Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Citando proprio l’art 1 della Legge 6/2004 si può dire che si tratta di un nuovo istituto di protezione avente la funzione di “tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire“.
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Riferimenti legislativi
Legge n. 6/2004
A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.
Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).
Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.
Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.
Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.
Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.
Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).
Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).
La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:
vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.
Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
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Caro Marco rispondo a questo suo nuovo post precisando che la richiesta di alienazione deve, come già accennato, essere motivato dagli interessi e dalle necessità del beneficiato.
Qualora gli immobili in proprietà fossero in stato di depauperamento e non vi fossero risorse per manetenerli nel valore attuale senza capacità di produrre reddito, si potrebbe chiedere al Giudice l’autorizzazione ad alienarli per procacciare al beneficiato una risorsa che, altrimenti, verrebbe meno con la rovina degli edifici (i terreni non possono depauperarsi).
In alternativa, si potrebbe chiedere di vendere quanto necessario a manutenere gli altri immobili da mettere a reddito.
Ciò deve sempre essere fatto nella salvaguardia del aptrimonio del beneficiato che può essere liquidato solo per garantire risorse da impiegare nella tutela della vita del beneficiato. parafrasando un Giudice che ha deciso un caso da me seguito: se fosse negli interessi del beneficiato stare dodici mesi all’anno in crociera, si potrebbe la liquidazione del suo patrimonio a tale solo fine.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Grazie mille.
Cordialità.
Paola
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Egregio Avvocato,
avrei una domanda da sottoporre.
Io e le mie due sorelle abbiamo una zia ricoverata da tempo presso una casa di cura.
Si tratta di una persona bisognosa di assistenza avendo compiuto da poco 90 anni ma la cui lucidità mentale é precaria.
Io e una delle mie due sorelle siamo in lite da diverso tempo, per questioni ereditarie pregresse, con l’altra nostra sorella che vorrebbe diventare ADS della zia in questione; cosa sulla quale non siamo per nulla d’accordo.
In questo caso é possibile fare in modo che venga nominata come ADS una persona esterna ??
Grazie mille.
Distinti saluti.
Luca.
Salve Luca,
premesso che è tutto da verificare se vi sono i presupposti per la nomina di un ADS, Le segnalo che lo stesso viene nominato nell’interesse del beneficiato e, pertanto, se vi è conflitto fra i congiunti, viene sempre nominato un soggetto esterno.
Ad ogni modo preciso che il Giudice non ritiene mai che la nomina di un ADS sia un metodo per affrontare in via anticipata le future questioni ereditarie.
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Paola
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Buongiorno,
volevo avere informazioni circa le operazioni a cui è chiamato l’ADS nell’ipotesi in cui il beneficiario, prima della scadenza dell’incarico dell’ADS,dovesse morire.
Deve darne comunicazione al Giudice Tutelare per chiedere che lo stesso emetta decreto di chiusura dell’ADS?
Può prelevare dal conto dell’amministrato le somme necessarie per le spese funebri, e per saldare i debiti?
O deve chiederne l’autorizzazione mediante istanza?
Grazie!
Distinti saluti.
Margherita
Gentile Margherita, salve.
Le significo che, con la morte del beneficiario, viene meno la funzione e si estingue l’incarico dell’ADS. In tal frangente, l’Amministratore di sostegno dovrà definire le operazioni in corso e depositare la relazione finale. I costi successivi alla morte del beneficiario saranno gestiti dagli eredi o dal nominato curatore dell’eredità giacente: di questi fanno anche parte le spese funebri.
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Gent.mo avvocato Buongiorno
Facendo seguito al mio precedente post Le faccio presente che ho avuto la risposta dal Giudice Tutelare, in merito alla possibilità di acquistare o meno la casa di mia madre beneficiaria di ADS da parte mia.
Ebbene il G.T. ha detto che tale opzione non è assolutamente possibile in virtù di un articolo della Legge sulle ADS che richiama un articolo del C.C. vietante espressamente questa eventualità per presunto conflitto di interessi.
