo che si, può fare domanda in proprio.
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Gentile Avvocato,
Le sottopongo una questione che riguarda la mia famiglia. Sono amministratore di mio fratello, con personalità borderline e affetto da ludopatia con conseguente sperpero di denaro. Nel novembre 2012 è venuto a mancare nostro padre, che di fatto manteneva in tutto e per tutto mio fratello, poiché questi infatti non avendo alcun reddito o patrimonio suo. Abbiamo presentato a maggio del 2013 il ricorso al giudice per l’accettazione dell’eredità lasciata da nostro padre ma poiché la sede del tribunale di riferimento è stata chiusa e tutte le pratiche spostate in un altro tribunale a seguito di una riorganizzazione, ad oggi 30 marzo 2014, quasi un anno dopo il ricorso presentato e un anno e mezzo la morte di nostro padre, ancora il tribunale non ha emesso l’accettazione garantendo a me tutore l’accesso al patrimonio che spetta il beneficiario e di cui si deve necessariamente servire per vivere. In questo ultimo anno sono stati i familiari a mantenere mio fratello, ma credo che di fatto questa situazione sia assolutamente ingiusta nei confronti di tutti, a partire dal beneficiario. Mi domando cosa avrei dovuto fare io come amministratore se in questo anno e mezzo per coprire tutte le spese non vi fossero stati aiuti da parte dei familiari, e tenendo conto che a detta del tribunale i tempi saranno biblici si prevede ancora diversi mesi prima che possa il beneficiario avere di disponibilità piena del lascito. Vi sono gli estremi per tentare una causa contro il tribunale stesso? Grazie per l’attenzione.
Marco
Salve, in qualità di Ads è possibile affitare un immobile che è di nuda proprietà mia e l’usufruto c’è l’ha la persona a quale i sono il ADS. A chi dovrebbe andare l’ncasso dell’ affito?….Grazie!
Salve: mia zia ancora in salute mi può nominare suo
tutore nel eventualita che un domani servisse,se si cosa deve fare. Grazie!
Gentile Carlo,
certo che lei può essere nominato ADS.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
Speriamo di esserle stati di aiuto e per darci il suo sostegno le chiediamo di cliccare su mi piace sulla pagina facebook di https://www.amministratoridisostegno.com che trova qui: http://www.facebook.com/amministratoredisostegno
Grazie mille.
Cordialità.
Paola
Staff Associazione AMMINISTRATORIDISOSTEGNO.COM
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Buonasera,
il padre del mio compagno si è ammalato di cancro ed inoltre, già ad una visita fatta due anni fa, gli era stato riscontrato un principio di demenza senile, ora tornerà a casa dall’ospedale ma non è più in grado di vivere da solo quindi pensavamo di optare per una badante, purtroppo però lui non è in grado di gestire i pagamenti ecc quindi avevamo pensato di richiedere la nomina del figlio quale amministratore di sostegno per la gestione di se stesso della casa ecc.
Ci hanno detto che per essere riconosciuta tale cosa serve documentazione medica che attesta che non è in grado di gestirsi da solo…mi sa dire a chi è mweglio rivolgersi per questa certificazione, medico di base, specialista Ausl , medico privato?
inoltre le chiedevo se, in caso venisse nominato l’amministratore di sostegno, gli atti firmati dall’assistito dopo tale no0mina hanno valore nullo? per esempio in caso lui firmasse documenti in cui dichiara di dover dare soldi a qualcuno o o addirittura la casa o testamenti di qualche genere… chiedo solo a titolo informativo per capire se così viene tutelato il suo seppur esiguo patrimonio, che gli serve per il sostentamento durante la malattia, in quanto la pensione che riceve non gli è sufficiente …
Gentile Carlotta,
l’Amministratore di sostegno può ben essere utile per un problema come quello di cui lei da cenno. Il provvedimento di nomina, a seguito della verifica della susstenza dei presupposti patologici, modulerà i poteri dell’ADS secondo le esigenze del caso specifico.
Sarà opportuno che si alleghi la miglior documentazione della situzione di saluto del beneficiario: più certificazioni mediche vi sono più vi sarà corretta informazione del giudice, cosentendogli di fare le scelte più aderenti alle vostre necessità.