Per poter fare questa operazione in poche parole dovrei: chiedere la dispensa dalla nomina; dovrebbe chiedere la nomina un altro fratello non interessato all’acquisto il quale dovrebbe richiedere al G.T. la vendita della casa, per far fronte alle spese di ricovero della mamma. Se arriva il consenso del G.T. potrei appellarmi al diritto di prelazione che, a parità di offerta, mi consentirebbe di acquisirmi detta casa. Che dire… si chiude una porta e si apre una finestra. Non comprendo nel mio caso specifico quale sarebbe il conflitto di interessi se detta casa reterebbe all’interno della, nel senso più ampio del termine, famiglia, quand’anche nell’ipotesi dovessi decidere di spostare la mamma dal ricovero e servirmi della Legge della Regione Sardegna cd. “Rientrare a casa” la casa servirebbe proprio per riaccogliere la mamma e la/le badante/i necessarie. Cosa non possibile se entrasse in possesso un estraneo. Dura lex..sed lex.
Cordialità
Francesco
Caro Francesco purtroppo Lei ha proprio ragione.
Deve però ricordare che la norma è astratta ed ha carattere generale, perciò è vero che nel suo caso porta ad una inutile complicazione delle vostre vicende ma, per tutti gli altri casi, evita pure che vi siano passaggi oscuri in danno del beneficiato.
Sono contento che abbia comunque potuto definire la questione.
Buon lavoro.
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Paola
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Buongiorno, stiamo valutando di chiedere per nostro fratello l’amministratore di sostegno per coadiuvarlo nel gestire il suo denaro a causa di una gestione dispersiva e prodiga. La banca informata di questa possibilità (Mediolanum) dice che se ci sarà questa figura passerà tutti i soldi attualmente fissi in azioni varie nel conto corrente, in questo caso nostro fratello perderebbe il 50% dei soldi depositati, perchè le azioni sono in perdita. Può la banca fare questo? Ha dato questa informazione a mio fratello che davanti a questo non vuole più questa figura. Ha la diagnosi di schizofrenia paranoide. grazie per la risposta
Distinti saluti.
Maristella
Gentile Maristella, salve.
Non vedo cosa possa fare la banca al di fuori di ciò che verrà autorizzato dal Giudice Tutelare.
Ad ogni modo, sarebbe opportuno farsi rilasciare per iscritto le intenzioni della banca con adeguata spiegazione delle ragioni di quanto affermano i suoi dipendenti.
Se consente un consiglio, uscirei dalla tradizione orale e passerei alla gestione documentale della questione.
In bocca al lupo e mi faccia sapere.Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Paola
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Buonasera.
Se il soggeto cui nominare un ADS è RESIDENTE in Germania E I BENI DI LUI CUI SI DEVE DISPORRE SONO UBICATI IN ITALIA (LECCE), PRESSO CHI BISOGNA INOLTRARE LA DOMANDA?
Grazie in anticipo.
Distinti saluti.
Antonio.
Buongiorno,
vorrei sapere come si puo’ fare se il soggetto da sottoporre a ads e impossibilitato a recarsi in tribunale in quanto non deambula?
Grazie mille.
Distinti saluti.
Stefania.
Gentile Stefania, salve.
Nel caso in cui il beneficiando non sia in grado di presentarsi in tribunale a causa dei problemi medici di cui le fa cenno, sarà il Giudice (previamente avvisato della patologia) a recarsi presso la dimora del malato.
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Paola
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Caro Antonio, salve.
Il Giudice competente è quello della residenza del beneficiando.
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Cordialità.
Paola
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Buongiorno mia mamma e mia zia sono le uniche eredi di due cugini (tra loro fratello e sorella) il cugino è morto a gennaio quindi tutti i suoi averi sono passati di diritto alla sorella. La sorella è ricoverata in una casa di riposo ma è ancora lucida, ed ad amministrare le proprietà ci pensa una terza persona non parente, che sinceramente sia a mia madre che a mia zia non sembra molto onesta. Come devono fare per capire come vengono amministrati i beni della cugina e sapere se quest’ultima sta facendo le cose in modo onesto, potrebbero chiedere l’aiuto di un amministratore di sostegno. Grazie per la risposta e cordiali saluti
Grazie mille.
Distinti saluti.
Monica
Salve, ho letto il suo quesito e Le significo che quanto da Lei segnalato è sulla corretta via. Mi spiego meglio: l’amministratore di sostegno serve a tutti coloro che non sono più in grado di attendere alle proprie necessità quotidiane.
Questa funzione si svolge sotto il controllo del Giudice Tutelare e può essere attivata da chiunque vi abbia interesse.
Pertanto, se la sua parente è assistita da un terzo senza titolo e questi gestisce anche il suo patrimonio, lei può ben chiedere che via sia la nomina di un ADS che provveda a sua cugina. La nomina è preferibelmente indirzzata verso un congiunto e quindi potrebbe essere lei stessa, o sua madre, ad essere nominata.
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Buongiorno, sono diventato da pochi giorni l’amministratore di sostegno di mia zia. Lei è assolutamente autonoma e già in passato si è recata in diverse banche per richiedere e ottenere dei soldi in prestito, poi regalati a fantomatici amici. Adesso sono io il gestore del suo patrimonio, ma se lei decidesse di aprire un conto come fa a sapere il personale di una banca o della posta che lei non può più aprirlo?
Cordialmente
Marco Rossignoli
Salve Marco, Le significo che l’assogettamento a Amministratore di Sostegno viene iscritto nei Registri di Anagrafe e Stato Civile. E’ quindi pubblico.
In merito ai limiti alla capacità di Sua zia bisogna che lei verifichi il contenuto del provevdimento che precisa i poteri dell’ADS.
Mi faccia sapere.
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Egregio staff,
avrei un dubbio da sottoporre,
io sono diventato ADS dal novembre 2009 dei miei zii (marito e moglie) e cerco di adempiere ad ogni necessità , facendoli entrare ed uscire da case x anziani in attesa di una convenzione comunale idonea, dato che le rette private x 2 persone sono molto, troppo, onerose.
Ma, oltre questa premessa le pongo il mio dubbio, io sono a Milano ed i miei zii in un paese che dista 350 da Milano, il giudice ha ritenuto opportuno che sia io l’ADS e su questo non mi oppongo, e ritorno al mio dubbio , io posso elencare i costi kilometrici dei miei viaggi x le visite ai miei zii?
E ciò aggiungendo l’importo all’elenco cartaceo che documenta le spese e che consegno annualmente al giudice?
Grazie x la cortese attenzione.
Cordiali saluti.
Massimo
Gentile Massimo,
lei può chiedere il rimborso di tutte le spese sostenute per lo svolgimento della funzione dandone idonea attestazione. Può quindi rendicontare le spese di viaggio giustificando la sua periodica presenza presso gli amministrati e ciò va inserito nella richiesta di autorizzazione al rimborso delle spese che potrà presentare periodicamente al Giudice Tutelare.
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Vorrei aggiungere che la persona delegata (quella non parente) che ora amministra i beni della cugina di mia mamma e mia zia, l’anno scorso era stata eletta amministratore di sostegno, morendo il cugino questo stato è decaduto ma la persona ha continuato ad amministrare i beni in nome della nuova ereditiera pur non essendoci nessuno scritto che le dava il diritto, ma solo sulla fiducia stessa data dall’ereditiera. Sia mia mamma che mia zia vorrebbero sapere se è possibile togliere il diritto a questa persona non parente di amministrare i beni essendo venute a conoscenza di cose non proprio onoeste al riguardo.
Grazie mille.
Saluti.
Monica.
Risalve Monica,
le riserve di sua madre e sua zia sono del tutto giustificate. Il mandato ad amministrare può essere solamente conferito dalla persona interessata e proprietaria dei beni, ma se questa non è propriamente in grado di provvedere alla sua situazione di vita si può avere dubbio su quanto effettivamente deciso. Per questo potete sicuramente chiedere l’amministrazione di sostegno a favore dei cugini.
Ricordate che però è importante che via sia la necessità di questa nomina attesa lo stato di debolezza degli soggetti per cui è chiesto il beneficio.
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Gent.le staff,
mio fratello ha avuto incarico dal giudice per svolgere l’attività di ads a tempo indeterminato per mio padre.
Purtroppo, nel tempo, mi accorgo che non è in grado di gestire il denaro di mio padre, e che lui e mia sorella continuano a contrarre debiti. Se riferisco al giudice, che peraltro in due anni non l’ha mai chiamato, che problemi potrei creare a mio fratello e di ocnseguenza a mio padre. Mio padre vive nella sua casa, ha la pensione e l’accompagno, una badante la mattina.