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Paola
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Gent.mo Avvocato buonasera, avrei l’esigenza, essendo venuta a conoscenza della vendita di un immobile da parte dell’AdS di una cugina di mia madre, di accedere al fascicolo depositato presso il Tribunale di Brescia. So che vi possono accedere i parenti fino al 4° grado ma mia madre, parente di 4° grado, è mancata 40 fa. Posso accedervi io in quanto figlia della defunta parente? In caso affermativo, devo chiedere l’assistenza di un avvocato o posso accedervi autonomamente?Infine: è valido un atto di nomina dove il Giudice tutelare non ha chiesto il consenso esplicito ai parenti fino al 4° grado? Ringrazio anticipatamente per la risposta. Un cordiale saluto.
Claudia
Gentile Claudia,
purtroppo no.
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SALVE, SONO L’ADS DI MIA MAMMA INVALIDA, AVENDO AVUTO MIA MAMMA IN EREDITA UNA SOMMA DI DENARO, QUESTA SOMMA DI DENARO PUO’ ESSERE DISTRIBUITA AI PROPRI FIGLI?
Gentile Angelo,
purtroppo no.
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Salve, sono amministratore di sostegno ed ho anticipato circa 50 € di tasca mia per marche da bollo per richiedere copie conformi del decreto di nomina, depositare istanza di accettazione con beneficio di inventario.
Posso effettuare un bonifico dal conto del mio amministrato al mio per rientrare di tali spese (ovviamente documentate)?
Gentile Serena,
provveda a darne ampia e corretta documentazione.
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Paola
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Salve,
un nostro zio ci ha lasciato la quota di 1/3 in eredita’ un appartamento al rustico completamente da ristrutturare con annesso un piccolo terreno noi figli vorremmo rinunciarvi ma la beneficiaria nostra madre non e’ molto malata e stiamo provvedendo al ricorso per l’amministratore di sostegno per avere l’autorizzazione del giudice alla rinuncia.
Il giudice puo’ anche rifiutare?
Ci potete aiutare.
Ivan
Gentile Ivan,
purtroppo no. Il Giudice Tutelare deve sempre considerare i soli interessi del beneficiario e quindi mi pare difficile che possa intravedere fra essi un depauperamento del suo patrimonio.
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Paola
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Perché l’Amministratore di Sostegno volontario non eredita dal Beneficiario. Quali le logiche conseguenze.
Il combinato disposto di quanto il Codice Civile stabilisce sull’Amministrazione di Sostegno e su Interdizione e Tutela (in quanto applicabile all’AdS), suggerisce, fra l’altro, le seguenti valutazioni per l’applicazione.
Il Giudice Tutelare, se non può scegliere l’Amministratore di Sostegno tra i parenti prossimi del Beneficiario, deve preferire il soggetto designato dal genitore superstite del Beneficiario.
Non essendo disponibile nemmeno questa possibilità, designa un AdS volontario dall’apposito elenco, ma deve comunque prevenire ogni conflitto d’interesse (*) tra AdS e Beneficiario.
Peraltro, valutando eclatante il conflitto d’interesse tra il Beneficiario e qualunque suo erede, il Codice Civile (art. 411) prevede in capo all’AdS l’espressa incapacità ad accettare eredità o lasciti dal Beneficiario, se non ne era da prima parente prossimo.
Pare che nessuno affermi che tale incapacità legale dell’AdS volontario leda il diritto del Beneficiario a decidere del suo patrimonio relitto dopo morte.
Infatti è solo l’incarico di servizio che il Giudice Tutelare affida all’AdS volontario dopo attenta valutazione della sua idoneità, che ne crea l’incapacità ad ereditare dal Beneficiario.
Senza la nomina ad AdS tale persona potrebbe ereditare dal Beneficiario della sua amministrazione.
D’altro canto, l’art. 408 del Codice civile stabilisce che “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario”.
Questi soggetti, non parenti prossimi e non singolarmente valutati dal Giudice Tutelare, sono certamente più esposti dell’AdS a conflitto d’interesse in caso di designazione ad eredi del Beneficiario, ancor più se l’incarico del dipendente prevede un’assidua frequentazione del Beneficiario.