Loro vivono con lui da sempre ma ora mi rendo conto che non riescono a gestire bene la situazione. Che devo fare, sono molto preoccupata.
Non ci sono da parte nemmeno i soldi per un eventuale funerale e io non ho risorse economiche per far fronte ad un eventuale disastro, visto che mio padre poteva benissimo provvedere per sè. Mi scusi per la lunga esposizione. Ringraziandola,
Sara Milla
Cara Sara,
lei può chiedere al giudice tutelare la sostituzione dell’ADS espondendone la motivazione. Se sarà ritenuta fondata, il Giudice Tutelare provvederà sul punto anche nominando un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare.
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Paola
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Gent.mo staff.,
abbiamo una figlia di 20 anni attualmente ricoverata, volontariamente da 15 mesi, presso una comunita’ terapeutica per problemi di tossicodipendenza e diagnosi bipolare.
Poco prima che prendesse questa decisione avevamo iniziato, tramite Avvocato, la procedura per l’Amministratore di sostegno, con la FINALITA’ DI UN EVENTUALE RICOVERO COATTO; ma il giudice del comune di residenza anagrafica ha detto che l’istanza andava presentata presso il Tribunale della citta’ dove ricade la comunita’.Non abbiamo proseguito in quanto la comunita’ ha ritenuto che non ce ne fosse piu’ bisogno; ma recentemente nostra figlia e’ fuggita, anche se poi e’ stata rintracciata ( in compagnia di un tossico) e persuasa a tornare in comunita’.A questo punto anche la comunita’ crede sia opportuno riprendere la procedura. Dove dobbiamo presentarla?nel luogo di residenza anagrafica o in quello dove e’ la comunita’? Chiediamo conferma se tra i poteri dell’A.D.S. ( ns figlia non ha ne’ beni ne’ redditi) ci puo’ essere quello del ricovero coatto presso la comunita’ e , in caso di fuga, di attivare le forze dell’ordine per recuperarla e portarla in comunita’ per sottoporla alle cure necessarie ( minimo altri due anni), in quanto ha dimostrato , con questa fuga, di non essere in grado di gestirsi autonomamente.
Scusi la lunghezza e grazie anticipatamente.
Alessandro
Gentile Mariagrazia,
lei ha sopportato dei costi in ragione di un rapporto familiare. Quanto fosse riverberato in favore del patrimonio della cugina potrà essere richiesto in rieptizione quale ingiustificato arrichimento. Per il resto tutto deve ritenersi prestato all’interno della sfera delle obbligazioni naturali nascenti dal vincolo familiare.
Spiace ma non credo che l’amministratore di sostegno possa erogare alcunchè.
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Grazie mille.
Cordialità.
Paola
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Gentile Alessandro,
ho letto con piacere la sua richiesta perchè consente di scrivere su un argomento sempre più attuale per la sua importanza.
La legge attribuisce la competenza per materia a conoscere le domande di ammissione all’amministrazione di sostegno al giudice tutelare.
Dubbio è se la competenza del giudice tutelare sussista quando il ricorso sia presentato nell’interesse di un minore.
La competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui il disabile ha la propria residenza o il proprio domicilio. Se il disabile è un minore avrà domicilio nel luogo di residenza della famiglia; se questi è un interdetto si farà riferimento al domicilio del tutore.
Trattasi di competenza per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c., ai sensi del quale la competenza per territorio non può essere derogata per accordo delle parti con riguardo alle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone.
Ritengo quindi che lei possa presentare ricorso per nomina dell’ADS tanto avanti il Tribunale della residenza (ovvero il suo), tanto quello del domicilio (se la comunità è diventata tale).
Non condivido l’opinione del GT (probabilmente un GOT – Giudice Onorario di Tribunale) e sarei curioso di sapere se la ha manifestata nel corso di un colloquio o in calce al provevdimento che rigettava la richiesta di fissazione udienza.
Magari, fatemelo sapere.
Grazie mille.-
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Grazie mille.
Cordialità.
Paola
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Gent. Avvocato le pongo un’altra questione di cui sono venuta a conoscenza da poco. Ho un fratello con la diagnosi di schizofrenia paranoide, nonostante questa patologia è in grado di guidare bene e fa l’autista da tanti anni con soddisfazione della sua ditta. E’ vero che se gli succede un incidente di cui è dalla parte del torto l’assicurazione può rifiutarsi di pagare i danni della controparte? E se è così c’è una misura di protezione, un’altra assicurazione ecc. Ci stiamo muovendo per dargli l’ADS ma per la gestione dei soldi, aggiungo che è l’unico lavoro che sa fare bene e ha 42 anni.
Grazier mille per l’attenzione.
Maristella.
Gentile Maristella, in merito alla patente di suo fratello ed al rapporto con la compagnia assicurativa non posso che rinviare all’esame delle condizioni di polizza ed al sentire il medico curante di suo fratello.
Per quanto concerne la nomina dell’ADS sarà necessario verificare i contenuti della motivazione con cui ritenete di chiedere la nomina e verificare poi la tenuta processuale di questa.
Mi faccia sapere.
Per miglior dettaglio, La rinvio anche a quanto spiegato nella Guida Breve all’Amministratore di Sostegno che abbiamo preparato con il team dello studio di un legale associato e che può scaricare cliccando QUI: https://www.amministratoridisostegno.com/2010/10/scarica-gratis-la-guida-breve-alamministratore-di-sostegno/
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Grazie mille.
Cordialità.
Paola
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EGR.STAFF LE PORGO UNA DOMANDA: LA PROCURA GENERALE NOTARILE PUO’ ESSERE ANNULLATA DAL GIUDICE TUTELARE CON RICORSO PER AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
OPPURE E’ NECESSARIA UNA SENTENTENZA DI INTERDIZIONE.
CORDIALI SALUTI
STEFANO
Gentile Stefano, Le rispondo con un pò di ritardo ma con testimonianza di una pratica che abbiamo anche seguito in studio.
Se Lei ha una procura rilasciata avanti il notaio dal soggetto sottoposto ad amministratore di sostegno e vi fosse interesse ad impedire che questa sia utilizzata dal procuratore, si potrà semplicemente far depositare dall’amministratore apposita istanza avanti al giudice tutelare affinche questi autorizzi la revoca della procura.
Non appena vi sarà l’autorizzazione alla revoca basterà dare comunicazione di quest’ultima la procuratore affiche la delega perda ogni efficacia.
Null’altro.
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Gentile Avv. da poco sono venuta a conoscenza della necessità di far ricoverare una mia zia in un ricovero per anziani in quanto pare non sia più autosufficiente.
Io non vedo questa zia da parecchi anni, ma mio cugino ci vive praticamente a fianco e se mi dice che la situazione è questa non posso fare altro che crederci. Premetto che io e mio cugino saremmo gli unici discendenti ed eredi in quanto non sono mai esistiti coniugi e figli per questo zio e le uniche sue due sorelle(mia madre e la madre di mio cugino) purtroppo non ci sono più. Faccio questa premessa perchè mio cugino vorrebbe diventare l’ADS dello zio e per farlo pare che io debba firmare una sorta oi autorizzazione.
E’ normale come prassi?
In tutti questi anni non mi hanno mai interpellata nemmeno quando la zia ha venduto una proprietà(con il quale ricavato pare sia stata comprata casa a mio cugino) ora con questa firma che dovrebbe autorizzare mia cugina a fare l’ADS secondo lei vado a tutelarmi anche io oppure no?
In quanto ADS sarà lui a provvedere all’amministrazione dei suoi beni ma se questi non dovessero bastare? Ad esempio so che questa zio ha solo una pensione di mille euro mentre per i ricoveri pare che chiedano il doppio. E se invece ci sono beni nascosti di cui io non sono a conoscenza?
Vede io non so come comportarmi non vorrei pretendere niente ma non vorrei nemmeno rimetterci dei soldi(quali parte della quota del ricovero e in futuro un funerale). Grazie per l’attenzione e per l’aituto che vorrà darmi.
Cordialità
Patrizia
Gentile Patrizia, le rispondo precisando subito che lei non deve autyorizzare ma deve essere informata delle nomina che verrà fatta. Se lei non sarà d’accordo sulla eprsona proposta (ovvero suo cugino) il Giudice potrà nominare un terzo soggetto di sua fiducia.