L’AdS volontario fornisce servizi senza compenso, ma al dipendente è dovuto un compenso adeguato.
Qualunque persona (tranne l’AdS) può ereditare dal Beneficiario, se gli fornisce servizi non onerosi.
I soggetti non parenti prossimi del Beneficiario che forniscono servizi alla persona del Beneficiario su incarico retribuito dell’AdS, di certo configurano un servizio privato alla persona e le cronache giudiziarie suggeriscono non sia remoto il pericolo che l’AdS, per occulti accordi con persone che lui incarica con contratto oneroso, possa attingere a parte dell’eredità del Beneficiario e quindi esporsi a conflitto d’interessi.
Pare quindi pienamente legittimo ed anzi opportuno, che l’AdS, per non essere esposto a conflitto d’interessi, nelle lettere d’assunzione di personale a servizio del Beneficiario, inserisca la clausola che i dipendenti non avranno poi la capacità d’accettare dal Beneficiario eredità o lasciti economici.
Ciò solo in quanto assunti dall’AdS a servizio oneroso del Beneficiario.
Come l’analoga incapacità legale dell’AdS ad ereditare dal Beneficiario, ciò non lede il diritto del Beneficiario a decidere del patrimonio relitto alla sua morte.
Infatti senza l’assunzione potrebbero ereditare dal Beneficiario.
Qualcuno ritiene controversa tale clausola contrattuale, che però non si può dire vessatoria per l’operatore.
Se dei dipendenti assunti dall’AdS con tale clausola sono nominati eredi dal Beneficiario, forse sorge un contenzioso, ma solo tra i suoi eredi naturali (parenti prossimi) e non naturali (dipendenti assunti dall’AdS).
(*) Sintomi tipici del conflitto d’interessi tra Beneficiario e persone a suo servizio (tra cui l’AdS):
– Poche spese correnti ed aumento del patrimonio intestato al Beneficiario.
– Consistenti spese correnti non giustificate, forse a favore di persone diverse dal Beneficiario.
– Carenza in quantità e qualità dei servizi d’accompagnamento e riabilitazione per il Beneficiario. Limitazioni giustificate da prospettata paura d’intaccare il patrimonio con le spese correnti.
– Mancanza di azioni patrimoniali espressamente dirette ad ottenere la massima disponibilità economica corrente per il Beneficiario e lungo tutta la sua vita probabile.
– Carenti cure fisiche e psichiche del Beneficiario (fino a morte prematura per omissione, o peggio).
– Richiesta di “prestiti” giustificati solo dalla presunta disponibilità patrimoniale del Beneficiario.
Spett.le Avvocato, mio marito, in seguito a problemi con il padre, è diventato amministratore di sostegno della madre, che, purtroppo, da più di 10 anni, risiede in una Comunità terapeutica residenziale nel reparto di salute mentale dell’ospedale.
Il padre, fino a un’ anno fa, gestiva sia il suo stipendio che quello della moglie.
Abbiamo scoperto che, non solo c’erano molte rate del centro ospiti non pagate ma anche un prestito da 25 mila euro fatto facendo firmare anche la madre ( circa due anni fa ).
Questo prestito veniva pagato usando l’accompagnatoria della madre. A seguito della scoperta dell’accompagnatoria ( che ci era stata, tra l’altro, tenuta nascosta dal padre ), abbiamo scoperto il conto dove veniva appunto trasferita l’accompagnatoria e dove, oltre al prestito, c’era un fido completamente scoperto.
Mio marito ha provveduto a saldare il fido unicamente per poter procedere alla chiusura del conto e a far passare l’accompagnatoria nel conto nuovo aperto esclusivamente per la madre. Ora, il prestito in questione non è più stato pagato dal padre e la banca con cui il padre aveva fatto questo prestito ( società distaccata della banca dove aveva aperto questo conto ), inizialmente aveva sempre chiesto a lui di pagare. Adesso, è arrivata una raccomandata intestata alla madre, dove si chiede di pagare il medesimo prestito.
Si può chiedere l’annullamento del debito per mia suocera, in quanto, non solo non ha beneficiato dei soldi del prestito ma è parte lesa?
Confido in una vostra risposta. Vi ringrazio anticipatamente.