Una delle prime attività che dovrà realizzare il nominato amministratore di sostegno sarà l’inventario dei beni del beneficiato. per questa ragione tutto avverrà sotto il controllo del magistrato.
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Paola
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Gent. staff, non avendo avendo parenti piu’ prossimi al di fuori del marito sofferente di demenza senile, ho assistito mia cugina durante il suo ultimo mese di vita.
In quanto abito in una citta’ lontana, ho incorso in forti spese (albergo, biglietti di aereo, taxi, ricariche cellulare per il telefono della cugina, ecc. ecc.) durante la malattia, per un totale di oltre 2,000 euro.
In quel tempo ho provveduto a completare le partiche di amministratore di sostegno, gia’ avviata da mia cugina, nei confronti del marito e alla successiva rinuncia alla carica a favore di un avvocato quando si e’ manifestata la sua impossibilita’ a farlo, provveduto a trovare una casa di cura soddisfacente del marito e ad accompagnarlo al ricovero, fatti accogliere i 5 gatti in un gattile lasciando una congrua donazione (pagata da me) , liquidato le badanti, ecc.
Quando sembrava si fosse effettuato un miglioramento, sono ritornata nella mia citta’ per poi ritornare una settimana quando ero stata avvisava che mia cugina era morta. Ho ripreso l’aereo, assieme a mio marito, che mi ha coadiuvato nel triste compito di prepare il funerale, incorrendo in nuove spese. Sia mia cugina che suo marito erano persone molto abbienti. Erano in comunione di beni.
Mia cugina non ha lasciato testamento e di fatto mio cugino ne e’ diventato l’unico erede. Ho presentato le ricevute delle spese incorse all’amministratore di sostegno (albergo, biglietti di aerei, ricariche del cellulare di mia cugina, ecc) che pero’ ha rifiutato il rimborso in quanto sostiene che fanno parte dei “doveri della famiglia”, cioe’ mio, accollandosi pero’ le spese del funerale in quanto queste si’ erano obbligo del marito.
Io non saro’ in alcun modo beneficiaria della parte del patrimonio che apparteneva a mia cugina. Le pare corretto che io non abbia diritto almeno al rimborso spese per quanto riguarda le spese attinenti a mia cugina per compiti che sarebbero assolti da suo marito se fosse stato in grado di farlo?
Vivissimi ringraziamenti.
Mariella
Buongiorno,
ho visto una mail in merito alla vendita di una casa intestata a soggetto con ADS.
Ad oggi il soggetto non è in difficoltà economica e la casa non è diroccata. Ciò non toglie che deperisce ogni anno (è disabitata da 3 anni). L’umidità fa il suo corso, le guarnizioni perdono e tutto il resto segue. Ad oggi l’amministrato è in casa di riposo…..e non c’è nessuna possibilità che ritorni a casa. Affittarla comporterebbe un sacco di costi: adeguamento impianti a norma, lavori vari, ecc
Ad oggi la cosa più sensata da fare è senza dubbio vendere….ovviamente al suo prezzo.
Vorremmo vendere ora fin che la casa è “appetibile” per non svendere in futuro.
Il giudice potrebbe autorizzare o ritiene che solo la necessità di denaro immediata possa essere accolta? Come posso motivargliela….visto che le mie parole non credo siano sufficienti?
Grazie
Patrizia
Gentile Patrizia la sua domanda è pertinente: si potrebbe formulare apposita istanza al giudice tutelare, prima, ed al tribunale in sede collegiale, poi, per farsi autorizzare alla vendita dell’immobile ad un prezzo stimato da professionista all’uopo individuato dal medesimo organo giudiziario.
La ragione della vendita potrebbe essere argomentata sostenendo che è necessario creare una provvista di liquidità per fare fronte alle necessità dell’amministrato oltre che per la progressiva osolescenza e l’ineluttabile deterioramento dell’immobile.
In questo modo si tutela sia la conservazione del patrimonio del beneficiato sia si consente la creazione di un salvadanaio in tutela dei tempi futuri dell’amministrato.
Confido di esserle stato in qualche modo d’aiuto.
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Gent.mo staff,
In merito alla vendita della casa di un amministrato che sta in casa di riposo con nessuna possibilità di ritorno.
Come funziona la faccenda?
Ammesso che il giudice autorizzi la vendita, è meglio presentare istanza avendo già un potenziale acquirente ed un prezzo fissato o il giudice fa periziare l’immobile e da l’ok alla vendita solo sopra quel prezzo?
Grazie
Patrizia
Gentile Patrizia, come accennavo in risposta al commento precedente, la domanda deve ottenere parere favorevole del Giudice Tutelare. Se il bene è pervenuto per successione si deve essere autorizzati dal Tribunale in sede colelgiale.
Si formula richiesta di vendita proponendo un prezzo di vendita stimato da apposito professionista. Se la vendita è immediatamente necessaria per fare fronte alle esigenze del beneficiato si può prima chiedere di essere autorizzati alla vendita al prezzo che verrà individuato dal tecnico scelto ed autorizzato dal giudice.
Si può anche segnalare di avere dei potenziali acquirenti interessati alla compravendita sulla base del corispettivo che verrà determinato dal tecnico nominando.
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Egregio staff
Sono stata di recente nominata A.D.S. DI MIA SORELLA MAGGIORENNE AFFETTA DA RITARDO MENTALE GRAVE; VORREI SAPERE SE POSSO IO COSì BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 104/92, CHE NELLO SPECIFICO MI PERMETTEREBBERO DI SCEGLIERE PRIORITARIAMENTE LA SEDE LAVORATIVA ( SONO DOCENTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO) O SE MIA MADRE CON LA QUALE ENTRAMBE CONVIVIAMO DEVE PRODURRE UN CERTIFICATO D’INVALIDITà CHE GIUSTIFICA LA SUA IMPOSSIBILITà NELL’ACCUDIRE LA FIGLIA.
DISTINTI SALUTI
MANUELA
Salve Manuela, le rispondo segnalando la norma di cui all’art. 33 della legge citata. Al comma 5 si precisa che:
Credo che sia quanto cercava.
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Gentile staff,
vorrei sapere se un amministratore di sostegno (per il momento non ancora nominato), può decidere di mandare mio padre, giudicato dallo specialista incapace di badare a se stesso e alle sue proprietà, presso una casa di riposo. Le spese potrebbero essere un pochino inferiori ma io ne sarei totalmente contrario mentre mia sorella, con cui non ho più contatti, forse no; inoltre, mia sorella non sarebbe disposta ad integrare l’eventuale differenza di denaro che potrebbe esserci tenendolo a casa. Vorrei segnalare che mio padre ha da sempre manifestato contarietà ad allontanarsi dalla propria casa e forse amici e parenti potrebbero confermarlo. Inoltre mio padre è ancora proprietario di una casa di scarso valore ma probabilmente una sua vendita potrebbe sostenere le spese per molti anni.
Grazie.
Distinti saluti.
Pino
Gentile Pino, l’amministratore può chiedere al Giudice Tutelare di essere autorizzato a compiere tutti gli atti che si ritengano nell’itneresse del beneficiato. Ma è il magistrato che autorizza scelte così importanti come il ricovero in apposita struttura sanitaria.
La nomina dell’ADS deve esserle comunicata e lei può partecipare all’udienza ed eprimere la sua opinione sulle scelte da adottare nonchè sulla nomina dello stesso amministratore di sostegno.
Il Giudice deciderà sulla scorta delle notizie assunte in udienza ed a quanto presente agli atti. In difetto di accordo da parte dei congiunti sulla nomina di un ADS, il magistrato nomin un esterno quando esso è necessario all’interesse del beneficiato.
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Paola
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Egr. staff,
Invio la presente al fine di sapere se l’amministratore di sostegno può vendere un bene immobile di proprietà del beneficiario facendone richiesta al giudice tutelare. Alcune persone mi hanno detto che invece essendo la vendita un atto straordinario è obbligatorio ricorrere alla interdizione, con la domanda da proporre al Tribunale invece che al Giudice tutelare.
Cordiali saluti
Riccardo
Gentile Riccardo ho scritto in dettaglio più sotto rispondendo a Patrizia. Ad ogni modo, l’ADS può essere autorizzato dal Giudice a vendere un immobile di proprietà. Se l’immobile è di provenienza ereditaria (ovvero se è stato ereditato) vi devev essere autorizzazione del Tribunale in sede collegiale previo parere favorevole del Giudice Tutelare. Diversamente basta l’autorizzazione del GT.
Quello che le hanno raccontato in merito all’interdizione è sbagliato.
Cordialità.
Avv. Alberto Vigani
Egr. staff, potrei sapere se un ADS ha il potere di esonerare dal proprio incarico l’avv. di fiducia nominato dal beneficiario per una causa penale, ancora oggi in corso,per motivi di non adempimento del proprio lavoro!
La ringrazio. cordiali saluti IVO
Gentile Ivo, risponderei negativamente in linea di massima. Per certo, se la nomina è stata autorizzata dal Giudice Tutelare, lo deve essere anche la sostituzione. In ogni caso sarà da esaminare il provvedimento di nomina e verificare quali poteri sono stati conferiti all’ADS.
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Gentile Staff,
volevo un chiarimento. Siamo due sorelle,un fratello e abbiamo una sorella disabile. In accordo abbiamo deciso di nominare mio fratello amministratore di sostegno (tutore provvisorio);L’avvocato ci ha spiegato che non è possibile nominare noi due sorelle come “vice” amministratore di sostegno. Noi vorremo capire se è possibile nominarci come vice amministratori visto che se un indomani mio fratello non volesse più avere questo ruolo,la domanda ci costa molti soldi o è gratuita? Se può spiegarmi un attimo. Grazie
Distinti saluti.
Daniela.
Gentile Daniela,
le significo che non è possibile nominare dei vice ADS ma è possibile sostituire in ogni momento senza costi aggiuntivi a mezzo semplice istanza motivata al Giudice Tutelare. Il magistrato provvederà in udienza con successiva accettazione del nuovo amministratore. la domanda di sostituzione può essere depositata dallo stesso ADS uscente o dai congiunti (senza costi ulteriori).
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Gent.mo staff.
Siamo 3 figli ( 1 femmina e 2 maschi) con una mamma di 80 anni che abita con una badante. Uno dei miei fratelli, che non si è mai curato di mia mamma, mette in dubbio l’utilizzo corretto mio e dell’ altro fratello dei soldi di mia mamma utilizzati esclusivamente per i suoi bisogni.
Ovviamente questa situazione crea continui litigi….e pertanto stiamo cercando una soluzione che tuteli lo stato patrimoniale di mia mamma oltre ad evitare ancora situazioni spiacevoli.
Ci sarebbero le condizioni per chiedere un’ ADS?
Ovviamente mio fratello sarebbe contrario che io o l’ altro facessimo questo compito; nel caso chi lo potrebbero fare?
La richiesta di ADS è a pagamento? Quanto dura ?
L’ amministratore dovrebbe essere pagato da tutti noi?
E’ necessario il consenso di tutti e tre per la richiesta?
Scusi per le troppe domande e la ringrazio per la sua disponibilità.
Distinti saluti.
Maria
Gentile Maria,
molte domande ma tutte centrate.
Andiamno con ordine:
– Ci sarebbero le condizioni per chiedere un’ ADS? Si, le condizioni ci sono se la persona non è autosufficiente.
– Ovviamente mio fratello sarebbe contrario che io o l’ altro facessimo questo compito; nel caso chi lo potrebbero fare? In caso di contrasto fra i familiari, di solito, il Giudice nomina un estraneo, un avvocato o un appartenente ai servizi sociali.
– La richiesta di ADS è a pagamento? Quanto dura ? L’ADS può essere nominato a tempo determinato o indeterminato. Non è previsto un compenso per l’amministratore ma al più un indenizzo forfettario per le spese sostenute: esso verrà prelevato dal patrimonio del beneficiato.
– E’ necessario il consenso di tutti e tre per la richiesta? La domanda di nomina può essere inoltrata anche da una sola persona in contrasto con gli altri.
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Gent.le Staff,
vorrei chiederLe se un soggetto beneficiato dall’amministrazione di sostegno ha la facoltà, da solo e senza assistenza, di modificare le condizioni di divorzio, stabilendo, concordemente con l’ex moglie, di darle un assegno divorzile che prima non le versava.
Sentitamente ringraziandola, Le invio i migliori saluti
Francesco